Legge regionale 9 Luglio 1984, n. 32
Istituzione del ruolo speciale della giunta regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 09/07/1984 |
| Regione | Campania |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
E' istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non docente della formazione professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato maturato alla data del 29 settembre 1981 e che tuttora presti servizio nei centri di cui alle lettere b) e c) dell'art.6 della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, nonche' del personale di cui all'art.1 della Legge regionale 6 ottobre 1982, n. 62, tuttora in servizio (). La dotazione organica e l'articolazione per livelli funzionali del ruolo di cui alo primo comma e' fissata nei limiti dell'allegata tabella a.
Art. 2
L'inquadramento del personale nel ruolo di cui al precedente art.1 avverra' a domanda da inoltrare al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza e previo superamento di un concorso per titoli ed esami. L'ammissione al concorso e' subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso all'impiego regionale, con esclusione di quello relativo all'eta'. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con suo provvedimento nomina la commissione guidicatrice fissando le modalita' delle prove di esame.
Art. 1
Ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, gia' impegnato nel progetto speciale per 4.000 disoccupati della citta' di Napoli, nelle attivita' ordinarie di formazione professionale di cui alla Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, e successive modifiche ed integrazioni, il predetto personale e' inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con Legge regionale 22 aprile 1982, n. 24. Trattandosi di personale a tempo indeterminato a far data dall'11 dicembre 1978, lo stesso viene specificatamente incluso nella sezione a, prevista dall'art. 2 della citata Legge regionale 22 aprile 1982, n. 24, secondo graduatorie formulate seguendo i medesimi criteri e modalita' fissati in detta legge.
Art. 3
L'immissione nei singoli livelli funzionali del ruolo speciale di cui all'art. 1 avverra' nel rispetto del possesso dei requisiti del titolo di studio e dell'esperienza professionale in conformita' della Legge regionale 22 aprile 1982, n. 24, art. 6. Al personale inquadrato si applica il trattamento giuridico ed economico in vigore per i dipendenti regionali. Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale "assegno ad personam" ed e' assorbibile dai successivi trattamenti retributivi.
Art. 4
Il personale inquadrato nel ruolo di cui all'art. 1 della presente legge e' utilizzato per le attivita' di formazione professionale nei centri di cui alle lettere a),b) e c) dell'art. 6 della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40. Per lo svolgimento delle attivita' formative convenzionate verra' utilizzato soltanto il personale di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 5
Il personale inquadrato con la presente normativa puo' essere destinato anche ad altre strutture del settore quali: i centri pilota, l'orientamento professionale, l'osservatorio sul mercato del lavoro, nonche' in altre attivita' da individuarsi con appositi provvedimenti legislativi da parte del Consiglio Regionale.
Art. 6
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1984, previsti in lire 80 miliardi, si provvedera' con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo denominato:"competenze spettanti al personale del ruolo speciale ad esaurimento" da istituirsi con legge di variazione di bilancio, mediante prelievo di tale ammontare dallo stanziamento di cui al cap.1501 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari somma.
Art. 7
E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.
Art. omissis
Tabella a
Livello funzionale qualifiche funzionali dotazione organica
VII istruttore direttivo-direttore laureato-docente laureato 259
VI istruttore (istruttore diplomato-docente diplomato-direttore diplomato-segretario diplomato) 920
V collaboratore professionale (docente tecnico pratico non diplomato segretario non diplomato) 1626
IV esecutore..........243
III operatore.........202
II ausiliari..........173
I addetti pulizie.....357
Totale................3780





