Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Ottobre 1997, n. 405
Regolamento recante istituzione ed organizzazione del dipartimento per le pari opportunita' nell'ambito della presidenza del consiglio dei ministri
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 0 28/10/1997 |
tipologia: Stato - Decreto Presid. Cons. Min.
Art. 1 - Istituzione del dipartimento per le pari opportunita' .
1 .
Nell'ambito delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il dipartimento per le pari opportunita' , di seguito indicato dipartimento.
Art. 2 - Competenze.
1 .
Il dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
- L'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunita'
- L'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la Costituzione di banche dati, nonche' la promozione e il coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parita' e delle pari opportunita'
- L'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parita' e delle pari opportunita'
- La definizione di nuove politiche di intervento, di studio e promozione di progetti ed iniziative, nonche' di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parita' e delle pari opportunita'
- L'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parita' e delle pari opportunita'
- La promozione delle necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- L'adozione delle iniziative necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione Europea e per la realizzazione dei programmi comunitari nelle materie della parita' e delle pari opportunita'
- La cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonche' con gli organismi operanti in materia di parita' e di pari opportunita' in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'unione europea, all'organizzazione mondiale delle nazioni unite, al consiglio d'europa e all'ocse;
- L'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del governo Italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante la designazione di rappresentanti.
2 .
Il dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro per le pari opportunita' , all'attivita' degli organi collegiali operanti presso il dipartimento nonche' al necessario coordinamento delle attivita' svolte dalla commissione nazionale per le parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e dagli altri organi collegiali operanti in materia di parita' e di pari opportunita' .
3 .
Il dipartimento provvede, altresi', alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alla materia di competenza del Ministro per le pari opportunita' .
Art. 3 - Ministro.
1 .
Il Ministro per le pari opportunita' , di seguito indicato <>, e' l'organo di governo del dipartimento.
Art. 4 - Uffici di diretta collaborazione del ministro.
1 .
Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'amministrazione, il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal consigliere giuridico preposto al settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.
2 .
Ai fini di cui al comma 1 sono istituiti la segreteria particolare del Ministro e l'ufficio di gabinetto.
3 .
Per l'istruttoria e il coordinamento tecnico-amministrativo delle iniziative inerenti le problematiche di pari opportunita' , puo' essere istituita una segreteria tecnica, che collabora con l'ufficio di gabinetto.
4 .
Il Ministro puo', altresi', avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 5 - Settore legislativo.
1 .
E. Costituito nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per le pari opportunita' , un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per le pari opportunita' concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento.
2 .
Al settore legislativo e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro.
3 .
Il settore legislativo e' posto alla dipendenza del Ministro ed opera in collegamento funzionale con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del governo e con gli uffici e servizi del dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.
Art. 6 - Capo del dipartimento.
1 .
Il capo del dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del dipartimento e risponde al Ministro della sua attivita' e dei risultati raggiunti.
2 .
Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici previsti ai sensi degli articoli 4 e 7 del presente decreto.
3 .
Alle dirette dipendenze del capo del dipartimento opera il servizio per gli affari generali e per il personale, nonche' per le relazioni con il pubblico.
4 .
Il capo del dipartimento cura i rapporti con il segretariato generale e con gli altri uffici e dipartimenti delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le disposizioni impartite dal Ministro.
Art. 7 - Organizzazione.
1 .
Il Ministro provvede con propri decreti all'organizzazione del dipartimento, in particolare attraverso la Costituzione dei seguenti uffici:
- Ufficio per gli interventi in campo economico e sociale: provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e), g) e h), e si articola nei seguenti servizi:
- Ufficio per gli interventi in materia di parita' e di pari opportunita': provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e h), e si articola nei seguenti servizi:
2 .
G li uffici sono strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il dipartimento, i servizi sono unita' operative di base di livello dirigenziale.
3 .
Il Ministro, sentito il capo del dipartimento, provvede con decreto all'ulteriore specificazione dei compiti attribuiti agli uffici ed ai servizi nonche' alla preposizione agli stessi dei responsabili; provvede, inoltre, alla Costituzione di eventuali strutture temporanee per il raggiungimento di obiettivi predeterminati avvalendosi, nell'ambito delle complessive disponibilita' organiche e finanziarie del dipartimento, del personale assegnato dal segretariato generale e degli eventuali consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 8 - Personale.
1 .
All'assegnazione del personale al dipartimento, salvo quanto previsto in altre disposizioni del presente decreto, provvede il segretario generale delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, in conformita' alle designazioni del Ministro stesso, nell'ambito delle previsioni di organico e dei posti di esperto indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
2 .
I provvedimenti del Ministro riguardanti il personale all'interno del dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.





