Legge regionale 30 Ottobre 1989, n. 62

Modifica alla l.r. 55/84 : impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali"

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 62
30/10/1989
Regione Piemonte

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

All'articolo 1 dopo le parole: "la situazione occupazionale" vengono aggiunte le parole: "e per facilitare l'inserimento nel mondo produttivo".

2 .

All'articolo 1 dopo le parole: "la realizzazione di opere" vengono aggiunte le parole: "e servizi".

Art. 2

1 .

All'articolo 2 il comma primo viene soppresso e sostituito dai seguenti: "i Comuni in forma singola o associata, loro consorzi e le Comunita' Montane nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro, con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, dando priorita' ai soggetti deboli sul mercato del lavoro individuati dalla delibera quadro di cui al successivo articolo 4. Tali iniziative, attuate con l'apertura di cantieri di lavoro di cui all'articolo 1, saranno volte alla realizzazione di opere e servizi significativi di pubblica utilita', non sostitutivi di attivita' gia' altrimenti svolte, non finalizzate a sopperire carenze di organici.".

Art. 3

1 .

All'articolo 3, comma primo, lettera b), le parole: "dei Comuni, o loro consorzi, e delle Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "degli enti di cui al precedente articolo 2, comma primo".

Art. 4

1 .

All'articolo 4, comma primo, le parole: "ai Comuni, o loro consorzi, ed alle Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "agli enti di cui all'articolo 2, comma primo".

2 .

All'articolo 4, comma secondo, dopo la lettera d), viene aggiunta la lettera e) con il seguente testo: "e) l'individuazione delle categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro anche sentite le indicazioni della commissione regionale per l'impiego.".

3 .

All'articolo 4, comma quinto, le parole: "del Comune o loro consorzi, o della Comunita' Montana" vengono sostituite dalle parole: "degli enti di cui all'articolo 2, comma primo".

Art. 5

1 .

All'articolo 5, comma primo, le parole: "i Comuni, o loro consorzi, e le Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "gli enti di cui all'articolo 2, comma primo".

2 .

All'articolo 5, comma primo, le parole: "entro 45 giorni dalla" sono sostituite dalle parole: "entro 40 giorni dalla".

3 .

Allo articolo 5, comma terzo, le parole: "massimo di 45 giorni" sono sostituite dalle parole: "massimo di 30 giorni".

4 .

All'articolo 5, comma quinto, lettera a), le parole: "dei Comuni, o loro consorzi, o Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "degli enti di cui all'articolo 2, comma primo".

5 .

All'articolo 5, comma settimo, le parole: "i Comuni, o loro consorzi, o le Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "gli enti di cui all'articolo 2, comma primo".

Art. 6

1 .

All'articolo 6, comma primo, dopo la lettera e) viene aggiunta una nuova lettera e1) con il seguente testo: "e1) la specificazione e la cadenza temporale degli eventuali momenti formativi;".

Art. 7

1 .

All'articolo 7 dopo il comma primo e' aggiunto il seguente nuovo comma: "i criteri di individuazione dei lavoratori devono risultare dalla documentazione allegata alla domanda di autorizzazione e a quella predisposta in sede di rendicontazione".

Art. 8

1 .

Dopo l'articolo 7 e' aggiunto un nuovo articolo 7bis attivita' formativa con il seguente testo: "art. 7bis attivita' formativa l'attivita' lavorativa puo' comprendere anche momenti formativi inerenti l'attivita' stessa. Per lo svolgimento dei momenti formativi di cui al comma primo gli enti locali possono avvalersi delle strutture del sistema di formazione professionale diretto e convenzionato nonche' degli enti strumentali della Regione secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale nella Delibera quadro di cui all'articolo 4. La Regione Piemonte, in collaborazione con le Province, svolge, inoltre, attivita' di assistenza agli enti locali per la predisposizione dei progetti, anche avvalendosi degli enti strumentali. La partecipazione ai corsi e' parificata allo svolgimento dell'attivita' lavorativa.

Art. 9

1 .

Dopo l'articolo 7bis e' aggiunto un nuovo articolo 7ter formazione relativa all'attivita' economica organizzata con il seguente testo: "art. 7ter formazione relativa alla attivita' economica organizzata la Regione su indicazione dell'ente proponente, puo' disporre attivita' informativa, formativa e di supporto, aggiuntiva a quella prevista allo articolo 7bis, comma primo, propedeutica ad un eventuale sbocco in attivita' imprenditoriale, anche avvalendosi degli enti strumentali e del sistema regionale di formazione professionale. Le attivita' di cui al comma primo sono svolte a favore dei cantieri per i quali l'ente proponente abbia verificato, nel corso dello svolgimento dei lavori, la possibilita' di preseguire l'attivita' in altre forme di impresa giuridicamente riconosciute. La formazione di cui al presente articolo avra' luogo in modo non retribuito e fuori dall'orario di lavoro previsto.".

Art. 10;

1 .

All'articolo 10, comma primo, le parole: "dei Comuni, o loro consorzi e di Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "degli enti di cui all'articolo 2, comma primo".

2 .

All'articolo 10, comma terzo, le parole: "dei Comuni, o loro consorzi e delle Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "degli enti di cui all'articolo 2, comma primo"; le parole: "del Comune o del consorzio di Comuni, e della Comunita' Montana proponente" vengono sostituite dalle parole: "degli enti proponenti".

3 .

All'articolo 10, comma sesto, le parole: "ai Comuni, o loro consorzi, e alle Comunita' Montane" sono sostituite dalle parole: "agli enti di cui all'articolo 2, comma primo".

Art. 11;

1 .

All'articolo 11, comma primo, le parole: "di Comuni, o loro consorzi, e di Comunita' Montane" sono sostituite dalle parole: "degli enti di cui all'articolo 2, comma primo".

2 .

All'articolo 11, comma quarto, le parole: "dai Comuni, o loro consorzi, e dalle Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "dagli enti di cui all'articolo 2, comma primo".

Art. 12;

1 .

All'articolo 12, comma quarto, le parole: "ai Comuni, loro consorzi, ed alle Comunita' Montane" vengono sostituite dalle parole: "ai Comuni in forma singola o associata, loro consorzi ed alle Comunita' Montane".

Art. 13;

1 .

Agli oneri previsti per le attivita' di formazione di cui agli articoli 7bis e 7ter della presente Legge si fara' fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio per l'anno 1990 con la denominazione: "spese per attivita' formative di cui agli articoli 7bis e 7ter della Legge regionale n. 55/84 e sue successive modifiche" con la dotazione di l. 100 milioni.

2 .

Agli oneri di cui al precedente comma si fara' fronte mediante l'utilizzazione di una disponibilita' di pari ammontare delle somme iscritte nello ambito degli oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 19891991, "tranche" 1990. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

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