Legge regionale 8 Novembre 1988, n. 55
Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 08/11/1988 |
| Regione | Liguria |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
1 .
La Regione al fine di consentire interventi eccezionali nelle situazioni in cui piu' grave si presenta, per caratteristiche quantitative e qualitative, la situazione occupazionale, con la presente Legge disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell' art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di cantieri scuola e di lavoro, l'utilizzo temporaneo e straordinario da parte degli enti locali di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.
Art. 2 - Soggetti degli interventi
1 .
I Comuni, o loro consorzi, le Province e le Comunita' Montane, possono promuovere le iniziative di cui alla presente Legge previa autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale.
2 .
Gli oneri finanziari per le iniziative di cui al comma precedente sono a carico degli enti locali proponenti, fatti salvi gli eventuali contributi di cui all'art. 3.
3 .
Il Consiglio regionale su proposta della Giunta delibera annualmente l'entita' della indennita' giornaliera da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e di lavoro.
Art. 3 - Contributi regionali
1 .
La Regione puo' concedere contributi ai Comuni, o loro consorzi, alle Province ed alle Comunita' Montane, per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente Legge nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2 .
Il Consiglio regionale con la deliberazione di cui al terzo comma dell'art. 2 stabilisce la quota della indennita' giornaliera finanziabile con i contributi regionali nella misura del 40 per cento.
3 .
Nell'assegnazione del contributo regionale hanno priorita' i progetti concernenti i seguenti settori: tutela e valorizzazione dei beni naturali, ambientali e culturali, risorse energetiche, lavori amministrativi, eccezionali, servizi alle persone, alle famiglie e alle imprese che abbiano le seguenti caratteristiche:
- I progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano i livelli della disoccupazione giovanile piu' elevati;
- I progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- I progetti che prevedono l'impiego di manodopera femminile in professionalita' nelle quali essa e' sottorappresentata;
- I progetti che prevedono l'impiego di lavoratori in stato di emarginazione o svantaggio sociale.
4 .
Con la deliberazione di cui al terzo comma dell'art. 2, il Consiglio regionale puo' stabilire ulteriori criteri di priorita' ovvero graduare le priorita' di cui al terzo comma anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Province.
Art. 4 - Domanda di autorizzazione e di contributo
1 .
I Comuni, o loro consorzi, le Province e le Comunita' Montane che intendono ottenere i contributi regionali, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 2, terzo comma, presentano domanda alla Giunta regionale per ottenere l'autorizzazione all'apertura e alla gestione dei cantieri scuola e di lavoro e la concessione del relativo contributo.
2 .
Alla domanda devono essere allegati uno o piu' progetti contenenti:
- Una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravita' e le caratteristiche della crisi occupazionale nell'area territoriale di competenza dell'ente locale;
- La descrizione analitica degli obiettivi che si intendono conseguire con il progetto, delle iniziative che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnicoprogettuali e degli elementi che ne configurano la straordinarieta' e temporaneita';
- Le modalita' organizzative dell'attivita' lavorativa che dovra' svolgersi sotto la guida e il controllo di personale tecnico scelta dall'ente locale sulla base di specifiche attitudini professionali;
- Il numero dei lavoratori che si intende utilizzare, le loro caratteristiche e le modalita' per la loro individuazione;
- La durata del progetto specificata in mesi e il numero complessivo delle giornate lavorative previste;
- Gli oneri finanziari distinti in: spese di funzionamento e organizzazione, indennita' ai lavoratori interessati, oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- Le fonti di finanziamento previste.
3 .
Qualora le iniziative che si intendano realizzare richiedano, sulla base della normativa vigente, atti abilitativi o pareri tecnici, l'ente locale dichiara nella domanda, di aver acquisito gli stessi o di aver iniziato le relative procedure; tali atti devono essere comunque acquisiti entro sessanta giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.
4 .
Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non inferiore ai mesi quattro e non superiore a mesi dodici; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere o dei servizi che si intendono realizzare lo richiedano, la durata del progetto puo' essere prorogata, previa domanda, per un massimo di ulteriori mesi sei con le procedure e alle condizioni di cui all'art. 7.
Art. 5 - Concessione del contributo
1 .
La Giunta verifica la completezza della domanda, la congruita' e la conformita' del progetto con quanto stabilito dalla presente Legge. Nel termine massimo di settantacinque giorni dalla data di scadenza stabilita nel primo comma dell'art. 4 per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delibera sui progetti di intervento formulando la graduatoria sulla base della quale rilascia la autorizzazione agli enti locali alla apertura e gestione del cantiere scuola e di lavoro e concede i relativi contributi.
2 .
La giunta predispone l'elenco dei progetti approvati e ammessi ai contributi e delle relative autorizzazioni rilasciate e lo comunica al Consiglio Regionale.
Art. 6 - Liquidazione dei contributi
1 .
Ai fini della liquidazione dei contributi di cui all'art. 3 gli enti locali presentano alla Regione entro tre mesi dalla deliberazione di concessione del contributo, la dichiarazione di avvenuta apertura del cantiere ed entro tre mesi dalla chiusura dello stesso il rendiconto e la relazione sull'attivita' svolta.
2 .
Il contributo e' liquidato nella misura del 50 per cento al ricevimento della dichiarazione di avvenuta apertura del cantiere e il rimanente 50 per cento su presentazione del rendiconto e della relazione sulla attivita' svolta.
3 .
La Giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero della quota eventualmente gia' liquidata nel caso in cui i finanziamenti concessi non siano utilizzati in conformita' alle finalita' previste nei progetti o risulti impossibile il loro utilizzo, nonche' nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al primo comma.
4 .
La Giunta regionale puo' effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione concernente l'attuazione dei progetti; puo' impartire inoltre eventuali disposizioni organizzative che si rendessero opportune nel corso dell'applicazione della presente Legge.
Art. 7 - Iniziative per cui non si richiede il contributo finanziario regionale
1 .
La Giunta regionale ai sensi e con l'osservanza delle norme di cui alla presente Legge, autorizza altresi' l'utilizzo temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, attraverso l'apertura e la gestione dei cantieri scuola e di lavoro da parte dei Comuni o loro consorzi, delle Province e delle Comunita' Montane che assicurino la totale copertura degli oneri relativi senza la partecipazione finanziaria della Regione
2 .
Le domande di autorizzazione sono presentate alla Giunta regionale corredate del progetto di cui all'art. 4, secondo comma, nel quale deve tra l'altro risultare la totale copertura degli oneri finanziari.
3 .
La Giunta regionale approva il progetto e rilascia l'autorizzazione all'apertura e alla gestione del cantiere scuola e di lavoro entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
4 .
Nel caso di mancato accoglimento della domanda di contributo di cui all'art. 3 per esaurimento delle disponibilita' finanziarie, gli enti locali possono chiedere che la stessa venga considerata valida ai fini di cui al presente articolo, indicando il finanziamento integrativo reperito.
Art. 8 - Beneficiari dei progetti
1 .
Sono impiegati nei progetti di cui alla presente Legge i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.
2 .
Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, la iscrizione alle liste degli uffici di collocamento.
3 .
L'articolazione dell'attivita' lavorativa deve prevedere l'utilizzo dei disoccupati per cinque giorni alla settimana e consentire la partecipazione dei lavoratori medesimi alle chiamate pubbliche presso gli uffici di collocamento.
4 .
L'attivita' lavorativa puo' comprendere anche i momenti formativi inerenti all'attivita' stessa.
Art. 9 - Trattamento economico dei lavoratori
1 .
Ai lavoratori partecipanti ai cantieri scuola e di lavoro gli enti locali corrispondono una indennita' giornaliera nella misura stabilita nella Delibera del Consiglio regionale di cui all'art. 2, terzo comma.
2 .
Al trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni della Legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni e integrazioni, restando a carico dell'ente locale il relativo onere finanziario.
Art. 10; - Non cumulabilita' dei contributi
1 .
I contributi concessi dalla Regione ai sensi dell'art. 3 per le iniziative attuate in esecuzione della presente Legge non sono cumulabili con altri contributi relativi alla stessa materia.
Art. 11; - Norma finanziaria
1 .
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 750.000.000 in termini di competenza del "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987 ed istituzione, ai sensi dell' art. 31 della Legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 , nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 del capitolo 4638 "contributi ad enti locali per iniziative volte all'utilizzo dei lavoratori in cantieri scuola e di lavoro" con lo stanziamento di lire 750.000.000 in termini di competenza.
2 .
Agli eventuali oneri per gli esercizi successivi si provvede con Legge di bilancio.
Art. 12; - Norma transitoria
1 .
In fase di prima applicazione i Comuni e loro consorzi, le Province e le Comunita' Montane possono presentare progetti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. L'indennita' giornaliera da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e' di lire 40.000 fermo restando che la quota finanziabile dalla Regione e' pari al 40 per cento della stessa.
2 .
I criteri e le priorita' sono quelli definiti dall'art. 3 della presente Legge. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Liguria.





