Legge regionale 22 Settembre 1982, n. 44
Disciplina delle attivita' di prevenzione e riabilitazione degli alcolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all'art.94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 22/09/1982 |
| Regione | Lazio |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. omissis
Art. 7 - Inserimento sul lavoro
Le imprese artigiane, le cooperative e le aziende che, nelle condizioni previste dal rispetto delle leggi vigenti, assumono in qualita' di apprendista o di lavoratore dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ex tossicodipendente od un ex alcoolista che ha portato a termine con successo da almeno tre mesi un progetto di riabilitazione presso uno dei presidi sociosanitari delle unita' sanitarie locali o presso uno dei servizi indicati nell'elenco di cui all'art.3, per i primi due anni ricevono un contributo annuo di lire 3 milioni dal bilancio regionale. Le comunita' terapeutiche ed i servizi di cui all'art.2, lettere b) e c), possono utilizzare, sotto la loro responsabilita' nell'ambito della attivita' convenzionate, personale costituito da ex tossicodipendenti o da ex alcoolisti che abbiano ultimato il loro programma terapeutico e/o riabilitativo e che dimostrino particolari attitudini in tal senso.





