Circolare Ministeriale 4 Marzo 1985, n. 32

Ministero del lavoro e della previdenza sociale lettera circolare n. oapl/ii/1327/7 del 4 marzo 1985 agli organismi pubblici e privati fondo sociale europeo:domande di saldo e restituzione contributi.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 0
04/03/1985

tipologia: Stato - Circolare ministeriale

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale lettera circolare n. Oapl/II/1327/7 del 4 marzo 1985 agli organismi pubblici e privati Fondo Sociale Europeo: domande di saldo e restituzione contributi.

La nuova disciplina del Fondo Sociale Europeo entrata in vigore com'e' noto il 23 ottobre 1983 ed applicabile fin dalle domande di contributo 1984 ha innovato, tra l'altro, la procedura concernente l'erogazione dei contributi fissata dalla precedente normativa distinguendo, anzitutto, tra azioni di cui all'art.3, par.2 della decisione CEE 83/516. Azioni ex art.3, paragrafo 1 (corrispondenti ai punti 1 e 2 degli orientamenti di gestione F.S.E.) l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento CEE 2950/83 stabilisce che l'approvazione di una domanda di intervento fse comporta, alla data prevista dall'operatore per l'inizio delle attivita' il versamento automatico da parte della commissione CEE del 50% del contributo concesso. Ove tale data e' precedente a quella di adozione della decisione CEE di approvazione, il versamento dell'anticipo viene effettuato immediatamente dopo la decisione stessa. In ogni caso non va inoltrata domanda alcuna per l'accreditamento dell'anticipo di cui trattasi. Il residuo 50% del contributo concesso viene erogato, ai sensi del paragrafo 4 del sopracitato art.5, a seguito di presentazione da parte dell'operatore interessato di apposita richiesta di saldo, corredata da dettagliata relazione tecnicofinanziaria e certificata dallo Stato membro per quanto concerne l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni nella stessa contenute. Con decisione 83/673 del 22 dicembre 1983, che si allega in fotocopia alla presente ed alla quale si fa esplicito rinvio, la commissione CEE ha definito le modalita' di attuazione delle predette norme regolamentari di gestione, stabilendo per quanto concerne i pagamenti che:

  • Le richieste di saldo devono essere introdotte in tre esemplari mediante il formulario allegato 2 della decisione in esame, debitamente compilato in ogni sua parte e dattiloscritto;
  • Tali richieste devono pervenire ai servizi comunitari da parte degli Stati membri entro dieci mesi dalla data della fine dell'azione (ovviamente quale risulta dalla decisione CEE di approvazione), pena l'esclusione del pagamento del contributo;
  • Se lo Stato membro richiede la sospensione del pagamento di un anticipo (art.5, paragrafo 3 del regolamento 2950/83), il contributo concesso viene corrisposto all'operatore in un'unica soluzione al momento del pagamento del saldo.

Azioni ex art. 3 paragrafo 2 (corrispondenti al punto 3 degliorientamenti di gestione del fse)

Trattasi di operazioni specifiche a carattere innovatore e sperimentale (ex progetti pilota) che si inquadrano nell'ambito di un'azione comunitaria decisa dal consiglio CEE in materia di occupazione e formazione professionale e definita in una delle risoluzioni elencate al punto II degli orientamenti di gestione. Per tali azioni l'art.5, paragrafo 2, del regolamento 2950/83 prevede:

  • Il versamento automatico da parte della commissione CEE di un primo anticipo del 30% del contributo concesso, anche se trattasi di azioni pluriennali, alla data fissata dall'operatore per l'inizio delle attivita'. Nel caso in cui tale data e' antecedente a quella di adozione della decisione CEE di approvazione, il versamento dell'anticipo sara' disposto immediatamente dopo la decisione stessa;
  • La corresponsione di un secondo anticipo, fino a concorrenza di un ulteriore 30% del contributo concesso, dietro presentazione di apposita richiesta redatta mediante il formulario allegato 3 della decisione 83/673 con l'attestazione dello Stato membro (per l'Italia la Regione competente) che meta' dell'azione e' stata realizzata alle condizioni fissate nella decisione CEE di approvazione.

Procedura nazionale

Al fine di dare esatto adempimento alla sopra richiamata normativa comunitaria e quindi assicurare il buon esito delle domande di contributo attraverso una puntuale osservanza dei termini fissati dalla stessa normativa si impartiscono le istruzioni di cui appresso: le richieste di pagamento del saldo del contributo concesso devono pervenire a questo Ministero (direzione generale oapl divisione II via castelfidardo n. 43) in 4 esemplari, improrogabilmente entro sei mesi dal termine dell'azione fissato nella decisione CEE di approvazione e debitamente certificate dalla Regione competente. Le richieste in questione dovranno essere redatte esclusivamente sull'apposito formulario adottato con la sopracitata decisione CEE 83/673 che va compilato in ogni sua voce e dattiloscritto. Si fa presente che l'eventuale deprecabile inosservanza del termine di sei mesi fa ritenere esonerato questo Ministero da qualsiasi responsabilita' in ordine all'esclusione del contributo da parte della commissione CEE per il ritardo nella ricezione della richiesta di pagamento. Il predetto termine viene ridotto a quattro mesi dalla fine delle operazioni per le domande di saldo riferite a programmi formativi aziendali ricompresi in progetti quadro Ministeriali, al fine di consentire l'effettuazione dei necessari adempimenti di verifica gestionale. Unicamente per gli enti di diritto pubblico, in relazione alle azioni di portata nazionale o quantomeno pluriregionale per le quali e' stato a suo tempo effettuato il raggruppamento delle relative domande di contributo autorizzate dalle competenti Regioni, e' ammessa la presentazione della domanda di saldo direttamente a questo Ministero. In tali casi, per ovvie ragioni di snellezza amministrativa, lo scrivente si riserva di procedere alla certificazione prescritta dalla normativa comunitaria dopo aver effettuato verifiche per campione rappresentativo alle quali saranno come per il passato associate le Regioni interessate. Allo scopo di consentire l'effettuazione in tempo utile di detti adempimenti, la domanda di saldo degli enti pubblici dovra' pervenire a questo Ministero entro e non oltre quattro mesi dal termine delle azioni beneficiarie del contributo. Si rammenta che a ciascuna domanda di contributo approvata dalla commissione CEE deve corrispondere una domanda di pagamento di saldo e che, se l'azione concerne piu' Regioni o zone, i dati richiesti ai punti da 12 a 17 del formulario comunitario debbono essere forniti globalmente ed anche su foglio separato allegato al medesimo formulario per ciascuna Regione o zona.

Restituzione contributi del F.S.E.

Ove si verifichi la inutilizzazione, in tutto o in parte, del contributo erogato dal F.S.E., dovra' procedersi tempestivamente alla restituzione degli importi ricevuti effettuandone il versamento a favore della:

  • Commissione delle comunita' europee rue de la loi, 200 1049 bruxelles sul conto n. 26952/018 presso la cassa di risparmio delle province lombarde via monte di pieta', 8 Milano.

L'operatore interessato dovra' avere cura di indicare nel bollettino di versamento quanto segue:

  • N. Della decisione di approvazione;
  • N. Del fascicolo F.S.E.
  • Somma versata a titolo di rimborso;
  • Somma versata a titolo di interessi (se del caso);
  • Motivo della restituzione.

Copia del versamento dovra' essere inviata alla direzione del F.S.E. A bruxelles (all'attenzione del sig. Loeffler) e a questo Ministero via castelfidardo n. 43 Roma. Le Regioni in indirizzo sono pregate di notificare, con la massima tempestivita', la presente circolare a tutti gli organismi interessati operanti nel territorio di competenza.

Azioni sul documento