Legge regionale 2 Giugno 1988, n. 45
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 novembre 1986, n. 63 "normativa sulla prima occupazione giovanile"
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 45 02/06/1988 |
| Regione | Abruzzo |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
I soci beneficiari di cooperative o societa' ammesse a finanziamento ai sensi della Legge regionale 11 novembre 1986, n. 63 , che per qualsiasi ragione rinuncino alla posizione di sociolavoratore, possono essere sostituiti in ogni momento da altri soci in possesso dei requisiti richiesti dalla medesima Legge, previa autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 2
L' art. 2 della Legge regionale 11 novembre 1986, n. 63 , e' cosi' modificato: "i soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla presente Legge sono i giovani che, alla data della presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 29, e che siano in attesa di prima occupazione, IV i compresi quelli impegnati in lavori saltuari o stagionali. Per i giovani in possesso del diploma di laurea il limite massimo di eta' e' elevato ad anni 35. I soggetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 , e tutti coloro che siano in possesso del diploma di scuola media superiore ed abbiano frequentato corsi di qualificazione e/o di specializzazione di durata non inferiore ad anni 2 ed abbiano conseguito il titolo relativo, sono equiparati ai fini della presente Legge ai giovani muniti di diploma di laurea. Ai soggetti di cui alla Legge n. 482/68 il limite massimo di eta' viene elevato ad anni 40, purche' in possesso dei requisiti di Legge.
Art. 3
E' consentito l'utilizzo di operatori che, alla data di presentazione della domanda, avevano prestato servizio per almeno tre anni presso enti pubblici, in regime di convenzione, per finalita' comprese in quelle della presente Legge.
Art. 4
La Giunta regionale e' autorizzata ad attivare, anche a mezzo di convenzione con strutture idonee, corsi di formazione,aggiornamento, perfezionamento e specializzazione per i giovani beneficiari della Legge e per i settori e le attivita' che saranno giudicati prioritari. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede con le risorse recate dalla Legge regionale n. 63/86. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservarecome Legge della Regione Abruzzo.





