Decreto Presidente Repubblica 31 Agosto 1972, n. 670
Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il trentino-alto adige.
| Ente | 2 |
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| Fonte |
G.U.R.I.
n. 0 31/08/1972 |
tipologia: Stato - Decreto Presidente Repubblica
Articolo unico
E' approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il trentinoalto adige
Art. omissis
capo II
funzioni della Regione
Art. 4
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali nonche' delle norme fondamentali delle riforme economicosociali della repubblica, la Regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie:
2) ordinamento degli enti pararegionali;
4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello stato e le materie di competenza Provinciale;
6) servizi antincendi;
8) ordinamento delle camere di commercio;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.
Art. 5
1) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale.
Art. omissis
capo III
funzioni delle Provincie
Art. 8
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere Provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive;
6) tutela del paesaggio;
8) ordinamento delle minime proprieta' culturali, anche agli effetti dell'art.847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra Provinciale, esercitano nelle Provincie con finanziamenti pubblici;
12) fiere e mercati;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza Provinciale;
23) Costituzione e funzionamento di commissioni comunali e Provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
25) assistenza e beneficenza pubblica; 26) scuola materna;
25) assistenza e beneficenza pubblica; 26) scuola materna; 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le Provincie hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica; 29) addestramento e formazione professionale.
Art. 9
Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art.5: 1) polizia locale urbana e rurale; 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza; 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi.la disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata nell'ambito dell'autonomia Provinciale;
Art. 10;
Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello stato, le Provincie hanno la potesta' di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi fino alla Costituzione dei propri uffici degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potesta' legislative spettanti alle Provincie stesse in materia di lavoro. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci interessati. I cittadini residenti nella Provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della Provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianita' di residenza.
capo IV
disposizioni comuni alla Regione ed alle Provincie
Art. 16;
Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo stato sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto. Lo stato puo' inoltre delegare, con legge, alla Regione alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione.in tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello stato. La delega di funzioni amministrative dello stato, anche se conferita con la presente legge, potra' essere modificata o revocata con legge ordinaria della repubblica.
Art. 17;
Con la legge dello stato puo' essere attibuita alla Regione e alle Province la podesta' di emanare norme legislative per servizi relativi A materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto.
Art. 18;
La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici. La delega alle province e' obbligatoria nella materia dei servizi antincendi. Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.





