Legge provinciale 5 Settembre 1988, n. 31

Interventi per la realizzazione delle pari opportunita' fra uomo e donna

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
05/09/1988
Regione P.A. di Trento

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

1 .

La Provincia autonoma di Trento promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative idonee a realizzare le pari opportunita' fra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale, rimuovendo gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne.

Art. 2 - Istituzione della commissione per la realizzazione delle pari opportunita'

1 .

Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 e' istituita la "commissione provinciale per la realizzazione delle pari opportunita'" con i seguenti compiti:

  • Effettuare direttamente o in collaborazione con altri organismi indagini conoscitive sui problemi inerenti alla condizione femminile nella Provincia;
  • Formulare proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza sostanziale la normativa e gli interventi della Provincia in materia di lavoro, formazione professionale, servizi sociali, sanitari e assistenziali;
  • Esprimere parere sui disegni di legge proposti dalla Giunta provinciale o di iniziativa consiliare rapportabili direttamente o indirettamente alla condizione femminile;
  • Esprimere parere sul piano di interventi di politica del lavoro di cui alla Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e sul piano triennale della formazione professionale;
  • Proporre iniziative affinche' vengano superati i casi di discriminazione o di violazione del principio della parita' giuridica o sociale;
  • Predisporre, entro il settembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione nella Provincia delle leggi relative alla parita', con particolare riferimento al lavoro e alle condizioni di impiego, da trasmettere alla giunta e al Consiglio Provinciale;
  • Promuovere incontri, convegni, seminari, conferenze, nonche' ogni altra iniziativa atta a migliorare la conoscenza e l'approfondimento delle problematiche relative alla condizione femminile;
  • Promuovere i progetti di azioni positive da proporre alla Provincia ai comuni ed ai soggetti che operano nell'ambito della formazione professionale, per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parita' ed al superamento di situazioni discriminanti.

Art. 3 - Composizione della commissione

1 .

La commissione e' composta di 15 membri eletti dal Consiglio Provinciale, con voto limitato, fra persone che abbiano maturato provate esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale economico e politico, con particolare riferimento alle attivita' di lavoro nei vari campi.

2 .

Le designazioni per la nomina dei membri della commissione spettano alle organizzazioni politiche e sindacali delle donne, nonche' ad associazioni movimenti, organizzazioni economiche e sociali portatrici, per riconosciuta tradizione, di iniziative a favore della condizione femminile.

3 .

La commissione elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei componenti, il presidente e il vice presidente.

4 .

La commissione rimane in carica per la durata della legislatura e viene rinnovata entro 6 mesi dalle elezioni del nuovo Consiglio Provinciale.

Art. 4 - Funzionamento della commissione

1 .

La commissione opera in piena autonomia e adotta un regolamento interno per la disciplina della propria organizzazione, del proprio funzionamento, nonche' per l'istruttoria dei propri lavori.

2 .

La commissione si riunisce su convocazione del presidente o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

3 .

Per la validita' delle decisioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti della commissione e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che il regolamento non disponga altrimenti, richiedendo maggioranze qualificate.

4 .

Possono essere presentate relazioni di minoranza.

5 .

La commissione puo' articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, integrati eventualmente con esperti nominati dalla Giunta Provinciale, su proposta della commissione.

6 .

Le strutture organizzative della Provincia collaborano con la commissione, su richiesta della stessa in base a direttive emanate dalla Giunta Provinciale.

Art. 5 - Rapporti della commissione

1 .

La commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parita' a livello internazionale, nazionale e locale.

2 .

Ove lo sviluppo dei suddetti rapporti di collaborazione comporti impegni di spesa, su richiesta della commissione provvede la Giunta Provinciale.

3 .

La Giunta provinciale e' autorizzata altresi' a conferire, su proposta della commissione, incarichi di collaborazione inerenti, alle tematiche delle pari opportunita' ad istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici o privati, nonche' ad esperti.

Art. 6 - Consigliere di parita'

1 .

All'interno della commissione di cui all'articolo 2 viene annualmente nominato il consigliere di parita' al quale sono affidati i seguenti compiti:

  • Partecipare, con diritto di voto, alle sedute della commissione provinciale per l'impiego e delle commissioni locali di cui rispettivamente agli articoli 5 e 19 della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19;
  • Riferire alla commissione in merito ad atti e provvedimenti amministrativi della Provincia autonoma di Trento o di altri enti ed organismi che presentino interesse in relazione alle problematiche della parita';
  • Istruire, su incarico del presidente, i lavori della commissione, avvalendosi della segreteria tecnica incaricata presso la direzione generale del dipartimento servizi sociali della Provincia;
  • Fungere da tramite fra la commissione e l'agenzia del lavoro su problematiche particolari concernenti l'attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro;
  • Elaborare progetti di azioni positive di cui all'articolo 2.

2 .

Ai membri della commissione e al consigliere di parita' vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla Legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27 .

Art. 7 - Integrazioni e modifiche della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

1 .

Il comma primo dell' art. 6 della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e' cosi' modificato: le parole "da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali Provinciali maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle parole: "da sei rappresentanti dei lavoratori designati, due per ciascuna, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che organizzano lavoratori destinatari degli interventi della commissione provinciale per l'impiego; dal consigliere di parita' di cui alla Legge provinciale "interventi per la realizzazione della pari opportunita' fra uomo e donna".

2 .

Il comma secondo dell' art. 20 della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e' cosi' modificato: dopo le parole "dovra' essere assicurata la rappresentanza del responsabile dell'ufficio zonale del lavoro o, in mancanza, del dirigente dell'ufficio di collocamento del Comune sede di comprensorio" sono aggiunte le parole: "dovra' essere assicurata la partecipazione con diritto di voto del consigliere di parita' di cui alla Legge provinciale "interventi per la realizzazione della pari opportunita' fra uomo e donna".

Art. 8 - Copertura degli oneri

1 .

Alla copertura del maggior onere valutato nell'importo di l. 5.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma terzo e sesto, comma secondo, a carico dell'esercizio finanziario 1988 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella b, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "Costituzione di comitati e commissioni consultive" indicata nell'allegato n. 4 di cui all' art. 9 della Legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5 .

2 .

Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di l. 10.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma terzo e sesto, comma secondo, a carico dell'esercizio finanziario 1989, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilita' derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "organizzazione", programma "amministrazione generale", area di attivita' "servizi generali" di bilancio pluriennale 19881990 di cui all' art. 15 della Legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5 .

3 .

Per gli esercizi successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia

Art. 9 - Variazioni di bilancio

1 .

Nello stato di previsione della spesa, tabella b, per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte le seguenti variazioni:(omissis).

2 .

Nello stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 19881990, di cui all' art. 15 della Legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5 , le somme di cui all'art. 8 sono portate in diminuzione delle "spese per leggi in programma" ed in aumento delle "spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma, area di attivita' indicati nel comma secondo del medesimo articolo 8. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia

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