Legge regionale 6 Dicembre 1994, n. 91

Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
06/12/1994
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - principi generali

Art. 1 - Finalita'

1 .

Al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in applicazione dei principi e delle norme di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, la presente legge disciplina gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.

2 .

Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge, la Regione nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le universita', con l'istituto superiore di educazione fisica, con l'accademia delle belle arti, nonche' con altri enti aventi competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio.

Art. 2 - Destinatari degli interventi

1 .

Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti, indipendentemente dalla Regione di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle, universita' degli istituti universitari, degli istituti superiori di grado universitario, abilitati al rilascio di titoli aventi valore legale e, limitatamente alle borse di studio, agli studenti dell'accademia di belle arti.

2 .

Gli studenti di nazionalita' straniera e quelli cui le competenti autorita' statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di fugiato politico fruiscono delle provvidenze di cui alla presente legge e dei servizi alle condizioni e nelle forme previste dall'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 3 - Organismi di gestione

1 .

Per ciascuna delle universita' aventi sede nella Regione e' istituita un'azienda (azienda d. S. U.) regionale per il diritto agli studi universitari, dotata di autonomia amministrativa e gestionale, con personalita' giuridica di diritto pubblico.

2 .

L'azienda, in collaborazione con l'ateneo e con le istituzioni di cui all'art. 1, comma 2, e nell'ambito degli indirizzi statali e delle direttive regionali, attua gli interventi previsti dalla presente legge, applicando criteri di economicita' e di efficienza al fine di conseguire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici.

3 .

La Regione ai sensi dell'art. 11 dello statuto, determina, con le modalita' previste dalla presente legge, gli indirizzi e le scelte generali ed esercita il controllo sulle aziende.

4 .

Le aziende hanno sede legale nei Comuni di Chieti, L'Aquila e Teramo.

Art. 4 - Coordinamento regione-universita'

1 .

Il coordinamento tra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza delle universita' e' garantito dalla conferenza Regione-universita'.

2 .

La conferenza e' costituita dai seguenti membri:

  • Il componente la Giunta regionale preposto al servizio diritto allo studio, o suo delegato con funzioni di presidente;
  • Il presidente dalla commissione consiliare di merito;
  • Il dirigente del servizio diritto allo studio;
  • I presidenti delle aziende regionali per il diritto agli studi universitari;
  • Tre rappresentanti del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, designati dallo stesso organismo garantendo la partecipazione di tutte le universita' della Regione;
  • Un rappresentante dell'accademia di belle arti ed un rappresentante dell'istituto superione di educazione fisica, designati dai rispettivi consigli di amministrazione;
  • I sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;
  • Tre rappresentanti degli studenti eletti in occasione delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari;
  • I rettori delle universita' abruzzesi, o loro delegati.

3 .

La conferenza, oltre ad avanzare proposte per lo sviluppo universitario nella Regione esprime pareri sul piano di indirizzo triennale di cui all'art. 31 e sui contenuti di eventuali convenzioni tra Regione e universita' relative all'attuazione di servizi e interventi per il diritto allo studio.

4 .

I deliberati della conferenza sono comunicati, a cura del competente servizio della Giunta regionale, alla consulta nazionale di cui all'art. 6 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

Titolo II - le aziende regionali

Art. 5 - Organizzazione e funzionamento

1 .

Le aziende, nell'esercizio dell'attivita', conformano la propria azione alle direttive del piano regionale di cui all'art. 31, nei limiti delle risorse finanziarie dispombili.

2 .

Il funzionamento delle aziende e' disciplinato, oltre che dalle norme della presente legge da apposito regolamento organizzativo adottato dal rispettivo consiglio di amministrazione a maggioranza dei componenti assegnati e approvato dalla Giunta regionale.

3 .

Il regolamento, in aderenza ai principi fissati dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241 e dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, disciplina tra l'altro:

  • Le modalita' di convocazione del consiglio, dello svolgimento delle sedute e delle votazioni;
  • Le competenze amministrative del direttore in conformita' a quanto previsto dalla normativa regionale per i dirigenti delle strutture;
  • Le modalita' e i criteri applicativi dei principi di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in armonia con le norme regionali in materia;
  • L'ordinamento degli uffici e l'articolazione delle strutture, ubicandone le sedi in base a criteri di funzionalita' e di economicita';
  • Le modalita' di attuazione della pubblicita' degli atti e dell'accesso ai documenti amministrativi;
  • L'istituzione di apposito albo per la pubblicazione degli atti.

Art. 6 - Organi

1 .

Sono organi dell'azienda:

  • Il consiglio di amministrazione;
  • Il presidente;
  • Il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7 - Consiglio di amministrazione

1 .

Il consiglio di amministrazione e' composto da:

  • Il presidente;
  • Quattro rappresentanti dell'universita' di cui due designati dagli studenti;
  • Quattro rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a tre, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico e/o amministrativa.

2 .

Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati per una sola volta.

3 .

I componenti del consiglio di amministrazione eletti dagli studenti e dai docenti vengono rinnovati contestualmente al rinnovo delle rispettive rappresentanze negli organismi di governo degli atenei.

4 .

In caso di dimissione o di decadenza per qualunque causa, i componenti del consiglio sono sostituiti da altri soggetti eletti dall'ente o dall'organismo di cui sono espressione. I componenti espressione dei docenti e degli studenti sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

5 .

La ricomposizione del consiglio di amministrazione, nel caso di scioglimento anticipato per i motivi di cui all'art. 14, avviene entro sei mesi dalla nomina del commissario straordinario.

Art. 8 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1 .

Compete al consiglio di amministrazione l'adozione di tutti gli atti necessari alla gestione dell'azienda ed alla erogazione dei servizi in aderenza alle norme della presente legge e alle direttive contenute nel piano regionale.

2 .

In particolare, compete al consiglio di amministrazione:

  • L'adozione del regolamento organizzativo dell'azienda di cui all'art. 5, comma 3;
  • L'adozione della pianta organica del personale e relative variazioni;
  • L'adozione dei piani e dei programmi di attivita' annuali in attuazione del piano regionale;
  • L'adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  • L'amministrazione del patrimonio a disposizione dell'azienda;
  • L'adozione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e relative tarrifazioni;
  • L'acquisto e l'alienazione di beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale;
  • L'affidamento del servizio di tesoreria;
  • La nomina del vice presidente scelto tra i propri componenti.

3 .

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda che redige e firma i relativi verbali.

4 .

Gli atti istruttori dei provveddimenti di competenza del consiglio di amministrazione sono sottoscritti, oltre che dal funzionario responsabile, dal direttore, in conformita' a quanto previsto per i procedimenti amministrativi della Regione

Art. 9 - Presidente

1 .

Il presidente e' eletto dal Consiglio Regionale, su terna di nominativi di soggetti aventi gli stessi requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), formata dalla Giunta regionale d'intesa con l'universita'.

2 .

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'azienda, convoca il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, e lo presiede.

Art. 1o - Collegio dei revisori dei conti

1 .

Il collegio dei revisori e' composto da tre membri, eletti dal Consiglio regionale e scelti:

  • Uno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzioni di presidente;
  • Uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
  • Uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

2 .

I componenti del collegio durano in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3 .

Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'azienda, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicita' della gestione.

4 .

Il collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale relazione trimestrale sull'attivita' amministrativa dell'azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

5 .

I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'azienda, ne riferiscono immediatamente al consiglio di amministrazione ed alla Giunta regionale.

6 .

I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'azienda e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 11 - Indennita'

1 .

Al presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio dei revisori dei conti sono corrisposte, a carico del bilancio della rispettiva azienda, le seguenti indennita' al lordo delle ritenute di legge:

  • Al presidente l'indennita' mensile di lire 1.000.000;
  • Ai componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, una indennita' di presenza di lire 130.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute;
  • Ai membri del collegio dei revisori dei conti una indennita' mensile di lire 500.000.

2 .

Al presidente e ai componenti degli organi di cui al comma 1, che risiedono fuori del capoluogo del Comune sede dell'azienda, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi di appartenenza.

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