Legge regionale 23 Febbraio 1987, n. 14

Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
23/02/1987
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Istituzione e finalita'

1 .

Nell'ambito delle finalita' stabilite dall'art. 4 dello statuto, per l'effettiva attuazione del principio di parita' stabilito dall' art. 3 della Costituzione , e' istituita la commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

2 .

La commissione ha sede presso il Consiglio regionale ed e' organo consultivo del consiglio e della giunta.

3 .

La commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia,operando anche per uno stretto raccordo tra le realta' e le esperienze femminili della Regione e le donne elette nelle istituzioni. Puo' avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

Art. 2 - Compiti della commissione

1 .

La commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalita' di cui all' art. 1 .

2 .

La commissione in particolare:

  • Valuta lo stato di attuazione nella Regione Toscana, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
  • Puo' esprimere parere su provvedimenti e programmi regionali che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione femminile e che comunque la commissione richieda di esaminare;
  • Presenta al Consiglio regionale proposte per l'adeguamento della legislazione regionale in atto;
  • Formula osservazioni e proposte nelle varie fasi di svolgimento del procedimento di approvazione di atti legislativi e amministrativi;
  • Riferisce sulla applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parita' fra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;
  • Raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione femminile, assicurando sulle stesse un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazioni esistenti;
  • Opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata;
  • Promuove un'adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza regionale;
  • Svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito regionale.

3 .

I provvedimenti ed i programmi regionali di cui alla lettera b) del precedente comma secondo sono inviati d'ufficio alla commissione.

Art. 3 - Composizione e durata

1 .

La commissione e' composta da un numero massimo di venti donne, elette con voto limitato dal Consiglio Regionale, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico, politico, in riferimento ai compiti della commissione.

2 .

Le designazioni delle candidate sono richieste, dalLa presidenza del Consiglio Regionale, alle organizzazioni politiche e sociali alle associazioni ed ai movimenti femminili di riconosciuta rappresentativita' a livello regionale, alle organizzazioni rappresentative, degli enti locali operanti sul territorio regionale.

3 .

Le componenti della commissione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale che le ha elette.

Art. 4 - Presidenza ufficio di presidenza funzionamento

1 .

La commissione nella sua prima riunione convocata dal presidente del Consiglio Regionale, elegge a maggioranza delle proprie componenti la presidente. Elegge altresi' con voto limitato due vice presidenti.

2 .

La presidente e le vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

3 .

La presidente designa di volta in volta la vice presidente che la sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4 .

La presidente convoca e presiede le sedute. Sulla data e sugli argomenti da trattare sente preventivamente l'ufficio di presidenza. La convocazione della commissione puo' essere altresi' richiesta da un quinto delle sue componenti.

5 .

Per la validita' delle decisioni della commissione e' necessaria la presenza della maggioranza delle sue componenti e, salvo quanto previsto dalla presente legge, le decisioni sono adottate a maggioranza delle presenti.

6 .

Per il proprio funzionamento la commissione puo' adottare un regolamento interno.

7 .

La commissione ove necessario, determina l'articolazione delle sue attivita' per gruppi di lavoro.

Art. 5 - Programma di attivita' e relazione

1 .

La commissione propone al Consiglio regionale un programma triennale di attivita' con la indicazione dei riflessi finanziari, nonche' eventuali aggiornamenti annuali.

2 .

La commissione, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, invia al presidente del consiglio e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta corredata da osservazioni e proposte, ne cura la trasmissione ai consiglieri per il necessario esame del consiglio stesso.

Art. 6 - Rapporti di collaborazione

1 .

La commissione sviluppa rapporti di collaborazione:

  • Con il comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed opportunita' delle lavoratrici, istituito con Decreto Ministeriale 8 ottobre 1982 , e con la commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, istituita presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • Con le organizzazioni femminili di stati esteri, anche in riferimento alla situazione delle donne emigrate ed immigrate;
  • Con analoghi comitati e commissioni istituite nelle altre Regioni Italiane e presso gli enti locali nonche' con la consulta autonoma regionale femminile della Toscana;
  • Con gli istituti di ricerca e le universita' della Regione anche sulla base di apposite convenzioni.

Art. 7 - Oneri finanziari compensi personale

1 .

Gli oneri finanziari per l'attivita' della commissione gravano su apposito capitolo del bilancio regionale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della commissione, dallo ufficio di presidenza del Consiglio Regionale.

2 .

Alle componenti la commissione e' dovuto per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza di lire 50.000, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. E' inoltre dovuto il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per i funzionari regionali di seconda qualifica dirigenziale.

3 .

Per il funzionamento della commissione, IV i compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, sono garantiti personale regionale e strumenti adeguati.

4 .

Gli uffici della Regione collaborano con la commissione su richiesta della stessa ed in base alle disposizioni adottate, ove necessario dall'ufficio di presidenza del consiglio e dalla Giunta regionale.

Art. 8 - Informazioni e documenti

1 .

Le informazioni ed i documenti assunti dalla commissione nel corso delle due indagini non possono essere utilizzate in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.

Art. 9 - Insediamento

1 .

La commissione e' insediata dal presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dallo insediamento del consiglio stesso.

2 .

In sede di prima applicazione la commissione e' insediata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione

Art. 10; - Disposizioni finanziarie

1 .

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dal 1987 e previsti in lire 30.000.000 si fa fronte con la seguente variazione del bilancio di previsione 1987 da apportarsi per analogo importo, competenze e cassa, agli stati di previsione della spesa del bilancio 1987: (omissis).

2 .

Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fara' fronte con le relative leggi di bilancio. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione Toscana.

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