Legge regionale 8 Novembre 1988, n. 58

Interventi a favore di imprese cooperative per l'occupazione di giovani ed altri soggetti in condizioni svantaggiate

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
08/11/1988
Regione Liguria

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

1 .

La Regione Liguria, nei settori di propria competenza, al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e in particolare di quella giovanile attraverso l'incentivazione e il sostegno dell'iniziativa cooperativa, concede contributi per:

  • La Costituzione e il consolidamento di cooperative a prevalente composizione giovanile;
  • L'inserimento di giovani nelle cooperative in qualita' di soci o dipendenti;
  • L'assunzione di giovani in consorzi, qualunque sia la forma giuridica prescelta, costituiti fra cooperative e/o imprese artigiane;
  • La Costituzione di cooperative di lavoro fra lavoratori collocati in cassa integrazione e guadagni (cig) o che siano stati licenziati a seguito di fallimento, di altra procedura concorsuale, di chiusura dell'azienda o di consistenti riduzioni di personale;
  • Il subentro di cooperative di lavoratori nella gestione dell'impresa di appartenenza.

2 .

Possono accedere ai contributi di cui alla presente legge ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma le cooperative che inseriscono quali soci o i consorzi che assumano in misura non inferiore al 30 per cento giovani in eta' compresa tra i 18 e i 29 anni, elevabili a 35 per i soggetti precedentemente inoccupati. Si prescinde dall'eta' per i soggetti di cui all'art. 5, primo comma e per quelli iscritti nelle liste di mobilita' di cui alla legge 12 agosto 1977 n. 675 recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

3 .

Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 3, primo comma lettera d) della presente legge e fatta salva la natura del rapporto associativo che intercorre con la cooperativa, l'attivita'lavorativa prestata dai soci all'interno delle cooperative viene equiparata alla prestazione di lavoro subordinato.

4 .

Le cooperative che intendono accedere ai benefici della presente legge in forma singola o consortile devono possedere i requisiti di mutualita' di cui al Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni ed essere iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione.

5 .

I requisiti indicati nel presente art. Devono essere posseduti all'atto della richiesta dei contributi regionali.

Art. 2 - Progetti poliennali di sviluppo

1 .

Per accedere ai contributi di cui alla presente legge, le cooperative presentano progetti poliennali di sviluppo che abbiano i seguenti contenuti in relazione al tipo di contributi richiesto:

  • Definizione specifica degli obiettivi produttivi ed occupazionali perseguiti;
  • Dimostrazione della capacita' di produrre beni e servizi secondo i criteri dell'efficienza, dell'economicita' e della remunerazione del lavoro;
  • Previsione della realizzazione di eventuali programmi di risanamento o ricapitalizzazione con l'apporto finanziario dei soci o della cooperativa per una quota pari ad almeno il 30 per cento del fabbisogno;
  • Previsione dell'attribuzione di almeno il 30 per cento dei compensi per attivita' lavorativa o professionale ai soggetti di cui al primo comma dell'art. 1;
  • Previsione dell'inserimento, in qualita' di soci o in qualita' di dipendenti, attraverso rapporti di lavoro continuativi, parttime o contratti di formazione e lavoro dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 1;
  • Individuazione, nell'ambito dei processi produttivi aziendali, della specifica attivita' in cui i soggetti stessi sono inseriti, in modo da valorizzarne e promuoverne la professionalita'.

2 .

I consorzi per accedere ai contributi di cui alla lettera d) primo comma dell'art. 3 presentano progetti poliennali di sviluppo con i contenuti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma del presente art..

Art. 3 - Tipologia dei contributi

1 .

I benefici previsti dalla presente legge consistono in:

  • Contributi alle cooperative, costituite da meno di un anno dalla data di presentazione della richiesta di contributo, per le spese di Costituzione e di primo impianto nei limiti del 75 per cento delle spese previste nel progetto per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e, comunque per un importo complessivo non superiore a lire 10.000.000;
  • Contributi in conto capitale per le spese di investimento connesse all'attuazione del progetto di cui al primo comma dell'art. 2, fino al limite massimo del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili e, comunque, per un importo non superiore a lire 50.000.000. Sono considerate spese ammissibili quelle per l'acquisto di beni strumentali e per costi pluriennali ammortizzabili;
  • Contributi a fondo perduto pari a lire 1.500.000 per ogni giovane inserito, in qualita' di dipendente o di socio equiparato ai sensi dell'art. 1, comma terzo della presente legge, in cooperative o in consorzi. Tali contributi sono elevati a lire 2.000.000 per le categorie di cui all'art. 5 primo comma e per i lavoratori in cassa integrazione guadagni che rinuncino al trattamento integrativo. Il contributo assegnato per ogni singolo dipendente o socio equiparato non puo' comunque superare la meta' dell'importo dei compensi lordi annuali a qualunque titolo corrisposti al dipendente o socio equiparato.

2 .

Gli incentivi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze regionali o statali per interventi di analogo contenuto ed, in particolare, con quelle previste dalla Legge regionale 31 agosto 1978 n. 55 , dalla Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 50 e dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49 .

Art. 4 - Contributi per operazioni di leasing

1 .

In sostituzione del contributo di cui all'art. 3 primo comma lettera c), qualora gli investimenti siano realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria con societa' di leasing appositamente convenzionate con la Regione puo' essere concesso un contributo fino al 40 per cento del valore dei beni oggetto del contratto di locazione ed entro il limite di lire 50.000.000.

2 .

La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare le convenzioni di cui al comma precedente con le societa' di leasing per disciplinare le modalita' e le procedure di liquidazione dei contributi.

3 .

Le suddette convenzioni dovranno anche prevedere, in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria, la restituzione alla Regione entro sessanta giorni dalla risoluzione stessa, della eventuale quota di contributo regionale in eccedenza.

Art. 5 - Cooperative di solidarieta' sociale

1 .

Ai fini della presente legge le cooperative di solidarieta' sociale sono quelle che realizzano l'inserimento lavorativo di:

  • Portatori di handicap di natura psichica;
  • Soggetti gia' in trattamento per alcoolismo o tossicodipendenza;
  • Ex degenti in istituti psichiatrici e soggetti gia' in trattamento per patologie psichiatriche;
  • Persone gia' assoggettate nel corso degli ultimi cinque anni a misure limitative della liberta' per almeno sei mesi;
  • Minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili nello ambito della competenza amministrativa, civile e penale;
  • Portatori di handicap di natura fisica o sensoriale che risultino iscritti nelle liste Provinciali per l'avviamento obbligatorio al lavoro.

2 .

Apposito Regolamento regionale disciplinera' la procedura per l'attuazione del comma precedente.

3 .

Per le cooperative di solidarieta' sociale i progetti di cui all'art. 2 devono prevedere una percentuale di inserimento dei soggetti di cui sopra non inferiore al 20 per cento dei soci; per i soggetti di cui alla lettera a) primo comma detta percentuale non potra' superare il 35 per cento: per tutti gli altri soggetti la percentuale massima di inserimento non potra' superare il 60 per cento.

4 .

Per le cooperative di cui al primo comma gli importi massimi di contribuzione di cui alla lettera d) primo comma dello art. 3 possono essere elevati entro la misura massima del 50 per cento degli stessi con la deliberazione del Consiglio regionale prevista all'art. 6.

Art. 6 - Valutazione dei progetti consulta regionale

1 .

Il Consiglio Regionale, su proposta della giunta, sentita la consulta regionale per la cooperazione, delibera, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la concessione dei contributi e per l'ammissibilita' delle spese.

2 .

Le cooperative ed i consorzi di cui allo art. 1 presentano entro il 31 maggio di ogni anno domanda di ammissione al contributo regionale corredata dei relativi progetti. Entro i tre mesi successivi la Giunta regionale, sulla base dei criteri formulati nella deliberazione del Consiglio regionale di cui al primo comma e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede i contributi di cui alla presente legge. Entro trenta giorni dalla deliberazione la Giunta regionale predispone una relazione sui progetti approvati e la trasmette al Consiglio Regionale.

3 .

Nelle domande di contributo deve essere specificato se siano state richieste analoghe provvidenze regionali.

4 .

La consulta regionale per la cooperazione, per i compiti di cui alla presente legge, e' integrata da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 7 - Liquidazione dei contributi

1 .

I contributi di cui alle lettere a), b) e c) primo comma,dell'art. 3 sono liquidati nella misura del 50 per cento sulla base di documentazione dimostrativa delle future spese, il rimanente 50 per cento a seguito di presentazione di documentazione comprovante la effettuazione delle spese.

2 .

I contributi di cui alla lettera d) primo comma dell'art. 3, sono liquidati a seguito di presentazione della documentazione comprovante l'inserimento dei soggetti di cui alla medesima lettera d).

Art. 8 - Controlli della regione

1 .

La Giunta regionale verifica, attraverso controlli annuali, lo stato di attuazione dei progetti che fruiscono dei benefici previsti dalla presente legge e in caso di gravi inadempienze o di utilizzazione degli incentivi concessi non conforme alle finalita' indicate nei progetti, puo' disporre la revoca dei benefici stessi, previo parere della consulta regionale per la cooperazione.

Art. 9 - Norma finanziaria

1 .

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 100.000.000 in termini di competenza del "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987 ed istituzione, ai sensi dell' art. 31 della Legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 , nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 dei capitoli:

  • 4634 "contributi una tantum per spese correnti a favore di imprese cooperative per l'occupazione di giovani ed altri soggetti in condizioni svantaggiate", con lo stanziamento di lire 30.000.000 in termini di competenza;
  • 4637 "contributi per le spese di investimento a favore di imprese cooperative per l'occupazione di giovani ed altri soggetti in condizioni svantaggiate" con lo stanziamento di lire 70.000.000 in termini di competenza.

2 .

Agli eventuali oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10; - Norma transitoria

1 .

In fase di prima applicazione le domande di concessione del contributo sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 .

  • Per i contributi per spese di Costituzione e di primo impianto le voci ammissibili sono:
  • Per i contributi per spese sostenute per la fruizione di servizi che contribuiscono ad aumentare l'efficienza, la produttivita' e l'incisivita' sul mercato della cooperativa richiedente, le voci ammissibili sono:

3 .

Il contributo regionale di cui alla lettera d) primo comma dell'art. 3 e' aumentato del 50 per cento per le cooperative di solidarieta' sociale.

4 .

Dalle spese ammesse a contributo sono escluse quelle per rimborsi ai soci e le spese per il pagamento dell'iva. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

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