Legge regionale 18 Ottobre 1989, n. 22
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 novembre 1987, n. 41 concernente interventi a sostegno della condizione giovanile in campania
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 22 18/10/1989 |
| Regione | Campania |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Presentazione delle istanze
I comuni o loro consorzi che intendono avvalersi degli interventi di cui all' art. 2 della Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41 , devono inoltrare alla Giunta regionale servizio assistenza sociale motivata istanza dalla quale risultino evidenziate la base di potenziale utenza destinataria degli interventi con espressa dichiarazione dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia o del servizio sociale comunale che trattasi di minori a rischio la specifica dei contributi e la lista dettagliata delle aziende produttive che si sono dichiarate disponibili per tramite di formale certificazione ad ospitare allievi di formazione/lavoro allecondizioni di cui alla presente legge.
Art. 2 - Istruttoria
Il servizio assistenza sociale della Giunta regionale istruisce le istanze di cui all'articolo precedente nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione, ai fini del riscontro di ammissibilita', con i criteri di cui all' art. 2 della Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41 . Sono da considerarsi presupposti di priorita', nell'istanza di cui al comma precedente, le particolari connotazioni che individuano, oltre ai momenti di formazione lavoro, anche interventi di recupero scolastico, di crescita culturale e di utilizzazione coordinata del tempo libero e cio' in sintonia con il dettato dell' art. 1 della Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41 . Le istanze valutate ammissibili, danno luogo ad atto deliberativo della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, con il quale viene disposto l'impegno di massima dei contributi richiesti e l'inoltro della documentazione necessaria, all'agenzia regionale per l'impiego per la stesura dei progetti specifici di formazione lavoro ed alla commissione regionale per l'impiego per l'approvazione dei progetti stessi.l'impegno di spesa assunto sui capitoli di bilancio di cui alla Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41 diventa definitivo con decreto dell'Assessore ai servizi sociali, in conformita' adeliberazione della Giunta regionale.
Art. 3 - Ambiti di contribuzione
La Regione in attuazione della Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41 , interviene con propri contributi nei confronti di: aziende produttive aventi le caratteristiche di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della citata Legge regionale; enti locali e loro consorzi;giovani d'eta' compresa fra i quindici e i vent'anni ricadenti nell'area a rischio di emarginazione e/o penale. Per le aziende produttive sono previste: incentivazioni per la copertura degli oneri assicurativi degli allievi in misura integrale; incentivazioni per attivita' di training nella misura di lire 10.000 per presenza per allievo; incentivazioni per l'assunzione a tempo indeterminato di allievi in formazione nella misura di lire 3.000.000 per allievo assunto; incentivazione per la Costituzione di consorzi finalizzati agli scopi di cui alla presente legge in misura integrale. Per gli enti sono previsti: provvidenze nella misura del 10 per cento dei costi totali dei progetti per il ristorno delle spese di organizzazione e di coordinamento degli interventi; incentivazione per la Costituzione di botteghe artigiane di transizione nella misura dell'80 per cento dei costi evidenziati ed approvati dal competente Assessorato regionale all'artigianato. Per i giovani sono previste: incentivazioni sotto forma di assegni di frequenza alle attivita' di formazione lavoro nella misura di lire 15.000 per presenza omnicomprensive; contribuzione integrale per le spese di residenzialita', dove richieste da situazioni logistiche e di abbandono o di insufficienza familiare debitamente documentate nella misura di lire 20.000 al giorno e' infine, previsto il concorso finanziario della Regione per l'attuazione di iniziative di completamento alla manovra di sostegno della condizione giovanile a carattere culturale, sportivo e ricreativo articolo 1 Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41 . In particolare ai comuni e o consorzi che presentano programmi coordinati viene riconosciuta una quota integrativa di spesa eventualmente occorrente per il primo impianto delle attrezzature necessarie alle attivita' e la copertura dei costi per la partecipazione gratuita alle stesse dei giovani nonabbienti.
Art. 4 - Villaggi giovanili
Al fine di sperimentare in forma organica iniziative concorrenti alle finalita' della presente legge, i comuni o loro consorzi possono presentare, per il finanziamento, progetti concernenti l'istituzione di "villaggi giovanili" per il recupero o lo sviluppo delle arti e dei mestieri. Tali "villaggi giovanili" sono destinati a raccordare le finalita' di cui ai precedenti articoli con interventi piu' complessi tesi a favorire l'avvio di autonome forme produttive dei giovani, singoli o associati, con attivita' culturali, sportive e ricreative ed anche eventuali azioni tendenti al recupero ambientale e/o produttivo di spazi ed edifici anche articolati sul territorio ed organizzati secondo criteri di valorizzazione turistica. Il relativo impegno di spesa, ai sensi dell' art. 7 della Legge regionale 21 novembre 1987, n. 41 , viene assunto con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai servizi sociali. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservarecome legge della Regione Campania.





