Legge Statale 2 Dicembre 1980, n. 125

Provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attivita' produttive e sociali

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 0
02/12/1980

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Legge

Art. 1

Nel quadro delle iniziative volte ad ampliare il mercato del lavoro, al fine di facilitare l'inserimento dei giovani nelle attivita' produttive, la Regione nelle more dell'approvazione di una legge organica concernente il piano regionale di sviluppo economico e sociale, promuove, secondo le disposizioni della presente legge:

  • La ristrutturazione dell'amministrazione regionale, degli enti locali territoriali e degli enti pubblici esistenti nella Regione anche attraverso la razionalizzazione delle rispettive dotazioni organiche volta ad un piu' incisivo assetto delle rispettive funzioni;
  • L'inserimento nei ruoli della pubblica amministrazione dei giovani assunti in via precaria ai sensi delle disposizioni legislative sull'occupazione giovanile;
  • Il sostegno della cooperazione giovanile come uno degli strumenti fondamentali per l'inserimento delle giovani leve nelle attivita' produttive.

Art. omissis

Titolo II - iniziative per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione giovanile

Art. 16

Requisiti per fruire dei benefici in favore di cooperative di giovani sono ammesse a fruire dei benefici della presente legge le cooperative formate in prevalenza da giovani, di eta' compresa fra i 18 e i 29 anni, che siano stati iscritti nelle liste speciali di cui all'art.4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, senza conseguire una occupazione comunque trasformatasi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero abbiano partecipato a corsi di formazione o qualificazione professionale senza conseguire una stabile occupazione o, anche in assenza di detti requisiti, all'atto dell'associazione alle cooperative, risultino iscritti nelle ordinarie liste di collocamento dei lavoratori. Le cooperative di giovani, in qualunque settore operanti, per fruire delle provvidenze disposte con leggi regionali devono essere composte per oltre la meta' da soci in possesso dei requisiti indicati nel primo comma del presente articolo. Per le cooperative operanti nel settore dell'agricoltra il numero dei soci in possesso di detti requisiti non deve superare i due terzi del totale degli associati. Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano immediata applicazione nei confronti delle cooperative costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge; trascorso un anno da detta data trovano applicazione nei confronti delle cooperative preesistenti, le quali, nelle more, continuano ad operare nella precedente composizione.

Art. 17 - Semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti di sviluppo

I progetti di cui al primo comma degli articoli 11 e 14 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, per l'accesso alle provvidenze IV i previste, sono presentati, unitamente alla documentazione indicata nei citati articoli, direttamente alLa presidenza della Regione e dono approvati, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione, con decreto del presidente della Regione sentito il comitato tecnico amministrativo per la cooperazione giovanile di cui al successivo art.19 e la commissione regionale per la cooperazione giovanile di cui al successivo art.22. Il parere del comitato sostituisce, ai fini dell'approvazione dei progetti presentati dalle cooperative giovanili, ogni altro parere previsto come obbligatorio dalle norme in vigore. Per i fini di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.14, comma primo, secondo, terzo e quarto della Legge regionale 10 luglio 1978, n. 16. All'art.12 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, sono aggiunti i seguenti commi:

  • "per le esigenze operative ed organizzative delle cooperative tra giovani diplomati e laureati, possono essere concessi contributi per l'acquisto dell'attrezzatura occorrente per l'attivita' professionale esercitata sino alla concorrenza del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un massimo di 30 milioni.

Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in quanto piu' favorevoli, alle cooperative, i cui progetti presentati ai sensi dell'art.12 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, siano o saranno approvati, viene anticipato il 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, previa presentazione di polizza fidejussoria o di altra garanzia. Restano salvi i pareri resi dalla commissione di cui all'art.29 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, espressi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 - Controllo sulla realizzazione dei progetti

Il controllo sulle modalita' e sulla regolarita' di svolgimento dei lavori connessi alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo precedente e' demandato alle amministrazioni regionali competenti per materia, che lo effettuano, di regola, a mezzo delle rispettive strutture dipendenti o decentrate.

Art. 19 - Comitato tecnico amministrativo per la cooperazione giovanile

Presso La presidenza della Regione e' istituito il comitato tecnico amministrativo per la cooperazione giovanile, cosi' composto:

  • Assessore destinato alLa presidenza della Regione che lo presiede;
  • Otto dirigenti appartenenti al ruolo del personale amministrativo della Regione designati, rispettivamente, dagli assessori regionali per l'agricoltura e foreste, per i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione, per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca, per gli enti locali, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanita', il territorio e l'ambiente, per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
  • Tre dirigenti tecnici, dei quali due appartenenti al ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica in servizio uno presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici e l'altro presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, designato dai rispettivi assessori, ed il terzo designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste tra gli appartenenti ai ruoli tecnici dell'agricoltura e delle foreste;
  • Un consigliere appartenente al ruolo tecnico dell'ufficio legislativo e legale della Regione scelto dal presidente della Regione;
  • Un dottore agronomo libero professionista iscritto all'albo professionale, scelto su una terna proposta dalla consulta regionale dell'ordine professionale.
  • Esercita le funzioni di segretario un dirigente od equiparato dei ruoli del personale della Regione in servizio presso La presidenza della Regione

Il comitato e' nominato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della Regione sentita la Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; esso dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non piu' di due volte;

Art. 20

Agevolazioni per l'acquisto di fondi rustici da parte di cooperative di giovani alle cooperative di giovani di cui al precedente art.16 possono essere concessi da parte dell'istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, per l'acquisto di fondi rustici occorrenti ai fini dell'attuazione dei progetti di sviluppo previsti dall'art.11 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, mutui trentennali di importo pari all'intero prezzo di acquisto, al tasso del 3 per cento, con un preammortamento di tre anni. La concessione dei mutui e' subordinata:

  • Alla valutazione di congruita' del prezzo di acquisto da effettuarsi dal comitato tecnicoamministrativo per la cooperazione giovanile;
  • Alla verifica, da parte dello stesso comitato, della idoneita' del fondo alla coltivazione diretta, in rapporto al numero dei soci della cooperativa richiedente ed alla loro capacita' lavorativa;
  • All'assunzione dell'obbligo, da parte della cooperativa beneficiaria di coltivare direttamente tramite i propri soci, per almeno venti anni, il fondo acquistato e a non mutarne, comunque, la destinazione agricola.

I mutui sono concessi esclusivamente per l'acquisto della proprieta' indivisa e non possono essere estinti se non siano trascorsi venti anni dalla data di concessione. In nessun caso la cooperativa puo' alienare o cedere, a qualsiasi titolo, il fondo acquistato con le agevolazioni creditizie di cui al presente articolo prima che siano trascorsi venti anni dalla concessione del mutuo. Nei casi di inosservanza si applica l'art.37 della Legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e successive modificazioni. La violazione degli obblighi indicati nei due commi precedenti, fatta costatare dall'amministrazione regionale, comporta la surroga dell'ente di sviluppo agricolo (esa) nella proprieta' del fondo acquistato. L'ente di sviluppo agricolo utilizza i fondi eventualmente acquisiti ai sensi del comma precedente per le finalita' di cui agli articoli 39 e 40 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni. La vigilanza sull'adempimento, da parte delle cooperative beneficiarie, degli obblighi indicati nel presente articolo, e' affidata agli ispettorati Provinciali dell'agricoltura territorialmente competenti i quali riferiscono in proposito, oltre che all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, anche delLa presidenza della Regione

Art. 21

Ulteriori modificazioni alla Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 gli elenchi di cui agli articoli 3 e 4 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, contengono altresi' l'indicazione dei beni immobili di demanio e patrimonio, rispettivamente della Regione e dei comuni, idonei ad essere utilizzati per lo sviluppo di attivita' turistiche, culturali, ricreative e sociali e che possono a tale scoppo essere concessi in uso alle cooperative di giovani. Detti elenchi sono aggiornati annualmente e vengono resi pubblici con le modalita' negli articoli 3 e 4 della richiamata Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37. Il limite di importo del cottimo fiduciario indicato nell'art.9 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e' elevato a lire 60 milioni nei confronti delle cooperative IV i contemplate, nonche' di quelle previste nell'art.16 della presente legge. Nel primo comma dell'art.12 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, dopo le parole "e successive modifiche ed integrazioni" sono aggiunte le seguenti parole:"e che rientrino in materie di competenza regionale". Dopo il primo comma dell'art.13 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e' aggiunto il seguente:"il contributo in conto capitale di cui al pecedente n. 1, se erogato in favore di cooperative di giovani operanti nei settori sociosanitario, dei servizi di interesse generale di rilevanza sociale, dei beni ed attivita' culturali e delle attivita' sportive e ricreative, puo' essere concesso sino ad un massimo del 40 per cento della spesa ammessa".

Art. 22 - Commissione regionale per la cooperazione giovanile

L'art.29 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e' sostituito dal seguente:

  • "e' istituita presso La presidenza della Regione la commissione regionale consultiva per la cooperazione giovanile e per i problemi dell'inserimento nell'attivita' produttiva delle giovani leve di lavoro, nominata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della Regione sentita la Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

La commissione e' presieduta dal presidente della Regione o, per delega, dall'Assessore destinato alLa presidenza ed e' composta da: tre rappresentanti delle organizzazioni regionali della cooperazione; tre esperti in problemi giovanili; tre rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; due dirigenti od equiparati dei ruoli del personale della Regione in servizio presso La presidenza della Regione di cui uno con funzioni di segretario. La commissione, che dura in carica tre anni, esprime parere sui progetti di cui agli articoli 11 e 14 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37; formula proposte ed esprime pareri in materia di incremento della cooperazione giovanile, inserimento nell'attivita' produttiva delle giovani leve di lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge; suggerisce altresi' i criteri generali per la concessione di benefici a sostegno del settore. In caso di ritardo nella designazione la commissione potra' essere egualmente insediata purche' sia avvenuta la nomina di oltre la meta' dei componenti".

Art. omissis

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