Decreto Legge 12 Agosto 1983, n. 370
Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 545, testo coordinato proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 0 12/08/1983 |
tipologia: Stato - Decreto legge
Art. 1
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1bis, 1ter, 2, 2bis e 3 del Decreto Legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 16 aprile 1981, n. 140, si applicano fino al 31 dicembre 1983. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1983 si applicano altresi' le disposizioni contenute negli articoli 3bis, 3ter, 4 e 5 del Decreto-Legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 16 aprile 1981, n. 140. Per provvedere alle necessita' di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6quater del Decreto-Legge 14 febbraio 1981, n. 140, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1983, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. All'onere di lire 7.500 milioni derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "servizio nazionale dell'impiego". I contratti di locazione di immobili adibiti a sede di servizi statali dell'impiego attualmente in corso sono prorogati fino al 31 dicembre 1983. Al fine di acquisire sistematiche conoscenze sul mercato del lavoro il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e' autorizzato a stipulare convenzioni con l'ISTAT per l'organizzazione di un apposito sistema informativo.
Art. 2
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del Decreto-Legge 17 giugno 1983, n. 289.





