Decreto Legge 6 Luglio 1978, n. 351
Convertito in legge con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479 testo coordinato modificazione alla legge 1 giugno 1977, n. 285 sull'occupazione giovanile
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 0 09/12/2002 |
tipologia: Stato - Decreto legge
Art. omissis
Art. 3bis
La commissione centrale di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977 n. 675, assume la denominazione di commissione centrale per l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della Comunita' Economica Europea. La commissione, ci relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attivita' regionale in materia di formazione professionale, determina entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonche' alla conseguente dinamica della professionalita' e relativi riflessi sulla domanda di lavoro, avvalendosi pure della attivita' svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici. La commissione svolge, altresi', i compiti della commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 246. La commissione, presieduta dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o da uno dei direttori generali di cui alla lettera b) e' composta:
- Da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di aziende, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati su richiesta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;
- Dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocametno, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale;
- Da cinque rappresentanti delle Regioni scelti dal Ministro del Lavoro nell'ambito dei designati dalle Regioni. A tal fine ciascuna Regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facolta' di designare un nominativo.
In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della commissione i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo e' designato e nominato un membro supplente. Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e durano in carica tre anni. Le commissioni regionali per la mobilita' di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego. Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicata. Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresi', compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attivita' formative e lavorative. Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso i competenti ispettorati Provinciali del lavoro, assicurano, con rifertimento all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una volta l'anno sotto La presidenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, di intesa con il Presidente della Giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attivita' e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della Regione di cui all'articolo 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, debbono essere membri del Consiglio Regionale. Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione centrale e le commissioni regionali per l'impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e presso gli uffici regionali del lavoro. Puo' essere chiamato a far parte di dette segreterie , in posizione di comando, personale forntito di particolare preparazione tecnica dipendente da amministrazioni dello stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contingente e' fissto dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la commissione centrale. Per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della presente legge, nonche' degli articoli 22 e seguenti della legge 13 agosto 1977, n. 675, sono istituiti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1977, n. 748, quattro posti di consigliere centrale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.





