Legge regionale 4 Maggio 1987, n. 28
Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell'artigianato . (in b.u. della campania n. 25 del 18 maggio 1987)
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 25 18/05/1987 |
| Regione | Campania |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo II - istruzione artigiana
Art. 13; - Incentivazione per l'apprendistato
Allo scopo di tutelare la continuita' della tradizione artigiana e di promuovere la formazione di nuova mano d'opera nell'artigianato, la Regione concede, nella misura e con le modalita' specificate dagli articoli seguenti, contributi finanziari alle imprese artigiane che assumono giovani in qualita' di apprendisti.
Art. 14; - Soggetti beneficiari
Possono essere ammesse a fruire del contributo le imprese artigiane, singole ed associate, che assumono, in qualita' di apprendisti, ai sensi dell' articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , giovani con eta' tra i quindici ed i ventiquattro anni che abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1829 . Il contributo potra' avere durata triennale e sara' concesso, sulla scorta della documentazione di spesa dimostrata annualmente, a parziale copertura del salario, comprensivo di eventuali oneri riflessi, corrisposto dall'imprenditore artigiano. La misura del contributo e' graduata come segue:
- 60 per il primo anno;
- 50 per il secondo anno;
- 40 per il terzo anno.
Alle imprese artigiane che entro il periodo massimo del tirocinio assumeranno a tempo indeterminato i giovani con la qualifica professionale relativa al mestiere che hanno formato oggetto dell'apprendistato, sara' concesso un contributo una tantum di lire 3.000.000. In deroga, le imprese artigiane, cui all' articolo 4, lettera c), legge 8 agosto 1985, n. 443 , beneficeranno anche il quarto anno del contributo nella misura prevista per il terzo anno. Ciascuna impresa artigiana puo' fruire del contributo regionale per non piu' di tre giovani assunti.
Art. 15; - Termini di presentazione delle domande
La domanda, in carta legale, dovra' essere annualmente presentata, con le modalita' ed ai destinatari di cui al precedente articolo 7 entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo all'anno in cui l'apprendista e' stato assunto. Alla stessa dovra' essere allegata la seguente documentazione:
- Certificato di nascita dei giovani per i quali si richiede il contributo;
- Attestato comprovante che i giovani per i quali si richiede il contributo abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui alla legge n. 1829 del 31 dicembre 1962 ;
- Certificato di iscrizione allo albo provinciale per l'artigianato ai sensi della legge n. 443 dell'8 agosto 1985 , e per le cooperative e societa', atto costitutivo e relativo statuto;
- Relazione sottoscritta dal titolare dell'impresa artigiana dalla quale si evince il tipo di attivita' e le caratteristiche dei locali in cui la stessa viene svolta, le attrezzature disponibili ed il numero dei dipendenti utilizzati, con la precisione delle rispettive categorie di appartenenza;
- Posizione assicurativa inps ed inail dello imprenditore artigiano;
- Dichiarazione sostitutiva di notorieta' attestante che al personale dipendente vengono corrisposte retribuzioni non inferiori a quelle minime previste dai contratti nazionali di lavoro di categoria stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- Dichiarazione attestante il numero ed il tipo degli eventuali contributi fruiti negli anni precedenti.
Art. 16; - Condizioni per i contributi
Per concorrere alla assegnazione dei benefici della presente legge gli interessati devono:
- Non aver proceduto a riduzione di personale ovvero a sospensione di lavoro nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
- Di non essere stati sottoposti alle sanzioni di cui all' articolo 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , in relazione al rapporto di apprendistato al quale il beneficiario si riferisce.
Art. 17; - Istruttoria delle istanze
L'istruttoria delle istanze e' regolamentata dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 della presente legge, ad eccezione del termine di cui al primo comma dell'articolo 8, fissato al 31 marzo.
Art. 18; - Erogazione contributi
Il contributo, concesso a parziale copertura del salario corrisposto al dipendente apprendista, e' erogato in unica soluzione previa acquisizione del certificato di cui al secondo comma del precedente art. 11 .





