Legge provinciale 4 Maggio 1988, n. 15
Disciplina dell'orientamento scolastico e professionale
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 04/05/1988 |
| Regione | P.A. di Bolzano |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita' dell'orientamento scolastico e professionale
1 .
La Provincia autonoma di Bolzano promuove l'orientamento scolastico e professionale al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e al lavoro e alla loro libera e consapevole scelta.
2 .
L'orientamento scolastico e professionale, attuato tramite informazione o consulenza specialistica, offre un servizio di interesse pubblico e generalizzato che:
- Consente al singolo di acquisire conoscienza delle proprie attitudini ed i propri interessi e una piu' adeguata consapevolezza della propria capacita' di effettuare autonomamente le proprie scelte;
- Fornisce un'informazione esauriente circa i canali scolastici e formativi e le possibilita' professionali, in relazione alla realta' del mercato del lavoro e alla sua prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa, nel quadro degli obiettivi della programmazione economica.
Art. 2 - Destinatari delle attivita' di orientamento
1 .
L'orientamento scolastico e professionale e' un servizio rivolto a tutti coloro che devono effettuare scelte scolastiche, formative e/o professionali.
2 .
L'attivita' di orientamento si rivolge particolarmente:
- Agli alunni delle scuole d'obbligo;
- Agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari;
- Ai giovani in fase di formazione professionale;
- Ai giovani ed adulti in relazione a questioni di formazione, riqualificazione professionale, di inserimento nel mondo lavorativo e di curricoli professionali;
- Ai genitori e responsabili dell'educazione.
3 .
L'orientamento scolastico e professionale assume contatti con quelle persone, associazioni, organizzazioni e servizi, che sostengono i giovani nel loro processo di scelta scolastica e professionale.
4 .
La consulenza deve essere imparziale, non vincolante e gratuita.
Art. 3 - Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti
1 .
I compiti previsti dalla presente legge sono espletati rispettivamente dall'ufficio 27, orientamento scolastico e professionale della ripartizione terza di cui all'allegato a della Legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e dal servizio di orientamento scolastico e professionale presso l'ufficio 155, affari amministrativi scolastici, di cui all'allegato a della Legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, della ripartizione X,
2 .
All'ufficio rispettivamente al servizio di orientamento scolastico e professionale sono attribuiti i seguenti compiti:
- Informazione generica e consulenza nell'ambito scolastico, professionale ed economicolavorativo;
- Sostegno e sensibilizzazione delle agenzie e degli operatori che incidono sui processi di scelta dell'individuo;
- Consulenza psicologica e informativa, sia individuale che delle famiglie; esami psicodiagnostici ed attitudinali;
- Assistenza ai giovani in cerca di posti per apprendistato;
- Consulenza per adulti che intendono riqualificarsi;
- Cura dell'orientamento professionale dei lavoratori;
- Iniziative finalizzate all'orientamento scolastico, professionale e lavorativo di soggetti portatori di handicap;
- Collaborazione con scuole, istituzioni di addestramento e formazione professionale e con istituzioni nel campo sociale ed economico;
- Corsi di aggiornamento e altre iniziative formative sulle tematiche orientative;
- Elaborazione di relazioni e pareri tecnici in materia di orientamento scolastico e professionale;
- Ricerca e documentazione;
- Cura ed edizione di pubblicazioni e strumenti didattici.
3 .
I compiti elencati nel precedente comma sostituiscono quelli previsti per l'ufficio 27: orientamento scolastico e professionale, di cui all'allegato a della Legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nonche' la voce "orientamento scolastico e professionale" dell'ufficio 155: affari amministrativi scolastici, di cui al medesimo allegato a della Legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.
4 .
I consulenti di orientamento possono essere impiegati anche come relatori in materia di orientamento scolasticoprofessionale nei corsi di base presso le scuole professionali Provinciali e nei corsi di aggiornamento per insegnanti.
Art. 4 - Uffici e sedi periferiche
1 .
L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale hanno le loro sedi centrali a Bolzano. Le sedi periferiche dello ufficio n. 27 si trovano a Merano, Bressanone, Brunico, Silandro, Vipiteno ed a Selva di Gardena. Le sedi periferiche del servizio di orientamento scolastico e professionale dell'ufficio 155 si trovano a merano e a bressanone. Detti uffici organizzano giornate di consulenza presso i maggiori centri scolastici e presso gli uffici di collocamento. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere istituite nuove sedi o modificate o soppresse quelle esistenti.
Art. 5 - Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione
1 .
L'ufficio provinciale ed il servizio di orientamento scolastico e professionale costituiscono il servizio pubblico provinciale di orientamento scolastico e professionale.
2 .
L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con le scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, con le scuole di formazione professionale e con quelle istituzioni pubbliche o private anche estere, che possono fornire informazioni e documentazione utili per lo svolgimento della attivita' di orientamento. A tal fine possono venire stipulate convenzioni che disciplinino modalita' e contenuti della collaborazione.
3 .
Essi svolgono altresi' studi e ricerche, servendosi anche di istituti specializzati, approntano documenti e raccolgono informazioni dirette a diffondere le iniziative di formazione professionale e, attraverso la eventuale promozione di esperienze lavorative, forniscono le conoscenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi.
4 .
L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale hanno il compito di proporre ogni misura atta ad adeguare gli interventi di formazione alle prospettive ed alle esigenze dell'attivita' produttiva e, nel rispetto delle scelte e delle attitudini individuali, informano i giovani circa le reali occasioni occupazionali.
5 .
L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con l'ufficio mercato del lavoro e con l'osservatorio sul mercato del lavoro, ed operano in collegamento con le parti sociali, gli uffici di collocamento, l'ufficio del lavoro e l'ispettorato del lavoro.
6 .
L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale assicurano alle scuole la necessaria consulenza, la documentazione, le informazioni in materia di orientamento scolastico e professionale, nel rispetto della liberta' didattica dei docenti e dell'autonomia didattica e amministrativa garantite a dette istituzioni dalla legislazione vigente.
7 .
La relazione annuale di cui al quarto comma dell' art. 6 della Legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49 , e successive modifiche ed integrazioni, comprende anche un capitolo dedicato alle iniziative assunte da ciascuna scuola di istruzione secondaria per promuovere l'orientamento scolastico professionale all'interno della scuola stessa.
Art. 6 - Programmazioni annuali
1 .
Gli assessori competenti approvano, per il rispettivo ufficio e il rispettivo servizio, la programmazione annuale.
2 .
Le programmazioni comprendono:
- Settori di intervento da privilegiare nel corso dell'anno;
- Specie e quantita' delle pubblicazioni previste;
- Tipo e quantita' di corsi di aggiornamento e di incontri informativi previsti.
Art. 7 - Ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale
1 .
Il ruolo speciale dei servizi di orientamento professionale di cui all'allegato a della Legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, e' soppresso. E' istituito il ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale con la dotazione organica risultante dalla tabella allegata alla presente legge. Il personale gia' inquadrato nel ruolo speciale soppresso e' inquadrato con la data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale conservando la posizione giuridicoeconomica acquisita.
2 .
Per l'accesso alla settima qualifica funzionale del ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale e' richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: laurea in psicologia, laurea in pedagogia, laurea in sociologia, laurea in economia politica, laurea in scienze politiche, laurea in giurisprudenza.
3 .
I posti della sesta qualifica funzionale previsti nella tabella allegata alla presente legge sono ad esaurimento. Essi sono trasformati automaticamente in altrettanti posti della settima qualifica funzionale man mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa.
4 .
In sede di prima applicazione della presente legge i dipendenti Provinciali inquadrati nella sesta qualifica funzionale del soppresso ruolo speciale dei servizi di orientamento professionale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un'anzianita' di qualifica di almeno 5 anni e siano in possesso di un diploma di laurea, nonche' del prescritto attestato di bilinguismo per l'ex carriera direttiva, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella settima qualifica funzionale del ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale.
5 .
Tale disposizione si applica anche nei confronti dei dipendenti Provinciali inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge nella sesta qualifica funzionale del soppresso ruolo speciale dei servizi di orientamento professionale che conseguino uno dei diplomi di laurea indicati nel precedente secondo comma entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento nella settima qualifica funzionale avviene in questo caso con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimento del diploma di laurea.
6 .
In sede di inquadramento nella settima qualifica funzionale al personale viene garantito in ogni caso il trattamento economico in godimento nella sesta qualifica funzionale.
7 .
All'ufficio ed al servizio di orientamento scolastico e professionale sono assegnate rispettivamente 3 e 1 unita' di personale della quarta qualifica funzionale del ruolo amministrativo. A tale scopo la dotazione organica della IV qualifica funzionale del ruolo amministrativo di cui alla tabella a) allegata alla Legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, e' aumentata di 4 posti.
Art. 8 - Organici della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22 .
1 .
Per garantire l'adempimento dei compiti relativi alla vigilanza e consulenza didattica e pedagogica delle scuole, previsti dall'allegato a, punto V, cifra 40, punto VI, cifra 45, nonche' punto XIV, cifra 162, della Legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, i posti di ruolo della settima qualifica funzionale, previsti dagli allegati a, b e c della Legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, vengono aumentati come segue:
- Allegato a: di una unita';
- Allegato b: di tre unita';
- Allegato c: di una unita'.
2 .
Per l'accesso a questi nuovi posti e' previsto il diploma di laurea in pedagogia o in psicologia.
Art. 9 - Aggiornamento del personale
1 .
L'ufficio e il servizio di orientamento scolastico e professionale devono curare il continuo aggiornamento dei propri collaboratori.
2 .
Per il perseguimento della finalita' di cui al precedente comma i corsi possono essere frequentati anche all'estero. L'ufficio rispettivamente il servizio interessato possono avvalersi anche di esperti provenienti dall'area culturale tedesca e ladina.
Art. 10; - Disposizioni finali
1 .
Il punto 5 del primo comma dell' art. 19 della Legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17 , e' soppresso.
2 .
Su proposta degli assessori competenti, la Giunta provinciale puo' disporre il distacco, presso l'ufficio rispettivamente il servizio di orientamento scolastico e professionale, fino ad un massimo di 6 insegnanti dell'ispettorato alla formazione professionale in lingua tedesca e ladina e fino ad un massimo di 2 insegnanti dello ispettorato alla formazione professionale in lingua Italiana. Il personale distaccato e' posto alle dipendenze dei direttori degli uffici competenti per l'orientamento scolastico e professionale e osserva il normale orario d'ufficio vigente per i dipendenti Provinciali.
3 .
Sono abrogate le disposizioni della Legge provinciale 10 novembre 1960, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Art. 11; - Disposizioni finanziarie
1 .
Alle spese derivanti dagli articoli 3 e 9 della presente legge si fa fronte per l'anno 1988 con lo stanziamento iscritto dal cap. 32100 dello stato di previsione della spesa. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla Legge Finanziaria annuale.
2 .
Alla copertura dei maggiori oneri per il personale derivanti dagli articoli 7 e 8, valutati in lire 60.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 198x (omissis).
Il visto del commissario del governo si intende apposto per decorso del termine di cui all'art. 55 del Decreto Presidente Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia
Tabella
Ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale qualifica funzionale
IX qualifica funzionale numero posti 1
VIII qualifica funzionale numero posti 4
VIIqualifica funzionale numero posti 4
VI qualifica funzionale (ad esaurimento ai sensi dell'art. 7, terzo comma) numero posti 16 (ad esaurimento ai sensi dell'art. 7,terzo comma). Totale posti 25





