Decreto Ministeriale 10 Maggio 1982
Ministero del lavoro e della previdenza sociale decreto 19 maggio 1982 attribuzione dei compiti e determinazione delle strutture dell'agenzia per l'impiego della campania
| Ente | 2 |
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| Fonte |
G.U.R.I.
n. 0 10/05/1982 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1
All'agenzia per l'impiego della Campania sono attribuiti, a norma dell'art.1bis del Decreto Legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, i compiti come indicato nei commi segunti, ripartiti fra tre sezioni. Alla prima sezione e' attribuito il compito di:
- Formulare progetti operativi pr la traduzione in occupazione di programmi di spesa pubblica e privata, con particolare riguardo alla utilizzazione delle risorse disponibili per i programmi ordinari, programmi straordinari della cassa per il mezzogiorno, ricostruzione fondi CEE, credito agevolato, compresa l'utilizzazione dei finanziamenti, anche residuali, previsti nei bilanci regionali e di altri organismi. I progetti operativi possono riguardare anche lavori socialmente utili, la formazione, la cooperazione, il turismo;
- Stabilire e mantenere contatti con organizzazioni sociali, organismi associativi, anche di settore, con strutture produttive e di servizi, con le amministrazioni regionali e locali per promuovere la formulazione dei progetti da sottoporre all'approvazione della commissione regionale stessa, nonche' per verificarne i risultati.
La seconda sezione provvede a:
- Svolgere studi e ricerche per documentare lo stato e l'andamento di fenomeni attinenti al mercato del lavoro, gli ostacoli e le soluzioni ipotizzabili, nonche' gli elementi comparativi, in modo da fornire alla commissione regionale per l'impiego elementi dinamici di conoscenza per la gestione attiva del mercato del lavoro;
- Raccogliere e rielaborare, ove necessario, i dati e le informazioni provenienti dagli uffici e dagli ispettori del lavoro e promuovere l'utilizzazione, in sede di commissione regionale per l'impiego, dei dati raccolti dall'istituto nazionale della previdenza sociale;
- Verificare l'attuazione delle delibere assunte dalla commissione regionale per l'impiego, segnalandone e documentandone gli adempimenti ed i risultati conseguiti alla commissione stessa.
La terza sezione predispone le bozze di delibere, le relazioni e le documentazioni riguardanti atti da sottoporre all'esame della commissione regionale per l'impiego.
Art. 2
Per lo sviluppo dei compiti di cui al presente decreto, l'agenzia stabilisce contatti con gli organismi, pubblici e privati, che, a livello di scelte politiche o di interventi operativi, interagiscono nell'ambito dei processi produttivi o dei servizi, nonche' con i centri di ricerca, anche non universitari. Gli organismi ed i centri di cui al comma precedente sono tenuti a fornire all'agenzia un costante flusso di informazioni sulle decisioni e sui provvedimenti in esame o in via di definizione, affinche' possano cogliersi tutte le implicazioni possibili sul piano occupazionale. Esperti degli organismi e dei centri, di cui ai precedenti commi, possono essere chiamati a partecipare ai lavori dell'agenzia per singoli programmi.
Art. 3
Il programma di lavoro dell'agenzia e' approvato con periodicita', almeno annuale, dalla commissione regionale per l'impiego della Campania.
Art. 4
La dotazione di personale, da adibire all'agenzia per l'impiego a norma dell'art.1ter del Decreto Legge 14 febbraio 1981, n. 140, e' determinata in complessive trentasette unita' cosi' ripartite:
- Un direttore amministrativo;
- Un direttore tecnico scientifico;
- Otto per i servizi di supporto, di cui: uno addetto a compiti amministrativi; due operatori di terminali elettronici; un operatore tecnico e quattro dattilografi;
- Undici alla sezione prima, di cui: tre addetti alla programmazione di processi produttivi e di servizi; tre alla analisi economica; tre al coordinamento dei progetti operativi e per la verifica dei risultati e due esperti in diritto del lavoro;
- Nove alla sezione seconda, di cui: tre addetti alle elaborazioni statistiche; tre allo studio delle dinamiche occupazionali; due all'analisi dei fabbisogni fi formazione professionale; un sistemista e un documentarista;
- Sette alla sezione terza, di cui: tre addetti all'analisi giuridico istituzionale; due alle procedure amministrative e due alla documentazione.
Il personale di cui al comma precedente svolge attivita' a tempo pieno nell'ambito dell'agenzia stessa.
Art. 5
La direzione amministrativa dell'agenzia e' affidata ad un funzionario dei ruoli periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, il quale risponde della gestione dell'agenzia. La direzione tecnicoscientifica e' affidata ad un esperto di problemi socio economici regionali in possesso di particolare competenza ed attitudini manageriali, il quale risponde della validita' tecnica e scientifica dell'attivita' delle sezioni. I preposti alle altre sezioni sono scelti fra gli appartenenti alle sezioni stesse. Il preposto alla second sezione deve avere particolare competenza ede attitudine nell'organizzazione dell'attivita' di studio e documentazione volta a finalita' operative. Il preposto alla terza sezione deve essere in possesso di particolari conoscenze nel campo delle procedure giuridicoamministrative.
Art. 6
Il direttore amministrativo ed il settore tecnicoscientifico assicurano la massima integrazione operativa fra le sezioni dell'agenzia nonche' l'impegno al rapporto costante e reCiproco dell'agenzia del lavoro con l'ispettorato del lavoro e riferiscono trimestralmente, o ogni qualvolta si richiesto, alla commissione regionale per l'impiego sull'attuazione del programma e sottopongono all'esame della stessa la valutazione dei progetti definiti. Nella sede dell'agenzia e' posta a disposizione della commissione regionale per l'impiego della Campania e dei singoli componenti di questa tutta la documentazione raccolta e le relative elaborazioni.





