Decreto Legge 3 Febbraio 1970, n. 7

Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 testo coordinato norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 0
03/02/1970

tipologia: Stato - Decreto legge

Art. omissis

Art. 2

In ogni Regione presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione regionale per la manodopera agricola composta dal direttore dell'ufficio, in qualita' di presidente, dal vice direttore dell'ufficio stesso, da un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, da un rappresentante dell'ente di sviluppo o degli enti di sviluppo operanti nella Regione designato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, da un rappresentante del Consiglio regionale ove costituito o del comitato regionale per la programmazione economica, da undici rappresentanti dei lavoratori, da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno due colutvatori diretti designati, su richiesta del Ministro per il Lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentativita' delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'art.3 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione la commissione e' presieduta dal vice direttore dell'ufficio stesso. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale e dura in carica tre anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la meta' dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli uffizi del lavoro e della massima occupazione.

Art. 3

La commissione regionale per la manodopera agricola ha il compito:

  • Di formulare annualmente la previsione del fabbisogno regionale di manodopera agricola, nonche' le conseguenti proposte in materia di formazione professionale e di mobilita' geografica dei lavoratori;
  • Di impartire, in conformita' alla legge e alle norme regolamentari, le disposizioni che si rendano necessarie in materia di avviamento e di accertamento dei lavoratori agricoli, per effetto delle particolari condizioni dell'agricoltura nella Regione;
  • Di impartire direttive ai fini della compensazione territoriale della manodopera agricola nell'ambito regionale, in relazione ai fabbisogni previsti od accertati nelle singole localita', e di esprimere pareri e di formulare propooste in merito all'assistenza a favore della manodopera migrante;
  • Di riferire periodicamente al Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale sull'attuazione delle norme legislative e regolamentari nonche' delle singole direttive in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, da parte delle sezioni dell'ufficio del lavoro di cui al n. 2 dell'art.11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, operanti nella Regione;
  • Di formulare proposte alla commissione centrale, di cui all'art.1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle materie di competenza;
  • Di esprimere parere su questioni poste dagli uffici del lavoro e della massima occupazione e dagli ispettorati del lavoro;
  • Di determinare, sentite le commissioni Provinciali, di cui al presente decreto, le particolari specializzazioni ammesse a richiesta nominativa, ai sensi del successivo art.11, IV i comprendendo quelle conferite con titolo di studio e diploma rilasciati da istituti di stato o da corsi autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, da fissare con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale;
  • Di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per le specializzazioni di cui al precedente punto 7). Ai fini del coordinamento con la programmazione economica regionale, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' componente del comitato regionale per la programmazione economica.

Art. 4

In ogni Provincia presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione provinciale per la manodopera agricola, composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, in qualita' di presidente, dal vice direttore dell'ufficio stesso, dal direttore dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati o da un suo delegato, da un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da dieci rappresentanti dei lavoratori, da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali Provinciali di categoria. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentativita' delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'art.3 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione e' presieduta dal vice direttore dell'ufficio stesso. La commissione e' nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica tre anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la meta' dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione. Quando la commissione decide i ricorsi di cui ai numeri 5) e 6) del successivo art.5, il vice direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' sostituito da un rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o delle casse mutue Provinciali di Trento e Bolzano. Per ogni riunione della commissione ai partecipanti e' corrisposto un gettone di presenza di lire 2.000, a carico del servizio per i contributi agricoli unificati.

Art. 5

La commissione provinciale per la manodopera agricola ha il compito:

  • Di formulare proposte alla commissione regionale per la manodopera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 7) del precedente art.3;
  • Di formulare proposte alla commissione regionale per la manodopera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 8) del precedente art.3;
  • Di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso da parte del lavoratore della qualifica dallo stesso dichiarata all'atto della richiesta dell'iscrizione nelle liste di collocamento ai sensi del successivo art.9;
  • Di individuare le localita' in cui, tenuto conto dell'elevato indice di disoccupazione, l'avviamento su richiesta numerica puo' avvenire non esclusivamente secondo l'anzianita' di iscrizione nelle liste, ma anche in base allo stato di bisogno; di fissare i criteri secondo i quali, nei casi suindicati, la commissione locale per la manodopera agricola di cui all'articolo successivo deve formare la graduatoria di precedenza; di fissare i criteri da seguire per i turni di lavoro a rotazione;
  • Di decidere i ricorsi di cui al comma primo del successivo art.17;
  • Di svolgere i compiti di cui all'art.5 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Art. 6

Presso le sezioni dell'ufficio del lavoro nella cui circoscrizione risultino residenti almeno cinquanta lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e' istituita la commissione locale per la manodopera agricola, composta dal dirigente della sezione che la presiede, da cinque rappresentanti dei lavoratori, da tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali Provinciali di categoria. Nel caso che il numero dei lavoratori residenti iscritti negli elenchi sia superiore a cinquecento il numero dei rappresentanti dei lavoratori e' elevato a sette e quello dei rappresentanti dei datori di lavoro a quattro. Qualora il numero dei lavoratori iscritti negli elenchi sia inferiore a cinquanta, i compiti spettanti alla commissione locale sono svolti dalla commissione istituita presso altra sezione della Provincia scelta tra le piu' vicine o piu' agevolmente raggiungibili con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo parere della commissione provinciale per la manodopera agricola. Il numero degli iscritti negli elenchi ai fini previsti dai commi precedenti e' riferito al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello della scadenza della commissione. Nella prima applicazione del presente decreto, il numero degli iscritti e' riferito al giorno di entrata in vigore del decreto stesso. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nell'effettuare le richieste di cui al primo comma, tiene conto del grado di rappresentativita' delle organizzazioni e provvedere con la procedura prevista dal quarto comma dell'art.3 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assicurando i diritti delle minoranze. La commissione e' nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica tre anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente. La commissione nella prima riunione elegge il vice presidente e il segretario nel proprio seno. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la meta' dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro. In questo caso il presidente e' tenuto ad effettuare la convocazione entro quarantotto ore dalla richiesta; in mancanza VI provvede il vice presidente. Alla scadenza del triennio, un terzo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali non puo' essere confermato nell'incarico.

Art. 7

La commissione locale per la manodopera agricola ha il compito:

  • Di stabilire, in conformita' ai criteri fissati dalla commissione provinciale per la manodopera agricola ai sensi del n. 4) del precedente art.5, se debbono fissare i turni medesimi; di compilare ed aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro;
  • Di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro in accoglimento di richieste nominative, avanzate ai sensi del successivo art.11;
  • Di convalidare l'avviamento al lavoro in accoglimento di richieste nominative autorizzato provvisoriamente dalla sezione ai sensi del successivo art.12;
  • Di adottare i provvedimenti definitivi di cui al comma secondo del sucessivo art.9;
  • Di compilare, limitatamente ai lavoratori agricoli subordinati e in conformita' ai dati forniti dalla sezione, gli elenchi nominativi, principali e suppletivi, dei lavoratori dell'agricoltura, di cui all'art.12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, da trasmettere all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati ai sensi del successivo art.15, rispettivamente entro il 20 gennaio di ciascun anno ed entro 20 giorni dalla fine di ciascun trimestre;
  • Di formulare annualmente la previsione del fabbisogno locale di manodopera agricola.

Ai fini della compilazione degli elenchi di cui al numero cinque, la commissione locale per la manodopera agricola ha altresi' il compito di accertare, su richiesta motivata degli interessati, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art.8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro di cui al comma precedente, si applicano i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, stabiliti con deliberazione delle commissioni Provinciali di cui al presente decreto avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e custodia del bestiame, nonche' alle consuetudini locali. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono approvate, sentita la commissione centrale di cui all'art.1 del Decreto Legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della repubblica. Le giornate accertate sono cumulate a tutti gli effetti a quelle prestate dai medesimi soggetti in qualita' di lavoratori subordinati. Avverso le deliberazioni adottate dalla commissione locale per la manodopera agricola nell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 1),2),3) e 4) gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il quale decide, in via definitiva, previo parere della commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso avverso le risultanze degli elenchi e' ammesso in conformita' alle disposizioni di cui al successivo art.17. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro puo' con provvedimento motivato, disporre l'annullamento delle deliberazioni della commissione locale relative ai compiti di cui ai numeri 1),2),3) e 4) del presente articolo, quando queste risultino in contrasto con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale ovvero adottate in violazione delle norme del presente decreto.

Art. omissis

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