Legge regionale 14 Novembre 1988, n. 83
"interventi a sostegno dell'occupazione attraverso la creazione di nuove imprese"
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 83 14/11/1988 |
| Regione | Toscana |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
1 .
Al fine di dare attuazione al diritto al lavoro secondo il dettato dell'art. 4 dello statuto della Regione Toscana e per adempiere ai compiti istituzionali e agli obiettivi programmatici regionali, la presente legge promuove lo sviluppo di occasioni di lavoro mediante il sostegno alla Costituzione ed all'avvio di nuove imprese con particolare riferimento alle forme cooperative.
Art. 2 - Area di intervento
1 .
L'attivita' di sostegno e' diretta alla Costituzione di imprese operanti nei settori di competenza regionale.
Art. 3 - Destinatari degli interventi
1 .
Le provvidenze di cui alla presente legge sono disposte a favore di nuove imprese cooperative, costituite anche attraverso il rilevamento di aziende cessate o in procedura concorsuale, di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1986, n. 443 , di societa' di persone e di imprese familiari.
2 .
Le imprese di cui al precedente comma devono essere costituite da:
- Giovani disoccupati ed inoccupati al di sotto del trentacinquesimo anno di eta';
- Lavoratori disoccupati iscritti alle liste di collocamento da oltre un anno;
- Lavoratori gia' dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore;
- Lavoratori gia' in disoccupazione speciale o provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali;
- Emigranti che siano ritornati da non oltre 3 anni, che siano cittadini Italiani e che abbiano stabilito la loro residenza in Toscana.
3 .
Le imprese cooperative e le societa' di persone devono essere costituite per almeno il 50 per cento dei componenti dai soggetti di cui al precedente secondo comma. I soci non possono far parte di piu' di una cooperativa ovvero di altra societa' che usufruisca delle agevolazioni previste dalla presente legge.
4 .
Le cooperative devono ispirarsi ai principi di mutualita' di cui al Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni. A tali cooperative, in aggiunta dalle norme che le regolano, e' inoltre richiesto che il numero dei dipendenti non superi il 20 per cento del totale dei soci.
5 .
La sede legale e produttiva deve essere mantenuta nel territorio della Regione Toscana per almeno 3 anni.
6 .
La composizione societaria deve permanere per almeno 3 anni dalla data di concessione dei benefici previsti dalla presente legge.
7 .
I progetti devono inoltre, in conformita' con i principi di pari opportunita', contribuire a salvaguardare ed incrementare i livelli di occupazione femminile.
8 .
Le imprese devono essere costituite successivamente alla data dell'1 settembre 1988.
Art. 4 - Tipologia degli interventi
Le attivita' di sostegno di cui al precedente art. 2 si sostanziano in:
- Servizi di informazione, prima formazione, assistenza tecnica, formazione professionale;
- Incentivazione finanziaria con contributi in conto capitale ed in conto interesse, nonche' garanzie accessorie per la stipulazione di mutui contratti dalle nuove imprese ai sensi della presente legge;
- Contributi per le spese di gestione su apposito fondo di rotazione.
Art. 5 - Servizi a favore delle nuove imprese
1 .
Il servizio di informazione e' assicurato dai servizi di orientamento professionale delle amministrazioni Provinciali e da altri enti pubblici, associazionismo e privati eventualmente con esse convenzionati.
2 .
Le attivita' di prima formazione finalizzate ad orientare verso il lavoro autonomo i soggetti di cui al precedente art. 3, nonche' a fornire conoscenze di base per l'impostazione di progetti di nuova imprenditoria, vengono realizzate dalle amministrazioni Provinciali nell'ambito del piano di interventi per l'orientamento professionale.
3 .
I servizi di assistenza tecnica per la progettazione, per l'avvio e per i primi tre anni di attivita', sono assicurati con le modalita' contenute nella delibera annuale di cui al successivo art. 10.
4 .
I servizi di formazione professionale sono assicurati ai sensi della Legge regionale n. 16/85, sia tramite il piano degli interventi ordinari, sia nell'ambito della riserva di finanziamenti per la realizzazione di interventi urgenti ed imprevedibili di cui alla lettera d), terzo comma, dell'art. 4 della legge medesima.
Art. 6 - Incentivi finanziari per le nuove imprese
1 .
Puo' essere attribuito un contributo in conto capitale fino al 20 per cento delle spese ammissibili.
2 .
Possono altresi' essere corrisposti contributi in conto interesse o contributi in conto canone su operazioni di leasing, per entita' fino al 60 per cento delle spese ammissibili elevabile al 70 per cento per le cooperative.
3 .
Le agevolazioni regionali di cui al primo e secondo comma del presente articolo non possono essere complessivamente superiori al 75 per cento delle spese di investimento.
4 .
Per l'erogazione delle provvidenze di cui al precedente comma, la Giunta regionale stipulera' specifiche convenzioni con istituti bancari e societa' di leasing ritenuti idonei.
5 .
Sono ritenuti ammissibili, per un ammontare complessivo non superiore a 400.000.000, gli investimenti relativi alle seguenti voci di spesa:spese eventualmente sostenute per la definizione dei progetti di cui al successivo art. 11; acquisto e ristrutturazione fabbricati, brevetti, macchine ed impianti.
6 .
La misura del contributo in conto interessi ed in conto canone su operazioni di leasing a favore delle nuove imprese e la durata massima dello ammortamento sono stabilite con la deliberazione del Consiglio regionale di cui al successivo art. 10.
7 .
Il Consiglio regionale provvedera', con la deliberazione di cui al successivo art. 10, ad impartire direttive alla fidi Toscana s.p.a. Ai sensi della Legge regionale n. 32/74 e successive modificazioni ed integrazioni per la concessione delle garanzie accessorie sui mutui contratti con gli istituti di cui al presente articolo, assicurando condizioni di miglior favore rispetto agli interventi ordinari.
Art. 7 - Ulteriori incentivi finanziari
1 .
Possono essere concessi ulteriori contributi per la durata di un triennio, per le spese di gestione effettivamente sostenute, IV i comprese quelle relative all'eventuale assistenza tecnica, documentate ed accertate, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un massimo del 50 per cento delle spese per il primo anno, del 30 per cento per il secondo, del 20 per cento per il terzo (escluse le eventuali spese per le retribuzioni dirette, indirette e differite del personale occupato e degli oneri finanziari per investimenti con ammortamento pluriennale). Il predetto limite e' elevato, per le cooperative, al 60 per cento, 40 per cento e 30 per cento. La misura del contributo non puo' essere superiore a 20 milioni per il primo anno, 12 per il secondo, 8 per il terzo. Per le cooperative il contributo e' elevato a 30 milioni per il primo anno, 18 per il secondo, 12 per il terzo.
2 .
Le imprese che abbiano ottenuto i contributi di cui al precedente comma sono tenute, a partire dall'inizio del quinto esercizio finanziario, a restituirli alla Regione Toscana sul capitolo relativo al fondo di rotazione di cui al successivo art. 15, terzo comma. La Regione Toscana provvedera' a far pervenire agli interessati un piano di rientro articolato e comunque procedera' secondo specifiche indicazioni determinate con la deliberazione di cui al successivo art. 10.
Art. 8 - Cumulo
1 .
Le provvidenze di cui alla presente legge non si cumulano con gli interventi allo stesso titolo disposti da altre normative.
2 .
I soggetti che possono accedere ai benefici di cui alla legge n. 44 del 28 febbraio 1986 sono esclusi dalle provvidenze finanziarie di cui alla presente legge.
Art. 9 - Revoca delle provvidenze
1 .
Le provvidenze erogate dalla presente legge sono revocate con deliberazione della Giunta regionale, nei casi seguenti:
- Inosservanza dei commi quinto e sesto del precedente art. 3;
- Qualora l'impresa non applichi i contratti collettivi di lavoro e non rispetti le norme vigenti che regolano i rapporti di lavoro;
- Qualora i contributi siano utilizzati in modo difforme dagli obiettivi proposti;
- Qualora l'impresa rifiuti i controlli che la Giunta regionale puo' disporre in ogni tempo sulla realizzazione del progetto.
Art. 10; - Deliberazione annuale
1 .
La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, propone all'approvazione del Consiglio Regionale, sentita la commissione regionale per l'impiego e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, una deliberazione contenente i criteri di attuazione degli interventi.
2 .
Tale deliberazione contiene altresi':
- L'indicazione dei settori prioritari per l'attivita' di sostegno, tenuto conto degli atti della programmazione regionale;
- Lo schema dell'eventuale convenzione con le associazioni nazionale e regionale delle camere di commercio per la fornitura dei servizi di cui precedente terzo comma, art. 5;
- I criteri di priorita' per la formulazione della proposta di graduatoria dei progetti di cui all'art. 11 assumendo, fra gli altri, quello relativo all'occupazione dipendente eventualmente determinata ed alla sua qualita', in relazione alle categorie svantaggiate del mercato del lavoro;
- La misura del contributo in conto interesse ed in conto canone su operazioni di leasing a favore delle nuove imprese e la durata massima dell'ammortamento, ai sensi del precedente art. 6;
- Le direttive alla fidi Toscana s.p.a. Per le garanzie accessorie ai sensi del precedente art. 6.
3 .
La Giunta regionale, contestualmente alla proposta di deliberazione presenta una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 11; - Procedure
1 .
Per ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, le imprese di cui al precedente art. 3 presentano alla Giunta regionale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, una domanda con allegato un progetto triennale contenente:
- L'elenco nominativo dei soggetti che costituiscono l'impresa, la specificazione dell'appartenenza alle categorie di cui al precedente art. 3, secondo comma, per quanto richiesto dallo stesso articolo con l'indicazione del livello di istruzione e delle esperienze professionali possedute;
- Gli obiettivi produttivi ed occupazionali;
- Il piano degli investimenti;
- Il piano finanziario relativo agli investimenti;
- La valutazione del mercato dei beni o servizi prodotti;
- La previsione economica dell'attivita' dell'impresa;
- Il progetto relativo alle eventuali esigenze formative;
- L'eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Giunta regionale;
- Ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione del progetto.
2 .
Le imprese che hanno ottenuto i benefici di cui all'art. 6 possono, al termine del primo esercizio finanziario, rivolgere domanda alla Giunta regionale per ottenere gli ulteriori incentivi finanziari previsti dall'art. 7.
Art. 12; - Valutazione dei progetti
1 .
La Giunta regionale e' autorizzata, sentita la competente commissione consiliare, a stipulare, con idoneo soggetto scelto tra quelli istituzionalmente competenti, apposita convenzione al fine di assicurare una valida e tempestiva valutazione dei progetti presentati ai sensi del precedente art. 11.
2 .
Il soggetto convenzionato ai sensi del comma precedente costituisce un organismo denominato "nucleo tecnico di valutazione".
3 .
Il nucleo esprime una motivata valutazione dell'ammissibilita' dei progetti basata sulla economicita' e produttivita' degli stessi.
4 .
Per i progetti dichiarati ammissibili, il nucleo, tenuto conto dei settori prioritari e dei criteri di priorita' di cui al secondo comma, punti a) e c) dell'art. 10, redige una proposta di graduatoria che trasmette entro novanta giorni alla Giunta regionale, contenente l'indicazione delle provvidenze da attivare.
5 .
Su richiesta dell'impresa e sulla base di apposita istruttoria, il nucleo puo' formulare alla Giunta regionale una proposta concernente l'attivazione dei contributi di cui all'art. 7, indicandone i relativi importi e la graduatoria di accesso al fondo di rotazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.
Art. 13; - Piano semestrale degli interventi finanziari
1 .
La Giunta regionale, sulla base delle domande presentate e nel rispetto della proposta di graduatoria di cui all'art. 12, propone al Consiglio regionale il piano semestrale degli interventi finanziari.
2 .
La proposta di deliberazione di cui al comma precedente, deve essere trasmessa al consiglio entro venti giorni dal ricevimento della proposta di graduatoria di cui al quarto comma del precedente art. 12. Analoga procedura viene impiegata per quanto disposto all'art. 7 ed al quinto comma del precedente art. 12.
Art. 14; - Verifica di efficacia
1 .
Ogni tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, tramite l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, predispone una specifica relazione sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi della presente legge e la trasmette al Consiglio regionale ed alla commissione regionale per l'impiego.
Art. 15; - Norme finanziarie
1 .
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione da disporre per analogo importo sugli stati di previsione della competenza e della cassa della parte "spesa" del bilancio 1988: (omissis).
2 .
Agli oneri per i successivi esercizi si fara' fronte con le relative leggi di bilancio.
3 .
E' istituito ed iscritto, a partire dal bilancio regionale 1989, un fondo di rotazione avente la seguente denominazione "fondo di rotazione per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 7 della Legge regionale n. 83.
Art. 16; - Norme transitorie
1 .
La proposta di deliberazione di cui al precedente art. 10, per l'anno 1988, e' presentata dalla giunta del Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2 .
Per l'esercizio 1988 almeno il 70 per cento dei fondi destinati agli incentivi finanziati e' riservato alle imprese cooperative.
3 .
Le risorse riservate di cui al comma precedente che non dovessero essere utilizzate per mancanza di progetti idonei sono rese disponibili per le altre tipologie di imprese. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.





