Legge regionale 4 Luglio 1988, n. 30

Interventi finalizzati a favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
04/07/1988
Regione Liguria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

1 .

La Regione Liguria promuove interventi rivolti a favorire l'occupazione delle persone che a causa di particolari condizioni personali e sociali di svantaggio e di emarginazione incontrano maggiori difficolta' nell' inserimento lavorativo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1 .

I soggetti ai quali sono rivolti gli interventi previsti dalla presente legge sono:

  • Portatori di handicap di natura psichica;
  • Soggetti gia' in trattamento per alcoolismo o tossicodipendenza;
  • Ex degenti in istituti psichiatrici e soggetti gia' in trattamento per patologie psichiatriche;
  • Persone gia' assoggettate nel corso degli ultimi cinque anni a misure limitative della liberta' per almeno sei mesi;
  • Minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;
  • Portatori di handicap di natura fisica o sensoriale che risultino iscritti nelle liste Provinciali per l'avviamento obbligatorio al lavoro.

2 .

Apposito Regolamento regionale disciplinera' la procedura per l'attuazione del comma precedente.

Art. 3 - Incentivi occupazionali

1 .

Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge sono istituiti incentivi occupazionali, da erogarsi ai datori di lavoro che assumano per una durata non inferiore a dodici mesi i soggetti di cui all'art. 2.

2 .

L'ammontare degli incentivi occupazionali e' pari al 40 per cento della retribuzione lorda corrisposta, sulla base della vigente contrattazione collettiva, al soggetto destinatario per il primo anno di assunzione.

3 .

Gli incentivi occupazionali sono cumulabili con qualsiasi altro beneficio ottenuto dal datore di lavoro in base alle leggi vigenti.

Art. 4 - Ulteriori incentivi

1 .

Nei casi di assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'art. 2, l'incentivo di cui al secondo comma dell'art. 3 viene prorogato per un secondo anno.

2 .

L'incentivo previsto al primo comma non e' cumulabile con altri tipi di incentivi a favore delle assunzioni a tempo indeterminato.

3 .

La risoluzione del rapporto di lavoro del soggetto per il quale il datore di lavoro ha ottenuto l'ulteriore incentivo di cui al primo comma, che avvenga entro tre anni dall'assunzione stessa e non sia dovuto a giusta causa o giustificato motivo, comporta per il datore di lavoro l'obbligo di restituzione dello stesso.

Art. 5 - Programmi occupazionali

1 .

All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge provvedono i comuni singoli o associati.

2 .

A tal fine la Regione concede contributi ai soggetti di cui al primo comma, nella misura del 100 per cento, dell'ammontare degli interventi di cui alla presente legge.

3 .

I comuni interessati trasmettono alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno, i programmi occupazionali, per i soggetti di cui al primo comma, lettera d) dell' art. 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , concernenti il proprio territorio.

4 .

Nel caso in cui i programmi occupazionali di cui al terzo comma non riguardino tutti i comuni o tutti i soggetti interessati oppure in mancanza dei programmi stessi, i comuni possono presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, propri programmi occupazionali.

5 .

I programmi di cui ai commi precedenti, ai fini dell'applicazione della presente legge, devono comunque contenere le seguenti indicazioni:

  • L'appartenenza dei soggetti interessati alle categorie di cui all'art. 2;
  • L'impegno giuridicamente rilevante dei datori di lavoro ad assumere i soggetti stessi;
  • I tipi di assunzione prevista e i contratti di lavoro da applicare;
  • Gli eventuali altri benefici e contributi ottenuti od ottenibili dai datori di lavoro;
  • L'impegno delle risorse e dei tempi destinati alla formazione professionale e la professionalita' acquisibile nell'ambito del rapporto di lavoro;
  • Ogni altra notizia riguardante le finalita' e le caratteristiche del programma e l'eventuale collaborazione di enti o associazioni per l'inserimento al lavoro dei soggetti interessati;
  • L'individuazione dei servizi responsabili della gestione tecnica dei singoli inserimenti e delle forme di valutazione e controllo sull'efficacia degli interventi stessi.

6 .

Nel trasmettere i programmi i comuni indicano altresi' una graduatoria di priorita' sulla base di quanto previsto dalla presente legge e dal Regolamento regionale di attuazione. L'importo relativo agli interventi concernenti i soggetti di cui alla lettera f) dell'art. 2 non potra' superare il 20 per cento della spesa totale prevista dai programmi.

7 .

Nella redazione dei programmi i comuni assicurano la partecipazione delle associazioni dei soggetti aventi titolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 6 - Commissione tecnica

1 .

I programmi di cui alla presente legge vengono costituiti tenendo conto delle seguenti priorita':

  • Assunzioni a tempo indeterminato;
  • Assunzioni a tempo pieno;
  • Livelli di formazione professionale previsti;
  • Assenza di altri benefici e contributi.

2 .

La Giunta regionale, al fine di valutare la rispondenza dei programmi di cui all'art. 5 alle finalita' della presente legge, istituisce una commissione tecnica composta:

  • Dall'Assessore al lavoro o da un suo sostituto che la presiede;
  • Da un funzionario regionale per ciascuno dei seguenti servizi: lavoro ed occupazione, assistenza sociosanitaria, assistenza sociale.

Art. 7 - Procedure di assegnazione e liquidazione dei contributi

1 .

La Giunta regionale, acquisite le valutazioni della commissione tecnica, di cui all'art. 6 e sentiti i comuni proponenti nel caso di modifiche, approva nei limiti delle disponibilita' di bilancio, i programmi occupazionali e concede i relativi contributi.

2 .

Alla liquidazione dei contributi ai comuni si provvede su presentazione di una relazione sull'attivita' svolta con indicazione specifica degli interventi effettuati.

Art. 8 - Procedure di liquidazione degli incentivi occupazionali e degli ulteriori incentivi da parte dei comuni

1 .

I comuni provvedono alla concessione e liquidazione dei contributi occupazionali al termine del periodo retributivo di cui al secondo comma dell'art. 3, su presentazione di idonea documentazione.

2 .

I comuni provvedono alla concessione e liquidazione degli ulteriori incentivi sulla base della documentazione attestante l'assunzione a tempo indeterminato.

Art. 9 - Norma finanziaria

1 .

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 500.000.000 in termini di competenza del "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al cap. 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987 ed istituzione, ai sensi dell' art. 31 della Legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 , nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 del cap. 4639 "contributi agli enti locali per favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale" con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza.

2 .

Agli eventuali oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10; - Norma transitoria

1 .

In fase di prima applicazione della presente legge i programmi occupazionali di cui all'art. 5, terzo e quarto comma, sono presentati rispettivamente entro quarantacinque e sessanta giorni dalla entrata in vigore del regolamento di attuazione. La presente Legge regionale verra' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

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