Legge provinciale 17 Agosto 1987, n. 24
Interventi a sostegno dell'occupazione
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 17/08/1987 |
| Regione | P.A. di Bolzano |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finanziamenti
1 .
La Giunta provinciale e' autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti annui, per la durata di due anni, alle imprese che provvedono ad assunzioni a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, in nuovi posti di lavoro in Provincia di Bolzano, di lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore ed in quali, a seguito di un accordo fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale dei lavoratori e dei datori di lavoro, vengono dichiarati esuberanti.
2 .
In casi di provata ed eccezionale rilevanza sociale, riferita anche alla situazione occupazionale locale, accertata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l'impiego, i finanziamenti possono essere erogati anche per l'assunzione di lavoratori licenziati per riduzione di personale, cessazione dell'attivita' produttiva o fallimento, da imprese operanti anche in settori diversi da quello industriale.
3 .
E' consentita l'erogazione di finanziamenti anche in caso di assunzione, a tempo indeterminato, di portatori di handicap in aggiunta alla percentuale obbligatoria, nonche' di persone affette da devianze sociali.
Art. 2 - Entita' di finanziamenti
1 .
I finanziamenti annui di cui al precedente art. 1 sono commisurati alla retribuzione minima contrattuale annua spettante all'inizio dell'anno di assunzione ai lavoratori appartenenti alla terza categoria del contratto nazionale di lavoro degli addetti all'industria metalmeccanica privata e determinati come segue:
- Per ogni assunzione di lavoratore di eta' compresa tra i 35 e 40 anni: 25
- Per ogni assunzione di lavoratore di eta' compresa tra i 40 e 45 anni: 35
- Per ogni assunzione di lavoratore di eta' superiore ai 45 anni: 50
2 .
I finanziamenti suddetti sono erogabili solamente in relazione all'assunzione di lavoratori che abbiano almeno una persona a carico ed il cui reddito familiare escluso il trattamento della cassa integrazione o di disoccupazione non superi l'importo del minimo vitale. Nel calcolo del reddito familiare si tiene conto del reddito dei figli conviventi nel nucleo familiare soltanto per il 50.
3 .
In caso di assunzione a tempo indeterminato, con prestazione a tempo parziale, l'importo sara' proporzionato alla durata della prestazione.
4 .
In caso di assunzione di persone che matureranno il diritto al pensionamento entro due anni dall'assunzione stessa, si prescinde dai presupposti di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 3 - Esclusioni
1 .
Non sono ammesse a finanziamento le assunzioni di persone che hanno maturato il diritto al pensionamento anticipato, del coniuge, di parenti o affini, entro il terzo grado del titolare dell'impresa o degli amministratori in caso di societa', nonche' quelle conseguenti a cessione o trapasso di impresa.
Art. 4 - Disposizioni procedurali
1 .
Per ottenere i finanziamenti di cui all' art. 2 della presente legge, le imprese devono presentare relativa domanda all'ufficio provinciale mercato del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori che intendono assumere, la data di assunzione, nonche' i dati relativi alla situazione occupazionale della impresa nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda stessa. I lavoratori devono essere scelti tra le persone comprese nella lista di mobilita', predisposta dalla commissione provinciale per l'impiego e nella quale vengono iscritti i lavoratori di cui all' art. 1 .
2 .
Per facilitare il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di cui al comma precedente, la commissione provinciale per l'impiego assume ogni opportuna iniziativa ai sensi della vigente legislazione statale.
3 .
Non sono ammesse a finanziamenti le assunzioni in sostituzione di dipendenti licenziati nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.
Art. 5 - Erogazione dei finanziamenti
1 .
La concessione dei finanziamenti viene disposta con deliberazione della Giunta provinciale e la liquidazione viene effettuata dal direttore dell'ufficio mercato del lavoro previa verifica che i lavoratori assunti si trovino tuttora alle dipendenze della impresa stessa e che dalla data di assunzione non abbia proceduto a riduzione del personale.
2 .
I finanziamenti di cui alla presente legge sono erogati in due soluzioni annuali posticipate. Il giorno di inizio del computo della decorrenza dell'anno e' quello in cui avviene l'assunzione.
Art. 6 - Durata di applicazione
1 .
La presente legge si applica fino all'1 gennaio 1990.
Art. 7 - Disposizioni finanziarie
1 .
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 200 milioni.
2 .
Alla copertura dell'onere predetto si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 (partita n. 4 dell'allegato n. 3 al bilancio).
3 .
Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla Legge Finanziaria annuale.
Art. 8 - Variazioni al bilancio 1987
1 .
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:(omissis).
Art. 9
1 .
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la Regione Trentino alto adige ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia





