Legge regionale 28 Novembre 1988, n. 42

Modifichi ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 (pubblicata nel bollettino ufficiale della regione basilicata n. 50 del 5 dicembre 1988)(g.u. n. 2 del 20 gennaio 1990)

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 50
05/12/1988
Regione Basilicata

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Il punto 1 dell'art. 3 della L.R. 32/85 e' cosi' modificato: "le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere inoltrate, nei termini annualmente fissati dalla Giunta regionale, corredate della documentazione richiesta dalle leggi di settore e da un piano tecnico finanziario che individui le caratteristiche, gli obiettivi e l'ammontare dell'investimento, il numero dei soci, il numero e qualifica dei giovani di cui si prevede l'occupazione, la durata dell'attivita', gli spazi di mercato che si intendono coprire e la presumibile entita' delle commesse e delle utenze".

Art. 2

Il punto 2 dell' art. 3 della l.r. 29 agosto 1985, n. 32 e' cosi' modificato: "la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare approva entro il 31 marzo di ogni anno il piano annuale di intervento con il quale specifica il riparto settoriale delle somme disponibili in bilancio, le modalita' di erogazione delle agevolazioni finanziarie ed i criteri di priorita' da seguire nell'assegnazione dei fondi, tenendo conto:

  • Delle esigenze di riequilibrio territoriale;
  • Degli indici di disoccupazione calcolati su scala zonale;
  • Del rapporto tra entita' degli impegni finanziari e numero dei posti di lavoro connessi;
  • Dei limiti massimi indicati nei successivi articoli.

La Giunta regionale dopo l'approvazione del piano annuale fissa i termini di scadenza per la presentazione delle domande prevedendo le idonee forme di pubblicizzazione.per l'anno 1988 i termini di scadenza sono fissati al 15 dicembre 1988".

Art. 3

L'ultimo comma dell' art. 12 della Legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 e' cosi' modificato: "l'onere finanziario complessivo a carico della Regione per gli interventi di cui al presente articolo non puo' superare il 5 per cento dello specifico fondo di cui all'art.16".

Art. 4

Dopo l'art. 12 della Legge regionale n. 32 del 1985 e' inserito il seguente articolo: art. 12bis. "la Regione interviene a favore dei comuni che abbiano presentato o indicato progetti ai sensi dell'art. 23 della legge 67/88 con finanziamenti integrativi per la realizzazione dei progetti approvati dalla C.R.I. (commissione regionale per l'impiego). I fondi disponibili saranno ripartiti dalla Giunta regionale tra i comuni interessati, sentita la competente commissione consiliare. L'onere finanziario a carico della Regione e' determinato nel piano annuale di attuazione della l.r. 32/85 e per il 1988 non puo' eccedere il 10 per cento dello specifico fondo dell'art. 16".

Art. 5

La presente Legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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