Decreto Legge 1 Marzo 1996, n. 101
Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 101 01/03/1996 |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Stato - Decreto legge
Art. 1
1 .
In attesa della riforma complessiva dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo, che dovra' tener conto anche delle indicazioni della commissione parlamentare d'inchiesta istituita ai sensi della legge 17 gennaio 1994, n. 46, possono essere beneficiari degli interventi di cooperazione, fatti salvi quelli promossi dalle organizzazioni non governative e gli aiuti di emergenza, solo le popolazioni e i paesi in via di sviluppo individuati di volta in volta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri.
2 .
Gli interventi di cooperazione, ad eccezione dei contributi a organizzazioni non governative, sono attuati su richiesta e previa intesa con i beneficiari. Essi sono realizzati, con esclusione di quelli di emergenza, attraverso un procedimento che disciplina in modo coordinato le fasi della predisposizione, della esecuzione e del controllo, le cui modalita' di svolgimento e i cui contenuti tecnici sono stabiliti con provvedimento del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato "direttore generale", previo parere conforme del comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, di seguito denominato "comitato direzionale".
3 .
Nessun impegno verso le popolazioni e i paesi interessati puo' essere assunto senza previa valutazione di natura tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta effettuata a cura della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "direzione generale".
4 .
Il procedimento previsto dal comma 2 si applica anche alle iniziative affidate ad organismi internazionali e finanziate mediante fondi finalizzati o cofinanziamenti. In tale caso le iniziative possono essere finanziate sulla base di valutazioni o di studi di prefattibilita' e fattibilita' predisposti dai suddetti organismi.
Art. 2
1 .
La direzione generale procede a controlli e verifiche delle iniziative di cooperazione, IV i comprese quelle di emergenza, nel corso della loro attuazione e a conclusione delle stesse al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi del progetto.
2 .
Per la programmazione e l'organizzazione delle attivita' di cui al comma 1, la direzione generale si avvale dell'unita' tecnica centrale, del nucleo di valutazione tecnica, degli esperti di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e della segreteria del comitato direzionale. Controlli e verifiche sono, di norma, affidati a soggetti esterni comprovatamente qualificati, persone fisiche o giuridiche, Italiane, straniere o internazionali. La direzione generale stipula a tal fine convenzioni o contratti per una durata massima di due anni rinnovabili.
Art. 3
1 .
Il Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale, puo' affidare a qualificati soggetti esTerni, persone fisiche o giuridiche Italiane, straniere o internazionali, nei casi in cui l'impiego del personale dell'unita' tecnica centrale o delle unita' tecniche locali non sia sufficiente a far fronte alle esigenze dell'amministrazione, incarichi di consulenza, progettazione, studi di fattibilita' e prefattibilita' riguardanti le iniziative di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in particolar modo in relazione alle varie fasi di valutazione, IV i compresa la redazione dei termini di riferimento per gare di appalto e altre procedure concorsuali. Le spese per l'esecuzione di detti incarichi graveranno sul costo complessivo dell'iniziativa da realizzare. Per il conferimento di incarichi individuali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.
2 .
La direzione generale puo' altresi' avvalersi, in posizione di comando, per un periodo massimo di due anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta unita', per mansioni amministrative e contabili connesse con la chiusura di iniziative pregresse e la loro rendicontazione. Nei confronti del suddetto personale, e di quello della direzione generale adibito alle predette mansioni, possono essere attivate le procedure e applicate le condizioni di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3 .
Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, lettera d), dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la direzione generale e' competente anche per le attivita' di formazione e di aggiornamento del personale del Ministero degli affari esteri in materia di cooperazione allo sviluppo.
Art. 4
1 .
Con decreto del Ministro degli affari esteri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate norme di attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e dell'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni.
2 .
Le norme di attuazione di cui al comma 1 dovranno definire i criteri di ammissibilita' delle iniziative da attuare in sede di cooperazione decentrata, nonche' i criteri con i quali possono essere cofinanziate, con le relative modalita' di erogazione e di rendicontazione, le iniziative di cooperazione decentrata promosse da Regioni, comuni e province e rientranti nei programmi-paese e negli accordi-quadro di cooperazione bilaterale.
Art. 5
1 .
L'attuazione di iniziative di cooperazione puo' essere affidata, con provvedimento del direttore generale, ai governi dei paesi beneficiari, nel rispetto di condizioni indicate in apposite direttive del comitato direzionale elaborate, di regola, sulla base del programma-paese e di criteri analoghi a quelli seguiti per l'aiuto allo sviluppo dall'Unione Europea e dalle agenzie dell'onu.
Art. 6
1 .
Per l'erogazione delle borse di studio, in conformita' con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la direzione generale e' autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere.
Art. 7
1 .
Il comitato direzionale determina, con propria delibera da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per stabilire la congruita' dei prezzi per l'acquisto, fuori del territorio nazionale, di beni e servizi previsti per l'attuazione di iniziative di cooperazione. Il provvedimento terra' in particolare conto le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e le procedure adottate in materia dall'unione europea.
Art. 8
1 .
Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal comitato direzionale, anche relativamente al personale Italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti organismi non si facciano carico del pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi dei volontari Italiani.
Art. 9
1 .
Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal comitato direzionale prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del comitato direzionale.
2 .
In relazione ai programmi di cui al comma 1, sono altresi' ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'iter amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano finanziario non preventivamente autorizzate, ovvero spese effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli, operato senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa valutazione di congruita'; tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti, le relative attivita' realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo.
3 .
I contributi ed i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee sono erogati in una o piu' rate anticipate. In caso di rateizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima e' subordinata al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, spese che sono ammesse o respinte entro sessanta giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, in attesa del completamento dell'analisi del rendiconto, l'amministrazione puo' procedere comunque all'erogazione relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa e' tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che e' detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative.
4 .
Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche i programmi di organizzazioni non governative Italiane cofinanziati dall'unione europea.
Art. 10
1 .
Nel caso di calamita' naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunita' colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma di intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalita', ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.
2 .
Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono ammessi interventi straordinari ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, al di fuori dei casi rientranti nel comma 1 del presente articolo. Il comitato direzionale determina con propria delibera le tipologie e le modalita' per gli interventi di emergenza, informandone contestualmente il Parlamento.
3 .
Entro sessanta giorni dall'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministro degli affari esteri invia al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sui risultati ottenuti.
4 .
Il Ministro degli Affari Esteri, o un suo delegato, autorizza con apposita procedura d'urgenza il pagamento, a valere sulle disponibilita' accreditate al Ministero degli affari esteri dalLa Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ad enti Italiani o stranieri, IV i comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalita' di lucro, delle spese per l'attuazione degli interventi nelle repubbliche sorte nei territori della ex jugoslavia, di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.
Art. 11
1 .
Le amministrazioni pubbliche e gli enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa, in particolare la sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'istituto nazionale per il commercio estero (ICE), il mediocredito centrale e la societa' Italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST), sono autorizzati a operare nei territori palestinesi della cisgiordania e di gaza considerando, ai soli fini della loro attivita', l'autorita' nazionale palestinese alla stregua di un governo straniero.
Art. 12
1 .
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle camere per la conversione in legge.





