Legge regionale 14 Aprile 1988, n. 41
Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunita' e della parita' uomo donna
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 14/04/1988 |
| Regione | Abruzzo |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
E' istituita presso La presidenza della Giunta regionale una Commissione Permanente per la realizzazione delle pari opportunita' e della parita' giuridica e sostanziale tra uomo e donna. Essa opera per verificare l'attuazione del rapporto paritario uomodonna e rimuovere gli ostacoli di ogni natura che di fatto se si opponessero, diffondendo ogni informazione al riguardo e promuovendo, in merito, proposte operative da sottoporre ai competenti organi legislativi.
Art. 2
Per il conseguimento delle finalita' di cui all' art. 1 , la commissione svolge le seguenti funzioni:
- Funzioni conoscitive:
- Funzioni informative:
- Funzioni di proposizione:
- Funzioni di intervento:
Art. 3
La commissione e' composta da:
- Dodici donne che abbiano competenza ed esperienza nelle materie previste nella presente legge, nominate dalla giunta, designate dal consiglio con voto limitato a uno;
- Tre donne indicate dalle confederazioni sindacali regionali;
- Una rappresentante della associazione donne imprenditrici;
- Una rappresentante per ciascuna delle principali organizzazioni dei lavoratori autonomi (massimo sei);
- Un funzionario dell'Assessorato regionale al lavoro;
- Due rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali;
- Tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche;
- Tre donne rappresentanti di ordini professionali.
Art. 4
La commissione dura in carica tre anni ed elegge nel proprio ambito a maggioranza un presidente e due vicepresidenti, con votazione unica.
Art. 5
Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale deve effettuare le proprie designazioni. Le organizzazioni di cui alle lettere b), c), d), f), g), ed h) dell' art. 3 che intendono fare parte della commissione devono comunicare per iscritto, al Presidente della Giunta regionale, i nominativi delle proprie rappresentanti. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di membro della commissione, l'ente o l'associazione designanti devono nominare un'altra rappresentante.
Art. 6
La commissione e' insediata entro sessanta giorni dalla designazione da parte del Consiglio Regionale. In carenza di designazioni o di sostituzioni di cui all' art. 3 e 5 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede ugualmente all'insediamento e la commissione si intende regolarmente costituita sempre che risultino nominati od in carica almeno i due terzi dei componenti. La commissione ha sede presso La presidenza della Giunta regionale che fornisce personale ed attrezzature adeguate. Ai membri della commissione compete il rimborso delle spese nella misura della vigente normativa. La commissione puo' articolare il suo lavoro in sottocommissioni.
Art. 7
Entro il 31 marzo di ogni anno la commissione invia al presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale e alla consulta femminile regionale, una relazione sull'attivita' svolta corredata da osservazioni e proposte.
Art. 8
La commissione regionale per la tutela delle parita' stabilisce un rapporto costante con la consulta femminile regionale per individuare campi d'azione Comune ed iniziative relative alle finalita' ed alle funzioni previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge.
Art. 9
La commissione organizza il proprio funzionamento in piena autonomia e provvede a redigere il proprio regolamento interno.
Art. 10;
Le informazioni ed i documenti assunti dalla commissione nel corso delle indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e dei codici deontologi.
Art. 11;
Alle spese per il funzionamento della commissione si provvede con i fondi stanziati annualmente nel bilancio regionale sul cap. 011425. Agli oneri derivanti dalle attivita' conoscitive, informative, di proposizione e di intervento di cui al precedente art. 2 , preventivamente determinabili in lire 100.000.000 per anno, si provvede, nel 1988, previa riduzione, per competenza e cassa, del cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio. La partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato a detto bilancio e' corrispondentemente ridotta. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 e' istituito ed iscritto nel sett. 01, tit. Primo, sez. 01, ctg. 6, il cap. 011625 denominato "spese della Commissione Permanente per la tutela della parita' giuridica e sostanziale della donna" con lo stanziamento per competenza e cassa, di lire 100.000.000. Negli esercizi successivi l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.
Art. 12;
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.





