Legge regionale 9 Gennaio 1986, n. 4
Interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 09/01/1986 |
| Regione | Valle D'Aosta |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo I - finanziamenti alle imprese per stimolare la domanda di lavoro dipendente
Art. 1 - Natura dei finanziamenti
1 .
La Giunta regionale e' autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione ad erogare sotto forma di contributo annuo in conto capitale, pr la durata di due anni, finanziamenti alle imprese che provvedono ad assunzioni di durata indeterminata, in nuovi posti di lavoro economicamente fondati, di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da oltre un anno o di lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni a zero ore da 24 mesi o disoccupati per riduzione di personale o cessazione dell'attivita' produttiva.
2 .
In casi di provata rilevanza sociale, e per i quali ci sia un accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, i finanziamenti possono essere erogati anche in presenza di situazioni diverse da quelle indicate nel precedente comma.
3 .
I finanziamenti hanno lo scopo di alleggerire di costi di avviamento e di adattamento professionale e sono erogabili anche per assunzioni di durata indeterminata con prestazioni a tempo parziale.
Art. 2 - Entita' dei contributi
1 .
L'entita' del contributo annuo e' determinata come segue:
- Per ogni assunzione di lavoratore di eta' compresa tra i 20 e i 29 anni
- Per ogni assunzione di lavoratore di eta' compresa tra 30 e 36 anni
- Per ogni assunzione di lavoratore di eta' superiore ai 36 anni
2 .
In caso di assunzione di durata indeterminata, con prestazione a tempo parziale, l'importo del contributo annuo sara' proporzionato alla durata della prestazione.
3 .
L'importo del contributo annuo di cui al punto c) del comma precedente e' maggiorato del 12 nel caso di assunzioni di lavoratori
4 .
Analoga maggiorazione si applica per le assunzioni di lavoratori invalidi civili o per cause di lavoro, di eta' non inferiore ai 40 anni, licenziati per i motivi indicati nel comma precedente.
Art. 3 - Esclusioni
1 .
Non sono ammesse a contributo le assunzioni di persone di eta' inferiore a 20 anni, del coniuge, di parenti o affini entro il 4 grado del titolare dell'impresa o degli amministratori in caso di societa' nonche' quelle legate a modificazioni della Regione sociale.
2 .
Sono parimenti escluse dal contributo di cui al precedente art.2 le assunzioni con ricorso al contratto di formazione e lavoro di cui all'art.3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, anche se il rapporto di formazione e lavoro viene convertito nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato o l'assunzione di durata indeterminata avviene entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione lavoro.
Art. 4 - Assunzioni con contratto di formazione e lavoro
1 .
Per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863, la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare alle imprese che ne applicano i commi 11 e 12 dell'art.3, un contributo annuo in conto capitale, per la durata di due anni, di lire 1.000.000 per ogni lavoratore maschio e di lire 1.500.000 per ogni lavoratore femmina.
Art. 5 - Presentazione dei progetti
1 .
Per ottenere i finanziamenti di cui agli articoli 2 e 4, le imprese devono presentare i progetti all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
2 .
Le assunzioni devono avvenire nella forma di legge.
3 .
Lo stato del lavoratore deve essere documentato.
4 .
Non sono ammesse a beneficiare dei finanziamenti le imprese che hanno effettuato licenziamenti senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto.
5 .
Le imprese devono avere la sede legale e fiscale in Valle d'Aosta o essere operanti in Valle d'Aosta da almeno 10 anni.
6 .
La validita' dei progetti e' limitata al triennio 1985/1987.
Art. 6 - Commissione per l'occupazione
1 .
E' istituita presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, la commissione per l'occupazione composta come segue:
- L'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti o un suo delegato presidente;
- Un rappresentante per ognuna per ognuna delle organizzazione sindacali dei lavoratori dipendenti firmatarie del protocollo di intesa;
- Un rappresentante dell'associazione valdostana industriali;
- Un rappresentante dell'associazione regionale del commercio e del turismo;
- Un rappresentante dell'associazione degli albergatori della Valle d'Aosta;
- Un rappesentante della federation regionale des cooperatives valdotaines;
- Un rappresentante della lega nazionale delle cooperative e mutue, comitato valdostano;
- Un rappresentante dell'associazione generale cooperative Italiane federazione regionale della Valle d'Aosta;
- Direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato;
- Il responsabile dell'ufficio studi e programmazione della segreteria generale o suo delegato;
- Il responsabile del servizio osservatorio economico, lavoro e formazione professionale dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti o suo delegato che funge anche da segretario.
2 .
La commissione e' costituita con decreto dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
Art. 7 - Esame dei progetti
1 .
La commissione per l'occupazione di cui al precedente art.6 accerta le condizioni di ammissibilita' dei progetti e formula proposte per la Giunta regionale.
Art. 8 - Erogazione dei finanziamenti
1 .
I finanziamenti di cui all'art.2 sono erogati in quattro rate semestrali posticipate, a partire dalla data di assunzione.
2 .
I finanziamenti di cui all'art.4 sono erogati in un'unica soluzione posticipata alla fine di ogni anno.
3 .
Il giorno di inizio del computo della decorrenza dell'anno e' quello in cui avviene la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato (comma 11, art.3, legge 19 dicembre 1984, n. 863) o quello in cui avviene l'assunzione (comma 12, art.3, legge 19 dicembre 1984, n. 863).
Titolo II - finanziamenti finalizzati a sviluppare il lavoro autonomo e la cooperazione
Capo I
lavoro autonomo
Art. 9 - Natura dei finanziamenti
1 .
La Giunta regionale e' autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamento a disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, a lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da almeno un anno o licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attivita' produttiva, che intraprendono un'attivita' lavorativa autonoma, con esclusione del commercio ambulante e delle libere professioni.
2 .
I finanziamenti hanno carattere integrativo e sono cumulabili con le provvidenze previste dalla normativa vigente a favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori, con esclusione dei benefici di cui alla Legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10 - Entita' dei contributi
1 .
L'ammontare dei contributi di cui al precedente art.9 e' pari al 90 delle spese ammissibili e non potra' comunque superare l'importo
2 .
Durante il primo anno di attivita' lavorativa autonoma ai lavoratori gia' in cassa integrazione guadagni e' corrisposto un sussidio equivalente all'importo massimo dell'integrazione salariale.
Art. 11 - Spese ammissibili
1 .
Sono ammissibili a contributo le spese relative all'acquisto di macchinari, di attrezzatura e di mobilio, all'adattamento e sistemazione dei locali utilizzati per l'attivita' lavorativa e al pagamento del canone di affitto.
Art. 12 - Presentazione dei progetti
1 .
Per ottenere i finanziamenti di cui all'art.10 il lavoratore che intraprende l'attivita' lavorativa autonoma deve presentare il relativo progetto all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
2 .
Sono richieste l'iscrizione, se prevista dalla legislazione vigente, negli elenchi, registri o albi e la cancellazione dalle liste di collocamento o la risoluzione di rapporto di lavoro dipendente.
3 .
Lo stato di disoccupato o di lavoratore collocato in cassa integrazione guadagni o licenziato per una riduzione di personale o cessazione dell'attivita' produttiva deve essere documentato.
4 .
La validita' dei progetti e' limitata al triennio 1985-1987.
Art. 13 - Esame dei progetti
1 .
La commissione per l'occupazione di cui al precedente art.6 accerta le condizioni di ammissibilita' dei progetti e formula proposte per la Giunta regionale.
Art. 14 - Erogazione dei finanziamenti
1 .
I contributi a titolo di rimborso delle spese per l'avviamento sono erogati all'inizio dell'attivita' previa documentazione delle spese assunte o sostenute.
2 .
Il sussidio equivalente all'importo massimo dell'integrazione salariale viene erogato in due rate semestrali a far data dall'inizio dell'attivita' lavorativa.
3 .
Il giorno di inizio del computo della decorrenza dell'anno e' quello di iscrizione, se prevista dalla legislazione vigente, negli elenchi, registri o albi o di cancellazione dalle liste di collocamento di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
Capo II
cooperazione
Art. 15 - Natura dei finanziamenti
1 .
La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, finanziamento, sotto forma di contributo per le spese di avviamento dell'attivita', a cooperative di produzione e lavoro o di servizio o agricole, iscritte al registro regionale delle cooperative e loro consorzi e che posseggano i requisiti mutualistici, di nuova Costituzione formate per almeno il 40 per cento da:
- Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;
- Lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni;
- Lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attivita' produttiva.
2 .
I finanziamenti hanno carattere integrativo e sono cumulabili con le provvidenze previste dalla normativa vigente a favore degli enti cooperativi, con esclusione dei benefici di cui alla Legge regionale 30 giugno 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 16 - Entita' dei contributi
1 .
L'ammontare dei contributi e' pari al 90 delle spese ammissibili e non potra' comunque superare l'importo massimo di lire 80.000.000.
2 .
Ai soci lavoratori gia' collocati in cassa integrazione guadagni e' corrisposto durante il primo anno di attivita' della cooperativa un sussidio equivalente all'importo massimo dell'integrazione salariale.
Art. 17 - Spese ammissibili
1 .
Sono ammissibili a contributo le spese relative alla Costituzione della cooperativa, alla predisposizione dei progetti, all'acquisizione di impianti, macchinari ed attrezzature, all'adattamento e sistemazione dei locali destinati all'attivita' produttiva, all'acquisto di materie prime e al pagamento di canoni di affitto.
2 .
Le spese devono essere sostenute durante i primi due anni di attivita' della cooperativa.
Art. 18 - Presentazione dei progetti
1 .
Per ottenere i finanziamenti di cui all'art.16 della cooperativa deve presentare il relativo progetto all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, documentando il momento dell'inizio dell'attivita'.
2 .
Il progetto deve indicare gli obiettivi produttivi ed occupazionali e contenere il piano dei flussi finanziari.
3 .
L'inizio dell'attivita' e' altresi' documentato dalla iscrizione nel registro regionale delle cooperative.
4 .
E' condizione per ottenere il sussidio equivalente all'importo massimo dell'integrazione salariale la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
5 .
Lo stato di disoccupato o di lavoratore collocato in cassa integrazione guadagni o licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'attivita' deve essere documentato.
6 .
La validita' dei progetti e' limitata al triennio 198587.
Art. 19 - Esame dei progetti
1 .
La commissione per l'occupazione di cui al precedente art.6 accerta le condizioni di ammissibilita' dei progetti e formula proposte per la Giunta regionale.
Art. 20 - Erogazione dei finanziamenti
1 .
I contributi a titolo di rimborso delle spese per l'avviamento dell'attivita' sono erogati previa documentazione delle spese assunte o sostenute.
2 .
Il sussidio di cui al secondo comma dell'art.16 viene erogato in due rate semestrali a far data dall'inizio dell'attivita'.
3 .
Il giorno di inizio del computo della decorrenza dell'anno e' quello di cancellazione dalle liste di collocamento o di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente del socio lavoratore.
Titolo III - finanziamenti agli enti locali per l'attuazione di opere e di servizio socialmente utili
Art. 21 - Finalita'
1 .
I finanziamenti previsti dal presente titolo si propongono di favorire opportunita' per i lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore di svolgere attivita' lavorativa partecipando temporaneamente all'attuazione di opere e servizi socialmente utili.
Art. 22 - Natura dei finanziamenti
1 .
La gunta regionale e' autorizzata ad erogare, in relazione agli obiettivi indicati nel precedente articolo 21, finanziamenti ai comuni e alle Comunita' Montane sotto forma di contributi a titolo di rimborso spese per l'attuazione di progetti di opere e servizi socialmente utli.
2 .
Sono principalmente considerate socialmente utili le attivita' attinenti i seguenti campi:
- Ecologico, manutenzione e/o sistemazione di sentieri di montagna, costruzione e/o manutenzione di aree verdi attrezzate e/o di interesse turistico;
- Iniziativa di carattere culturale;
- Lavori amministrativi eccezionali;
- Servizi alle persone, alle famiglie e alle comunita', di carattere eccezionale e non previsti da specifiche leggi in materia socio assistenziale;
- Servizi di protezione civile.
Art. 23 - Entita' dei contributi
1 .
L'ammontare dei contributi e' determinato in relazione alle spese per l'organizzazione dell'attivita', per il vitto ed il trasporto dei lavoratori.
2 .
Sono altresi' rimborsate ai comuni ed alle Comunita' Montane le spese assunte per l'applicazione dell'art.1 bis della legge 24 luglio 1981, n. 390 e della legge 27 febbraio 1984, n. 18.
3 .
Il rimborso e' stabilito nella misura del 100.
Art. 24 - Presentazione dei progetti
1 .
Per ottenere il rimborso delle spese di cui all'articolo 23 i comuni e le Comunita' Montane devono presentare il progetto approvato dai propri organi deliberanti dall'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trsporti.
2 .
Il progetto deve indicare il programma di attivita', il numero dei lavoratori che si intende utilizzare, i tempi di realizzazione e l'ammontare delle spese.
Art. 25 - Esame dei progetti
1 .
La commissione per l'occupazione di cui all'art.6 accerta le condizioni di ammissibilita' dei progetti e formula proposte per la Giunta regionale.
2 .
L'utilizzazione dei lavoratori avviene previo parere della commissione regionale per l'impiego di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Art. 26 - Erogazione dei finanziamenti
1 .
La Giunta regionale e' autorizzata a concedere anticipazioni fino ad un massimo del 50 della spesa prevista dal progetto.
2 .
Il saldo sara' effettuato su presentazione del rendiconto finale e della relazione conclusiva sui risultati conseguiti.
Titolo IV - norme finali e disposizioni finanziarie.
Art. 27 - Comitati e consulenze
1 .
La Giunta regionale e' autorizzata a costituire comitati tecnici e ad affidare incarichi di consulenza, regolati da apposite convenzioni, per ricerche, rilevazioni, predisposizione di progetti di fattibilita', attivita' promozionali e di orientamento connesse con l'attuazione della presente legge e per la elaborazione di progetti a sostegno dell'occupazione.





