Legge regionale 19 Maggio 1988, n. 6

Attuazione della programmazione in sicilia edistituzione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
19/05/1988
Regione Sicilia

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

La Regione Siciliana, nello svolgimento della propria azione politicoamministrativa, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con il concorso degli enti locali territoriali ed in raccordo con le forze sociali ed economiche operanti nell'ambito della Regione adotta il metodo della programmazione.

2 .

La programmazione regionale tende alla razionale valorizzazione delle risorse materiali, ambientali ed umane dell'isola ed alla trasformazione e al miglioramento delle strutture socioeconomiche,al fine di conseguire la massima occupazione, la piena valorizzazione del lavoro Siciliano ed equilibrati incrementi di reddito, nonche' il superamento degli squilibri economici settoriali e territoriali all'interno della Regione e nei confronti della comunita' nazionale.

3 .

Gli strumenti di programmazione e di gestione di competenza degli enti regionali devono essere riferiti alle prescrizioni e agli indirizzi del piano di cui all' art. 2 .

Art. 2

1 .

Il piano regionale di sviluppo economicosociale ha previsione triennale e trova riscontro nei bilanci della Regione Esso indica gli obiettivi da perseguire, le priorita' da osservare, i tempi di attuazione e la spesa complessiva occorrente, nonche' i criteri e gli strumenti per la verifica dei risultati.

2 .

Il piano considera tutte le risorse finanziarie di cui la Regione puo' disporre, coordinando quelle proprie e quelle derivanti da interventi ordinari e straordinari dello stato, delle comunita' sovranazionali e di altri enti.

3 .

Il piano destina altresi' le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi proposti attraverso i progetti di attuazione di cui all' art. 3 .

4 .

Il piano, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, indica le linee fondamentali dell'uso del territorio ed identifica i criteri per la localizzazione degli interventi.

Art. 3

1 .

Il piano si realizza attraverso i progetti di attuazione e contiene, oltre ai requisiti di cui all' art. 2 , le linee e gli indirizzi ai quali debbono adeguarsi i progetti. Precisa l'entita' e i criteri di spesa nei settori non oggetto di programmi particolari.

2 .

Il piano, al fine di assicurare la rispondenza tra obiettivi programmatici e gestione del bilancio, si articola in programmi annuali.

Art. 4

1 .

Il piano e' trasmesso alle province regionali, le quali devono, con delibera di consiglio, far pervenire entro sessanta giorni le proprie osservazioni e proposte, sentiti i comuni ricompresi nel loro territorio.

2 .

Le osservazioni e le proposte sono inviate alla direzione regionale della programmazione.

Art. 5

1 .

Il piano, corredato delle osservazioni e delle proposte formulate dalle province regionali e del parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di cui allo art. 15 , e' presentato all'assemblea regionale dal presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, ed e' approvata con Legge regionale.

Art. 6

1 .

Il piano e' esaminato dalla competente commissione legislativa permanente ed e' sottoposto all'assemblea regionale per l'approvazione.

2 .

I progetti di attuazione di cui allo art. 7 sono sottoposti al parere delle commissioni legislative permanenti competenti per materia e trasmessi alla commissione di cui al comma primo, la quale esprime parere sulla compatibilita' con gli obiettivi generali del piano e sulla relativa copertura finanziaria. Il parere sui progetti di attuazione e' reso con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3 .

Sulla base di apposita relazione del governo, la commissione di cui al comma primo verifica, almeno semestralmente, lo stato di avanzamento dei progetti di attuazione del piano. Accerta altresi' la compatibilita', nei contenuti e nelle procedure, tra i disegni di legge e gli indirizzi fissati dagli strumenti della programmazione. Formula, inoltre, proposte e adotta iniziative per l'adeguamento della legislazione vigente agli obiettivi, ai contenuti e alle procedure della programmazione.

Art. 7

1 .

I progetti di attuazione del piano sono approvati dalla Giunta regionale con la previsione della relativa dotazione finanziaria, delle procedure e dei tempi di realizzazione, nonche' con l'indicazione delle linee essenziali delle leggi eventualmente necessarie per la loro attuazione.

2 .

Con le stesse modalita' sono approvati tutti i documenti programmatori regionali previsti dalla legislazione vigente o richiesti da piani di settore o da prescrizioni della programmazione nazionale, dell'intervento per il mezzogiorno e della comunita' economica europea. Gli schemi dei documenti programmatori rivolti ad impegnare la spesa extraregionale sono inviati alla competente commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale per il parere di cui all' art. 6 , comma secondo.

3 .

In conformita' delle indicazioni del piano la Giunta regionale approva ogni anno, su proposta del presidente della Regione d'intesa con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il programma annuale, che deve prevedere anche i programmi di utilizzazione delle risorse di cui all' art. 2 , comma secondo.

4 .

Il programma annuale viene presentato all'assemblea regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione.

5 .

Nello stesso termine viene presentata all'assemblea regionale la nota di aggiornamento del piano, elaborata con le stesse modalita' e procedure del piano, sulla base delle nuove realta' ed esigenze manifestatesi nel corso del periodo di validita' del piano medesimo.

Art. 8

1 .

I singoli progetti di attuazione e gli altri strumenti programmatori debbono essere accompagnati da una scheda che ne espliciti i criteri di economicita' e coerenza al piano.

2 .

A tal fine e' costituito presso La presidenza della Regione alle dirette dipendenze del presidente ed a supporto delle strutture che provvedono alla redazione dei progetti di attuazione, un nucleo di valutazione, composto da personale dell'amministrazione regionale che abbia particolare competenza ed esperienza professionale in materia economicofinanzia e tecnica.

3 .

I componenti del suddetto nucleo vengono nominati con decreto del presidente della Regione che stabilisce anche le modalita' di strutturazione interna dello stesso.

Art. 9

1 .

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il presidente della Regione predispone la relazione annuale sulle modalita' ed i tempi di attuazione degli atti di programmazione.

2 .

La relazione viene esaminata in una sessione speciale del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, sottoposta alla deliberazione della Giunta regionale e trasmessa, insieme con le considerazioni del consiglio medesimo, alla competente commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale.

Art. 10;

1 .

Gli schemi del piano e degli altri strumenti programmatori a carattere generale sono predisposti dal presidente della Regione che all'uopo si avvale, oltre che della direzione regionale della programmazione, di un comitato tecnicoscientifico composto da sette docenti universitari o esperti in discipline attinenti alla programmazione economica. Il comitato e' presieduto dallo stesso presidente della Regione Ne fanno altresi' parte di diritto l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il direttore regionale della programmazione ed il direttore regionale del bilancio e del tesoro.

2 .

Il direttore regionale della programmazione esercita altresi' le funzioni di segretario.

3 .

Il segretario assicura i necessari raccordi con gli uffici dell'amministrazione regionale.

4 .

Ai componenti del comitato che non ne facciano Parte In relazione alla carica o alla qualifica rivestita, si applicano le incompatibilita' di cui all' art. 16 . Il comitato e' costituito, sentita la Giunta regionale, con decreto del presidente della Regione che ne fissa i compensi. Esso dura in carica tre anni.

Art. 11;

1 .

La direzione regionale della programmazione, di cui all' art. 7 della Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 , e successive modifiche ed integrazioni, ed all' art. 13 della Legge regionale 10 luglio 1978, n. 16 , ferme restando le competenze IV i previste, coadiuva il presidente della Regione nell'attivita' di coordinamento dei rapporti relativi con gli organi ed uffici della Regione dello stato, della Comunita' Europea e con gli enti statali, regionali e locali.

2 .

Al fine di assicurare alla direzione regionale della programmazione il necessario supporto di analisi ed elaborazione occorrente per la predisposizione del piano nonche' dei programmi e progetti di cui alla presente legge, il presidente della Regione puo' promuovere la Costituzione di gruppi di lavoro a tempo determinato di funzionari regionali e di esperti estranei alla amministrazione.

3 .

Le finalita' di cui al comma secondo possono essere perseguite anche mediante la stipula di convenzioni con universita' o istituti pubblici di ricerca.

4 .

Il numero degli esperti di cui al quinto comma dell' art. 14 della Legge regionale 10 luglio 1978, n. 16 , e' ridotto a cinque.

Art. 12;

1 .

Ai lavori dei gruppi di cui all' art. 11 possono essere invitati a partecipare, anche per singole sedute, secondo le modalita' da determinarsi nel decreto di Costituzione, funzionari regionali o di enti dipendenti o controllati dalla Regione o dallo stato, il cui intervento sia ritenuto utile in relazione ad esigenze emerse nel corso dei lavori.

2 .

Ai componenti dei gruppi ed ai partecipanti alle sedute a termini del comma primo, sono corrisposti, oltre all'eventuale trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica di direttore regionale, gettoni di presenza determinati con le modalita' di cui all' art. 31 della Legge regionale 29 aprile 1985, n. 22 .

Art. 13;

1 .

La predisposizione dei progetti di attuazione e dei documenti programmatori di cui all' art. 7 , comma secondo, e' coordinata dal presidente della Regione o dall'Assessore regionale dallo stesso designato.

Art. 14;

1 .

E' istituito presso La presidenza della Regione in Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Art. 15;

1 .

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro:

  • Esprime parere sul piano di sviluppo e sulle note di aggiornamento;
  • Esamina la relazione annuale sulle modalita' e sui tempi di attuazione degli atti della programmazione;
  • Elabora, in appositi rapporti al governo regionale, proposte in ordine ai tempi ed agli indirizzi dello sviluppo economico sociale della Regione;
  • Formula, a richiesta del governo regionale, osservazioni sulle iniziative legislative e sugli altri atti di contenuto generale concernenti materie economiche, finanziarie e sociali;
  • Formula, a richiesta del governo regionale, pareri, osservazioni e proposte sull'attivita' degli enti economici regionali.

2 .

I pareri di cui alle lettere a) e b) sono resi entro sessanta giorni dalla ricezione delle relative richieste.

Art. 16;

1 .

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro si compone del presidente e dei seguenti membri:

  • Tre esperti scelti dalla Giunta regionale, su proposta del presidente della Regione tra persone particolarmente qualificate in materie economiche, finanziarie, sociali e giuridiche o in tema di programmazione;
  • I rettori delle universita' degli studi della Sicilia;
  • Il presidente dell'unione province regionali;
  • Il presidente della sezione regionale della associazione nazionale comuni d'Italia;
  • Il presidente dell'unione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia;
  • I presidenti degli istituti di credito che esercitano funzioni di tesoreria della Regione;
  • Quindici designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro;
  • Quattro designati dalle organizzazioni degli imprenditori del settore industriale maggiormente rappresentative sul piano regionale,di cui uno in rappresentanza delle imprese a partecipazione pubblica ed uno in rappresentanza delle piccole e medie imprese;
  • Cinque per il settore agricolo di cui tre designati dalle confederazioni dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative su base regionale e presenti nel CNEL, uno designato dagli imprenditori agricoli ed uno designato dall'unione coltivatori Italiani;
  • Due designati dalle associazioni degli imprenditori commerciali maggiormente rappresentative presenti nel CNEL;
  • I presidenti dell'unione regionale albergatori Siciliani e della sezione regionale della federazione Italiana associazione imprese viaggi e turismo;
  • Quattro designati dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative su base regionale, presenti nel CNEL;
  • Quattro designati dalle associazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative su base regionale, presenti nel CNEL;
  • Quattro prescelti dal presidente della Regione fra i soggetti indicati dalle associazioni ambientalistiche rappresentate nel consiglio nazionale per l'ambiente.

2 .

I componenti di cui alle lettere g), h), i), l), n), o), e p), sono nominati su indicazioni delle rispettive organizzazioni, che devono pervenire alLa presidenza della Regione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

3 .

Trascorsi i predetti termini il consiglio puo' essere validamente costituito qualora sia stato comunque gia' raggiunto un numero di membri pari alla meta' piu' uno dei componenti.

4 .

I membri del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, che non ne facciano Parte In relazione alle cariche previste nelle lettere b), c), d), e), f) ed m), non possono essere scelti tra i deputati dell'assemblea regionale Siciliana, i presidenti e gli assessori delle amministrazioni Provinciali e i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a duemila abitanti. L'acquisizione di una delle suddette cariche comporta la decadenza dalla qualita' di membro del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Art. 17;

1 .

Il presidente del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e' nominato, al di fuori dei componenti di cui al comma primo dell' art. 16 , con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale. Gli altri componenti sono nominati con decreto del presidente della Regione

2 .

Il presidente e gli altri componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

3 .

I componenti del consiglio nominati in relazione alla qualifica o posizione rivestita, con la cessazione di quest'ultima, decadono dalla carica.

Art. 18;

1 .

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e' convocato dal presidente, anche su richiesta di un terzo dei componenti del consiglio stesso.

2 .

Esso svolge la sua attivita' in assemblee generali e in commissioni alle quali vengono affidati affari omogenei.

3 .

Ai lavori del consiglio partecipano il presidente della Regione l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e gli assessori regionali competenti in ordine alle materie trattate nonche' il direttore regionale della programmazione e il direttore regionale del bilancio e del tesoro. Possono partecipare, altresi', ai lavori del consiglio, su invito del medesimo, rappresentanti delle strutture produttive regionali interessati alla definizione di obiettivi settoriali, qualora non compresi tra i componenti di cui allo art. 16, funzionari dell'amministrazione regionale, docenti universitari esperti in discipline economiche e tecniche, rappresentanti di enti pubblici e degli enti locali Siciliani, rappresentanze della consulta regionale dei beni culturali ed ambientali, del comitato regionale della tutela dell'ambiente, della consulta regionale dell'emigrazione, del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, delle scuole di servizio sociale e di altri enti di interesse regionale.

4 .

Nel caso di partecipazione del presidente della Regione ai lavori del consiglio, questi assume La presidenza della seduta.

Art. 19;

1 .

E' costituito l'ufficio di presidenza composto dal presidente del consiglio e da due vicepresidenti eletti dal consiglio stesso nel suo seno.

2 .

Su proposta del presidente, il consiglio adotta il proprio regolamento interno che dovra' disciplinare, fra l'altro, le forme e le modalita' di partecipazione ai lavori del consiglio dei soggetti estranei non componenti e le forme e la pubblicita' degli atti e delle adunanze.

Art. 20;

1 .

Con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, sono determinati i compensi per il presidente, i vicepresidenti ed i componenti del consiglio.

2 .

Le spese inerenti al funzionamento del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro sono a carico del bilancio della Regione

Art. 21;

1 .

Alla direzione dei servizi organizzativi ed amministrativi del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro sovraintende il segretario del consiglio, scelto tra i direttori regionali.

2 .

I servizi organizzativi ed amministrativi del consiglio sono curati dalla segreteria del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, alla quale sono destinate, con decreto del presidente della Regione le unita' di personale occorrenti.

Art. 22;

1 .

Per il funzionamento del Consiglio regionale della economia e del lavoro e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

2 .

Per gli anni successivi si provvedera' ai sensi dell' art. 4, secondo comma, della Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 .

Art. 23;

1 .

La direzione della programmazione e' ordinata in gruppi di lavoro.

2 .

Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della Regione adotta i provvedimenti per la composizione dei gruppi di lavoro della direzione. A tal fine, per i dirigenti tecnici, attingera' prioritariamente al ruolo provvisorio di cui all' art. 71 della Legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 .

Art. 24;

1 .

Sono abrogati i titoli i e II della Legge regionale 10 luglio 1978, n. 16 nonche' le disposizioni del Titolo III della stessa incompatibili con la presente legge.

2 .

Dalla data di approvazione dei progetti di attuazione del primo piano regionale di sviluppo economicosociale sono abrogate le disposizioni che prevedono pareri delle commissioni legislative permanenti competenti per materia su atti di programmazione della Giunta regionale, del presidente della Regione o degli assessori.

Art. 25;

1 .

Il primo piano regionale di sviluppo economicosociale sara' presentato entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26;

1 .

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilita' del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2 .

Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 1.500 milioni annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 01.00 fondi destinati al finanziamento del progetto strategico "a" riforma istituzionale ed amministrativa della Regione

Art. 27;

1 .

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2 .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

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