Legge regionale 13 Aprile 1995, n. 60

Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
13/04/1995
Regione Piemonte

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

capo I

finalita' e oggetto della legge

Art. 1 - Finalta' e oggetto

1 .

Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, allo sviluppo e al potenziamento della tutela ambientale attraverso:

  • L'istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA);
  • Il coordinamento delle attivita' nell'ambito di un sistema complessivo di prevenzione, in armonia con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e successive modificazioni
  • La definizione dei criteri per il riordino delle competenze amministrative in materia ambientale, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

capo II

istituzione e ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)

Art. 2 - Istituzione dell'arpa

1 .

E' istituita l'ARPA quale ente di diritto pubblico, dotato di personalita' giuridica e autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale, contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attivita' di prevenzione.

2 .

L'ARPA svolge le attivita' di controllo, di supporto e di consulenza tecnico scientifica e altre attivita' utili alla Regione alle province, ai comuni singoli e associati, nonche' alle unita' sanitarie locali (USL) per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e tutela ambientale.

3 .

I soggetti pubblici sopra indicati si avvalgono dell'ARPA per le attivita' da essa svolte a norma dell'art. 3; eventuali eccezioni sono ammesse previo parere favorevole del comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 14.

4 .

La vigilanza finanziaria, gestionale e giuridica sull'ARPA e' esercitata dal Presidente della Giunta regionale sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sugli impegni di spesa pluriennali, sul rendiconto consuntivo, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, sulle convenzioni quadro e su tutti gli atti di straordinaria amministrazione secondo le modilita' che con propria deliberazione sono fissate dalla giunta.

5 .

La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo statut0 dell'ARPA.

6 .

Il Presidente della Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce l'ARPA con proprio decreto.

Art. 3 - Attivita' tecnico scientifiche dell'arpa

1 .

Ai sensi dell'art. 03 del d. L. 496/1993 cosi' come convertito dalla legge 61/1994 e ai sensi deli'art. 2, comma 2 della presente legge, sono attribuite all'ARPA le attivita' inerenti:

  • Al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonche' della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; al controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni;
  • Alla organizzazione sistematica ed alla messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia, nonche' all'elaborazione, alla verifica ed alla promozione di programmi di sensibilizzazione e di formazione;
  • Alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi; alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie ecologicamente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale; alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;
  • All'assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile per elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza.

2 .

A tal fine l'ARPA ha il compito di:

  • Effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accetamento in loco;
  • Effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;
  • Procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli enti locali; provvedere alla elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati;
  • Provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
  • Compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali, compresi quelli attinenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive;
  • Procedere alla verifica dell'efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;
  • Effettuare studi, ricerche ed indagini, in particolare in merito ad ogni aspetto inerente l'aria, l'acqua e il suolo, nonche' rispetto ad ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela e protezione;
  • Formulare pareri e proposte, predisporre elaborati progettuali e redigere un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente da trasmettere alla Giunta regionale ai fini della stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte;
  • Garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale;
  • Cooperare a livello tecnico e scientifico con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (anpa) ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore.

3 .

Le attivita' di cui al comma 2, lettere c) e d), sono svolte in raccordo ed in reCiproco interscambio con il sistema informativo regionale, la cui componente ambientale, realizzata nell'ambito del sistema informativo nazionale ambientale e basata sul sistema informativo territoriale, e' alimentata dai flussi informativi delle strutture regionali e degli altri enti ed organismi competenti in materia. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla Costituzione dell'ARPA, in attuazione della normativa vigente, disciplina le modalita' e le forme di raccordo e di interscambio, nonche' le modalita' per la pubblicizzazione dei dati e delle conoscenze raccolte.

4 .

L'ARPA fornisce prestazioni a favore di privati, purche' tale attivita' non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialita' nell'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse.

Art. 4 - Organi dell 'arpa

1 .

Sono organi dell'ARPA:

  • Il direttore generale;
  • Il collegio dei revisori.

Art. 5 - Diretiore generale

1 .

Il direttore generale . Nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, tra persone in possesso di comprovata professionalita' ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse.

2 .

Il direttore generale . Responsabile della realizzazione dei compiti istitazionali dell'ARPA, in coerenza con gli obiettivi fissati dal comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 14, nonche' della corretta gestione delle risorse.

3 .

A tal fine al direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione e di direzione dell'attivita', nonche' la legale rappresentanza dell'ARPA.

4 .

Il direttore generale provvede in particolare:

  • Alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche;
  • All'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle aree funzionali di cui all'art. 9;
  • Alla predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo;
  • All'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali all'articolazione centrale e alle strutture periferiche, nonche' alla verifica sul loro utilizzo;
  • Alla gestione del patriimonio e del personale dell'ARPA;
  • Alla verifica ed all'assicurazione dei livelli di qualita' dei servizi;
  • Alla redazione di una relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti;
  • Alla stipula di contratti e di convenzioni.

5 .

Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza il direttore generale si avvale di un proprio staff, con comprovata esperienza nelle specifiche funzioni da lui nominato; fanno parte dello staff esperti in campo economico, finanziario e giuridico, in numero non superiore a cinque.

6 .

Il direttore generale . Coadiuvato dall'ufficio di direzione di cui all'art. 9 e per lo svolgimento delle attivita' di amministrazione dell'ente, da appositi uffici cui e' preposto un responsabile amministrativo, scelto nell'ambito del personale dirigenziale dell'ARPA.

7 .

Il rapporto di lavoro del direttore generale e dello staff di cui al comma 5 . Regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile con contratto di durata triennale ed e' a tempo pieno. I contenuti di tale contratto, IV i compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. L'incarico e' incompatibile con ogni altra attivita' professionale e con cariche elettive pubbliche.

8 .

Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonche' in caso di mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa adottata sentito il comitato regionale di indirizzo, provvede alla sostituzione del direttore generale. La revoca del direttore generale comporta la decadenza dello staff.

9 .

In fase di prima attuazione della presente legge, il direttore generale e' nominato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa adozione del provvedimento della giunta regioriale di cui al comma 7.

Art. 6 - Collegio dei revisori

1 .

Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo presidente; un membro effettivo ed un supplente sono designati dall'unione regionale delle province Piemontesi (urpp) in rappresentanza delle province.

2 .

I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. I del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3 .

Il collegio del revisori e' convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta regionale. Il presidente del collegio e' eletto dai revisori nella prima riunione.

Art. 7 - Organizzazione

1 .

L'ARPA e' articolata a livello centrale e periferico, ai sensi degli art. 9 e 10 e secondo criteri di:

  • Programmazione delle attivita' e degli interventi;
  • Integrazione, coordinamento e flessibilita' delle aree funzionali e delle strutture periferiche;
  • Interdisciplinarieta' e specializzazione;
  • Garanzia di collaborazione dell'ARPA a tutti i livelli istituzionali sia attraverso l'articolazione centrale che periferica;
  • Fissazione e verifica di obiettivi di qualita' dei servizi.

Art. 8 - Regolamento

1 .

Il direttore generale adotta il regolamento dell'ARPA; entro sessanta giorni dalla Costituzione della stessa il direttore generale adotta un regolamento per la prima organizzazione dell'ente, in attesa dell'adozione del provvedinento della Giunta regionale di cui al comma 2.

2 .

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, effettuata la ricognizione di cui all'art 03, comma 2 del d. L. 496/1993 cosi come convertito dalla legge 61/1994, definisce, su proposta del direttore generale e sentito il comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 14, la dotazione organica, strumentale, finanziaria e patrimomale dell'ARPA.

3 .

Nell'ambito della ricognizione di cui al comma 2 e comunque prima della Costituzione dell'ARPA, la Giunta regionale esamina le posizioni anomale originariamente presenti nelle strutture trasferite, per la definitiva collocazione del personale in rapporto alle funzioni attribuite al sistema sanitario regionale.

4 .

Entro sessanta giorni dalla data del provvimento della Giunta regionale di cui al comma 2, il direttore generale adegua il regolamento dell'ARPA alle risultanze del suddetto provvedimento.

Art. 9 - Articolazione centrale

1 .

Fanno parte dell'articolazione centrale l'ufficio di direzione e almeno tre aree funzionali denominate:

  • Area progettazione, produzione e promozione servizi;
  • Area ricerca e studi;
  • Area formazione ed informazione.

2 .

L'area progettazione, produzione e promozione servizi costituisce il riferimento organizzativo per la programmazione delle attivita' dell'ARPA sia a livello centrale che periferico, IV i compresa la programmazione per gli interventi necessari in caso di situazioni di emergenza; spetta inoltre a detta area l'assistenza tecnica nel settore pubblico e privato.

3 .

All'area studi e ricerca spettano le funzioni relative alla promozione e allo sviluppo della ricerca, alla rilevazione sullo stato della ricerca e sull'avanzamento delle tecnologie piu' innovative per la migliore tutela dell'ambiente e la loro diffusione.

4 .

All'area formazione ed informazione compete l'organizzazione delle attivita' di formazione ed aggiornamento, di rilevamento, produzione ed elaborazione dei dati, nonche' di raccordo e scambio di questi con l'ARPA.

5 .

Le aree funzionali propongono al direttore generale i programmi annuali e pluriennali di attivita' dell'ARPA.

6 .

A ciascuna delle aree funzionali e' preposto un responsabile nominato dal direttore generale e scelto tra il personale dirigenziale dell'ARPA.

7 .

Delle aree funzionali fanno Parte Il personale attribuito alle stesse in via continuativa i direttori dei dipartimenti Provinciali e subProvinciali, nonche', secondo le specifiche competenze, altri funzionari dei medesimi dipartimento.

8 .

L'ufficio di direzione e' costituito dal direttore generale, dal responsabile degli uffici amministrativi e dai responsabili dell aree.

Art. 10 - Strutture periferiche

1 .

L'articolazione periferica dell'ARPA e' costituita dal dipartimento provinciale o sub Provinciali e dai rispettivi servizi territoriali, con cui compete l'espletamento delle attivita' tecnico strumentali e di quelle operative di vigilanza controllo sul territorio.

2 .

A ciascun dipartimento Provinciaie o sub provinciale e preposto un direttore nominato dal direttore generale e scelto nell'ambito del personale dirigente della struttura periferica.

3 .

L'organizzazione delle strutture periferiche ed i loro rapporti di integrazione e collaborazione con l'articolazione centrale dell'ARPA sono definiti nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, sentite le province.

Art. 11 - Consulenza e collaborazione

1 .

L'ARPA stipula convenzioni quadro con l'universita' ed il politecnico di Torino tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze ovvero uno specifico apporto scientifico quando la complessita' delle indagini o il grado di specializzazione neccesaria per l'effettuazione delle stesse lo richiedono.

2 .

Secondo le modalita' previste dallo statuto: l'ARPA stabilisce rapporti di collaborazione con altri enti operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche; il direttore generale puo' avvalersi di specialisti di cui sia notoria la specifica competenza, per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di problemi che richiedono particolari competenze.

3 .

Per l'espletamento delle attivita' rientranti nei fini istituzionali l'ARPA puo' bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati; tali borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo stato o da strutture pubbliche, ne' con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

capo III

rapporti istituzionali e consultivi dell'ARPA

Art. 12 - Rapporti con i dipartimenti di prevenzione delle usl

1 .

Fermo restando quanto disposto dall'art. 13, le direttive da adottarsi dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 23, comma 9 della Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, per la disciplina dei rapporti tra i dipartimenti di prevenzione delle USL e l'ARPA, garantiscono:

  • La prestazione, tramite apposite convenzioni, dell'attivita' tecnico laboratoristica dei dipartimenti Provinciali e sub Provinciali dell'ARPA in favore dei dipartimenti di prevenzione delle USL per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite dall'art. 23, comma 4 della l. R. 10/1995 in materia di igiene, sanita' pubblica e veterinaria;
  • L'interscambio delle informazioni e delle conoscenze, nonche' il pieno utilizzo delle risultanze ove le attivita' concernenti i controlli nei luoghi di vita o di lavoro non siano svolti congiuntamente.

Art. 13 - Convenzioni tra regionee province

1 .

La Regione stipula con le province apposite convenzioni con i quali sono stabiliti i criteri di dipendenza funzionale delle struttura periferiche dell'ARPA dalle amministrazioni Provinciali per l'esercizio delle funzioni di loro competenza.

2 .

Nell'ambito di tali criteri e' previsto:

  • L'utilizzo del personale delle strutture periferiche nell'ambito delle funzioni piu' generali dell'ARPA a supporto di tutti i livelli istituzionali;
  • L'utilizzo delle funzioni svolte dall'ARPA al di fuori dellle strutture periferiche di competenza per esigenze di carattere piu' generale o contingente;
  • La garanzia del supporto tecnico laboratoristico e operativo del dipartimento provinciale o sub provinciale dell'ARPA ai dipartimenti di prevenzione delle USL.

3 .

Le convenzioni di cui al comma 1 regolano, altresi', i rapporti finanziari e gli obblighi conseguenti.

Art. 14 - Comitato regionale di indirizzo

1 .

Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione, e' istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il comitato regionale di indirizzo (di seguito denominato comitato regionale), al quale compete la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei risultati delle attivita' svolte dall'ARPA, nonche' del loro coordinamento con le attivita' dei dipartimenti di prevenzione delle USL.

2 .

Il comitato regionale e' composto da:

  • Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
  • L'assesore regionale alla tutela ambientale, con funzioni di vice presidente;
  • Gli altri assessori regionali competenti nelle materie ambientali e sanitarie;
  • I presidenti delle province o loro delegati;
  • Tre rappresentanti dei comuni, designati dali'associazione nazionale comuni Italiani (anci).

3 .

Il comitato regionale si dota di un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute e per la partecipazione alle stesse, con funzione consultiva, dei responsabili delle strutture degli enti competenti in materia, dell'ARPA e dei dipartimenti di prevenzione delle USL.

4 .

Il comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro un mese dall'entrata in vigore della stessa.

5 .

Il comitato regionale si riunisce di norma ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne richiede la convocazione per l'espletamento della propria attivita' di vigilanza, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore generale dell'ARPA.

6 .

Al comitato regionale sono inviati i programmi annuali e pluriennali, il bilancio di previsione, il rendiconto consuntivo, le eventuali convenzioni stipulate e tutti gli atti di straordinaria amministrazione dell'ARPA, nonche' la relazione annuale di cui all'art. 5, comma 4, lettera g): i fini del coordinamento delle attivita' di tutela ambientale e di prevenzione sono altresi' inviati al comitato regionale i programmi annuali e pliriennali dei dipartimenti di prevenzione delle USL; in ordine a detti atti il comitato regionale esprime eventuali osservazioni entro venti giorni dalla loro ricezione.

7 .

Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato riferisce annualmente, entro il mese di ottobre, al Consiglio regionale sull'andamento delle attivita' di tutela ambientale e di prevenzione.

Art. 15 - Comitati provinciali di coodinamento

1 .

Presso ogni Provincia sono istituiti, con decreto del presidenie della Giunta provinciale competente, i comitati Provinciali di coordinamento (di seguito denominati comitati Provinciali), al fine di assicurare, nell'ambito degli obiettivi fissati dal comitato regionale di indirizzo, l'integrazione ed il coordinamento delle attivita' dei dipartimenti Provinciali o sub Provinciali dell'ARPA con i servizi delle respettive amministrazioni Provinciali e con i dipartimenti di prevenzione delle USL.

2 .

Ciascun comitato provinciale e' composta:

  • Dall'Assessore provinciale all'ambiente, che lo presiede;
  • Dal responsabile della struttura dell'amministrazione provinciale competente;
  • Da un rappresentante designato dall'anci;
  • Da un rappresentante delle USL, nominato dalle stesse;
  • Dal direttore generale dell'ARPA o suo delegato;
  • Dal direttore del dipartimento provinciale e sub provinciale dell'ARPA;
  • Dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle USL esisienti nel territorio della Provincia

3 .

Il comitato provinciale resta in carica per la stessa durata del Consiglio provinciale e si riunisce almeno trimestralmente, ovvero quando un terzo dei suoi componenti lo richieda. Il comitato provinciale si dota di un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute.

4 .

In sede di prima attuazione della presente legge, i comitati Provinciali si riuniscono entro due mesi dall'entrata in vigore della medesima con la presenza dei soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) sino a quando non vengono nominati tutti i componenti previsti dallo stesso comma 2.

Art. 16 - Consultazioni e diritto di accesso all'infomazione ed alla documentazione

1 .

Lo statuto dell'ARPA disciplina le forme di consultazione delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi sul programma annuale di attivita'.

2 .

Per il diritto di accesso all'informazione ed alla documentazione si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia.

capo IV

dotazioni dell'ARPA e norme finanziarie

Art. 17 - Finanziamento

1 .

Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante:

  • Una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attivita' attribuite all'ARPA;
  • Una quota dei finanziamenti destinati dai comuni e dalle province per attivita' di prevenzione e tutela ambientale, concordata nell'ambito del comitato regionale di indirizzo;
  • Una quota degli introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalita' di cui all'art. 02, comma 4 del d. L. 496/1993 cosi' come convertito dalla legge 61/1994, nonche' di altri introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e tariffe in campo ambientale;
  • Altri finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
  • Finanziamenti statali e comunitari per specifici progetti;
  • Proventi per prestazioni rese nell' esclusivo interesse di privati.

Art. 18 - Finanza e contabilita'

1 .

L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio propri. A norma della legge 19 maggio 1976, n. 335 si applicano all'ARPA le norme di bilancio e di contabilita' della Regione Piemonte. Lo statuto dell'ARPA definisce i centri di costo per la tenuta di una contabilita' di tipo economico.

2 .

L'esercizio finanziario dell'ARPA coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal direttore generale, e' inviato al comitato regionale di indirizzo e trasmesso alla Regione entro il 30 settembre per la relativa approvazione.

Art. 19 - Personale

1 .

All'ARPA sono trasferiti sin dalla sua Costituzione:

  • Il personale dei presidi multizonali di prevenzione .laboratori di sanita' pubblica.
  • Il personale delle preesistenti unita' socio sanitarie locali (ussl), che svolgeva le attivita' di cui all'art. 3 alla data del 18 aprile 1993, nonche' quello che successivamente a tale data ha svolto le suddette attivita', sulla base di apposita ricognizione effettuata dalla Giunta regionale.

2 .

Entro sei mesi dalla sua Costituzione puo' essere altresi' trasferito all'ARPA il personale, che svolge attivita' ricomprese all'art. 3, operante nelle strutture della Regione degli enti locali, degli enti strumentali regionali e di societa' a prevalente partecipazione pubblica, ovvero di societa' che traggono finanziamento dal bilancio regionale.

3 .

Entro sei mesi dalla Costituzione dell'ARPA, l'ulteriore personale degli enti e delle societa' di cui al comma 2, puo richiedere di essere assegnato all'ARPA in posizione di pari profilo professionale.

4 .

Ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 conseguono le riduzioni di organico o finanziarie previste dall'art. 03, comma 2 del d. L. 496/1993 cosi' come convertito dalla legge 61/1994.

5 .

Esperite le procedure di mobilita' esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPA, come definito ai sensi dell'art. 8, comma 2, si procede mediante concorsi pubblici.

Art. 20 - Trattamento giuridico ed economico del personale

1 .

Ai sensi dell'art. 03, comma 5, del d. L. 496/1993, cosi come convertito dalla legge 61/1994, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il personale assegnato e trasferito all'ARPA a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianita' maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonche' il salario accessorio secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza.

2 .

Qualora alla data del 31 dicembre 1996 non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del d. Lgs. 29/1993, il direttore generale dell'ARPA, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalita' e termini per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPA. Tale contratto decentrato e' soggetto al controllo preventivo della giunta regiodale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua etrata in vigore. Per quanto attiene il trattamento previdenziale e pensionistico del personale confluito all'ARPA resta quello in godimento.

3 .

Ai sensi dell'art 2-bis del d. L. 496/1993 cosi' come convertito dalla legge 61/1994, nell'espletamento delle attivita' di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPA accede agli impianti e alle sedi di attivita' e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento rilasciato dail'ARPA. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attvita' di veerifica e di controllo. Il direttore generale dell'ARPA con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attivita' di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente prefetto.

4 .

Il pesonale dell'ARPA non puo' assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attivita' in campo ambientale; altri incarichi, purche' compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal direttore generale.

Art. 21 - Assegnazione di beni e trasferimento dei rapporti giuridici preesistenti

1 .

Sono trasferiti all'ARPA sin dalla sua Costituzione:

  • I beni immobili, nonche' le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione .laboratori di sanita' pubblica.
  • Le attrezzature e la dotazione finanziaria delle preesistenti ussl destinate alle attivita' di cui all'art. 3 alla data del i8 aprile 1993 e quelle acquisite succevamente con la medesima destinazione d'uso, sulla base di apposita ricognizione effettuata dalla Giunta regionale.

2 .

Contestualmente al trasferimento del personale di cui all'art. 19, comma 2, sono trasferiti all'ARPA le attrezzature e la dotazione finanziaria, nonche' gli eventuali beni mobili e immobili degli enti e dele societa' di cui al medelimo comma.

3 .

L'ARPA succede in tutti i rapporti attivi e passivi afferenti alle dotazione di cui ai commi 1 e 2.

Capo V

norme transitorie e finali

Art. 22 - Norma transitoria

1 .

Al fine di assicurare la continuita' di esercizio delle funzioni di tutela ambientale fino all'emanazione del decreto di Costituzione dell'ARPA di cui all'art. 2, comma 6, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5, del d. L. 496/1993 cosi' come convertito dalla legge 61/1994.

Art. 23 - Criteri per la ricomposizione delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale

1 .

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 02, comma 1, del d. L. 496/1993 cosi' come convertito dalla legge 61/1994, la Regione attraverso apposite leggi da adottarsi entro il 10 gennaio 1996, ricompone in un quadro organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale.

2 .

Le leggi regionali di cui al comma 1:

  • Riservano alla Regione le funzioni amministrative di carattere unitario ed in particolare quelle di pianificazione, programmazione, disciplina, promozione, indirizzo e coordinarnento, di raccordo con lo stato, IV i compresa l'espressione dei pareri previsti dalla legislazione vigente, di esercizio dei poteri sostitutivi e di adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla normativa statale e regionale;
  • Riconoscono, delegano e subdelegano alle province le funzioni utili all'approccio integrato dei controlli di prevenzione e di tutela ambientale, con particolare riferimento:
  • Riconoscono, delegano e subdelegano ai comuni le funzioni che riguardano direttamente la popolazione ed il territorio comunale.

3 .

Sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali gia' adottate in applicazione della legge 142/1990.

Art. 24 - Norme di rinvio

1 .

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono per l'ARPA le norme applicabili all'ente Regione IV i comprese quelle della Legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 25 - Urgenza

1 .

La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di 0sservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

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