Legge regionale 24 Febbraio 1988, n. 2
Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 01/02/1988 |
| Regione | Calabria |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo I - finalita' organi e modalita' di gestione
Art. 1 - Finalita'
1 .
La Regione Calabria in attuazione dei principi del proprio statuto promuove interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile garantendo il principio delle pari opportunita' tra l'uomo e donna nell'accesso del lavoro.
Art. 2 - Organi di gestione e di coordinamento
1 .
Presso l'Assessorato al lavoro e' costituito un nucleo di valutazione con i seguenti compiti:
- Accertare le compatibilita' e conformita' dei progetti agli indirizzi e criteri generali definiti dal Consiglio Regionale;
- Valutare la validita' dei progetti sulla base delle analisi di mercato;
- Predisporre i piani da ammettere a contributo;
- Fornire chiarimenti ed assistenza per la predisposizione ed attuazione dei progetti.
2 .
Il nucleo di valutazione e' presieduto dall'Assessore al lavoro o suo delegato ed e' composto da tre esperti e tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della minoranza. Svolge funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato al lavoro.
3 .
Ai sensi della Legge regionale n. 11/87 presso l'Assessorato al lavoro si provvedera' alla istituzione delle strutture organizzative necessarie per l'espletamento delle funzioni relative alla gestione della presente legge.
Art. 3 - Criteri di carattere generale
1 .
Il Consiglio regionale approva annualmente, su proposta della Giunta regionale, con la legge di bilancio, un "programma per la promozione di nuova occupazione tra i giovani" con il quale vengono definiti gli indirizzi generali, i criteri per la ammissione ai contributi, le priorita' per l'esame e l'accoglimento delle domande di cui alla presente legge.
2 .
Le priorita' devono tener conto:
- Della ubicazione dei progetti nelle zone a piu' alto indice di disoccupazione calcolato con riferimento agli ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali;
- Del riequilibrio delle zone interne marginali ed equa ripartizione delle risorse finanziarie nel territorio regionale;
- Dei progetti che a parita' di condizioni economiche e produttivita' siano presentati da cooperative, societa' e associazioni a prevalente composizione femminile assicurando che l'occupazione femminile complessivamente risulti annualmente almeno del 30 per cento;
- Dei progetti che prevedono l'ampliamento della base occupazionale;
- Del rapporto tra impegni finanziari e sviluppo dell'occupazione;
- Giovani portatori di handicap che trovano difficolta' ad inserirsi nel mercato del lavoro.
3 .
La Giunta regionale, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.
Art. 4 - Procedure
1 .
Le domande tese ad ottenere i benefici della presente legge devono essere inoltrate entro il mese di ottobre di ciascun anno solare all'Assessorato competente per settore, che le trasmettera' con parere di conformita' alla programmazione del proprio settore, al nucleo di valutazione, entro 15 giorni dal ricevimento.
2 .
Il nucleo di valutazione definita entro i trenta giorni successivi, la relativa istruttoria, formula piani trimestrali da sottoporre, su proposta dell'Assessore al lavoro e acquisito il parere della competente commissione consiliare, alla approvazione della Giunta regionale. Il parere della commissione si intende acquisito se non espresso entro i trenta giorni dal ricevimento del piano.
Art. 5 - Vigilanza e controllo
1 .
Ai fini della verifica periodica dell'iter attuativo degli interventi e dei progetti finanziati ai sensi della presente legge, l'Assessore al lavoro puo' avvalersi:
- Delle strutture organizzative regionali competenti;
- Degli enti strumentali regionali;
- Del nucleo di valutazione;
- Dei competenti organi rappresentativi degli enti locali e delle Comunita' Montane.
2 .
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro dispone la cessazione o la revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:
- Quando risulti che non siano stati rispettati i tempi di esecuzione dell'iniziativa previsti nell'atto di concessione, fatte salve le cause di forza maggiore;
- Quando vengono accertate gravi irregolarita' nella contabilizzazione della spesa;
- Quando risulti accertato che l'iniziativa non e' attuata secondo gli schemi organizzativi del progetto, con particolare riferimento al rapporto costibenefici.
3 .
La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
Art. 6 - Osservatorio
1 .
Per favorire gli interventi di cui alla presente legge, la Regione si potra' avvalere delle strutture statali preposte alla gestione e alla osservazione del mercato del lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 8 della legge 27 febbraio 1987, n. 56 e dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, previsto dall'art. 37 della Legge regionale n. 18 del 1985.
2 .
Per particolari attivita' di promozione e assistenza tecnica, l'osservatorio potra' stipulare apposite convenzioni con gli enti di cui all' art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 .
3 .
Per le attivita' di orientamento professionale ci si avvarra' dell'ufficio di orientamento, di cui all'art. 45 della legge n. 18 del 1985 e saranno stipulate convenzioni con le universita' e i centri di ricerca.
Art. 7 - Fondo per l'occupazione giovanile
1 .
Nel bilancio della Regione Calabria e' costituito un "fondo regionale per l'occupazione giovanile" alimentato anche dalla riserva fino al 10 per cento dei capitoli di spesa dei settori di cui all' art. 9 da fissare con legge di bilancio.
2 .
A tale fondo confluiscono pure i finanziamenti derivanti dalle leggi statali nell'ambito delle finalita' volute dalle stesse e fondi provenienti dall'intervento straordinario o comunitario purche' il contributo finale non superi il 75 per cento della spesa globale.
Titolo II - destinatari settori di intervento
Art. 8 - Destinatari
1 .
Destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono:
- Cooperative, societa', associazioni di giovani disoccupati di eta' compresa prevalentemente tra i 18 e 29 anni;
- Giovani diplomati di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e giovani laureati di eta' non superiore ai 35 anni che promuovono iniziative di lavoro autonomo in forma associata;
- Imprese interessate a contratti di formazione e lavoro e aziende artigiane che assumano giovani in qualita' di apprendisti;
- Enti locali che si avvalgano, mediante convenzione di cooperative giovanili per progetti di valorizzazione dell'ambiente e di salvaguardia del territorio.
2 .
I giovani destinatari degli interventi di cui alla presente legge devono essere iscritti nelle liste di collocamento e non possono fare piu' parte di una cooperativa, societa' o associazione e comunque cumulare i benefici previsti dalla legge.
3 .
I contributi relativi ai soggetti di cui alla lettera a) non sono cumulabili con i benefici previsti allo stesso titolo dalla normativa nazionale vigente ed in particolare con quelli previsti dalla legge n. 44/86.
Art. 9 - Settore d'intervento
1 .
I settori di intervento sono:
- Agricoltura, foreste, caccia e pesca;
- Turismo, agriturismo e tempo libero;
- Artigianato;
- Progetti integrati nei settori di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo;
- Servizi alle imprese nei settori di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo;
- Valorizzazione dei beni ambientali;
- Gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali;
- Valorizzazione, manutenzione e fruizione dei beni culturali;
- Salvaguardia del territorio.
Titolo III - cooperazione societa' associazioni
Art. 10; - Entita' dei contributi
1 .
Per l'attuazione dei progetti presentati dai soggetti di cui all' art. 8 punti a) e b) la misura dei contributi e' fissata: spese di investimento nella misura del 75 per cento in conto capitale fino all'importo di 500 milioni a prescindere dal costo globale del progetto.
2 .
Gestione e funzionamento: sono erogati contributi da 30 a 60 milioni per il primo anno, da 20 a 45 milioni per il secondo anno, da 15 a 35 milioni per il terzo anno per le richieste avanzate da cooperative. Per le richieste avanzate da associazioni e da societa' sono erogati contributi da 5 a 20 milioni per il primo anno, da 4 a 16 milioni per il secondo anno, da 3 a 12 milioni per il terzo anno. Tali contributi vengono erogati in due rate semestrali.
3 .
La Regione concede un ulteriore contributo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o gia' sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto.
4 .
Sono considerate spese generali di avviamento quelle relative a:
- La Costituzione della cooperativa, societa' o associazione;
- Predisposizione del progetto;
- Eventuale acquisto di materie prime o altre spese necessarie all'avviamento.
5 .
Tale contributo non puo' superare il tetto massimo di 50 milioni e viene erogato ad approvazione del progetto.
Art. 11; - Modalita' di erogazione
1 .
La prima rata del contributo di cui all'articolo precedente e' erogata secondo le modalita' stabilite dal Consiglio regionale con deliberazione di concessione.
2 .
L'erogazione delle rate successive e' effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa dimostrazione da parte delle cooperative, societa' e associazioni degli stati di avanzamento o dell'attuazione del progetto.
3 .
Eventuali modifiche ai progetti approvati devono essere comunicate al nucleo di valutazione, e ove rilevanti, preventivamente autorizzate con deliberazione della Giunta regionale su apposita domanda delle cooperative, associazioni o societa' interessate.
4 .
I contributi sono concessi per un solo progetto.
5 .
I contributi vengono assegnati alle cooperative, societa' e associazioni i cui soci siano direttamente e produttivamente impegnati nelle attivita' lavorative di cui al progetto ammesso al finanziamento.
6 .
Per l'ammissione al finanziamento oltre ai requisiti previsti all' art. 8 della presente legge, i soggetti di cui al punto a) e b) del succitato articolo devono presentare la seguente documentazione:
- Estratto libro soci;
- Atto costitutivo e statuto omologato e trascritto;
- Certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria commerciale del tribunale in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;
- Dichiarazione dell'ufficio di collocamento attestante lo stato di disoccupazione dei soci all'atto di Costituzione della cooperativa, societa' e associazione; o dichiarazione di atto di notorieta' attestante lo stato di disoccupazione per i giovani di cui all'articolo 8 della presente legge;
- Obiettivi socioeconomici produttivi ed occupazionali che si intendono perseguire;
- Piano tecnico finanziario che individui le caratteristiche e l'ammontare dell'investimento;
- Spazi di mercato che si intendono coprire;
- Eventuale progetto formativo dei giovani, connesso al programma da inserire nei piani regionali della formazione professionale.
Titolo IV - imprese interessate a contratti di formazione e lavoro aziende artigiane che assumono giovani in qualita' di apprendisti borse di studio
Art. 12; - Contributi di formazione e lavoro
1 .
Per ogni lavoratore di eta' compresa fra i 15 e i 29 anni assunto con contratto di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e ad incremento dei livelli occupazionali e' concesso ai datori di lavoro, a sostegno degli oneri relativi sulla formazione professionale, un contributo pari al 15 per cento della relativa retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro di categoria.
2 .
Tale contributo e' elevato al 30 per cento nel caso in cui il datore di lavoro converta il rapporto a tempo indeterminato il contratto di formazione e lavoro, con un ulteriore incremento del 5 per cento per i giovani in possesso di attestato di qualifica o diploma conseguiti in corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o presso istituti professionali di stato.
3 .
Ai fini della verifica dell'incremento dei livelli occupazionali e' considerato l'organico dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (compresi i dipendenti in cassa integrazione guadagni) al momento della richiesta del contratto di formazione e lavoro.
4 .
I contributi di cui al primo e secondo comma sono, altresi', erogati alle stesse condizioni di cui al precedente terzo comma, per l'assunzione con contratti di formazione lavoro di giovani diplomati o laureati, ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed espressamente autorizzato a termine di legge.
5 .
I contributi di cui ai commi precedenti vanno cumulati ai sensi dell'art. 5 della legge n. 113/1986.
Art. 13; - Contratti di apprendistato
1 .
Ai datori di lavoro artigiani che assumono, in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, giovani tra i 15 e i 29 anni in qualita' di apprendisti, e' concesso in contributo di lire 200.000 per ogni mensilita' di retribuzione ad essi corrisposta.
2 .
Il contributo e' ridotto a lire 150.000 ed a lire 100.000 rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di svolgimento del rapporto di apprendistato. Tali contributi sono maggiorati di 1/3 nel caso in cui, terminato il periodo di apprendistato l'azienda assuma l'apprendista qualificato a tempo indeterminato.
3 .
I contributi che ciascun datore di lavoro artigiano puo' ricevere su richiesta ed in applicazione del comma precedente, non devono comunque superare l'importo mensile di lire 1.000.000.
4 .
Non possono piu' accedere al contributo di cui al primo comma i datori di lavoro artigiani che, al termine del periodo di apprendistato e comunque entro 2 anni dal predetto termine, abbiano licenziato piu' del 50 per cento, senza giustificato motivo, degli apprendisti per i quali sia stato concesso il contributo previsto nel presente articolo.
Art. 14; - Convenzioni per borse di studio
1 .
La Regione Calabria nel rispetto dell' art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e degli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, al fine di promuovere ed incentivare la specializzazione di giovani laureati nelle nuove professioni, stipula convenzioni con le universita' calabresi e nazionali per l'istituzione di borse di studio.
2 .
Le convenzioni saranno disciplinate con apposita Legge regionale.
Titolo V - interventi dei comuni e delle comunita' montane
Art. 15; - Contributi ad enti locali
1 .
I comuni che mediante convenzione si avvalgono di cooperative di giovani per interventi nei settori di cui all' art. 9 , punti 6, 7, 8 e 9 della presente legge, possono beneficiare di contributi nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa a finanziamento.
2 .
Per accedere ai finanziamenti di cui al comma precedente i comuni sono tenuti a presentare progetti specifici che indichino gli obiettivi, l'impegno finanziario e gli effetti occupazionali derivanti dall'attivita' programmata.
3 .
I progetti devono essere inoltrati allo Assessorato al lavoro entro il 28 febbraio di ciascun anno.
4 .
I piani annuali saranno approvati dal Consiglio regionale contestualmente all'approvazione della legge di bilancio.
Art. 16; - Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in opere e servizi di pubblica utilita'
1 .
Al fine di consentire interventi eccezionali nei casi in cui si presenta piu' grave la situazione occupazionale in particolare giovanile, avuto riguardo alle competenze di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 in materia di cantieri di lavoro, la Regione finanzia i progetti predisposti dai comuni singoli o associati e dalle Comunita' Montane per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati in prevalenza giovani nella realizzazione di opere e servizi di pubblica utilita', nel rispetto delle norme sul collocamento.
2 .
Gli enti interessati devono presentare richiesta di finanziamento corredata dal progetto approvato dai rispettivi organi consiliari contenente:
- Una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravita' e le caratteristiche della crisi occupazionale, in particolare giovanile nell'area territoriale di competenza dell'ente proponente;
- La descrizione analitica delle opere e/o servizi che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnicoprogettuali e della dichiarazione di pubblica utilita' rilasciata dall'autorita' competente;
- Le modalita' organizzative dell'attivita' lavorativa che dovra' svolgersi sotto la guida ed il controllo di personale tecnico dell'ente promotore o, comunque di persona incaricata dall'ente sulla base di specifiche attitudini professionali;
- Il numero dei disoccupati da utilizzare, comunque non inferiore a 10, e le loro caratteristiche;
- La durata del progetto, non inferiore a mesi 2 e non superiore a mesi 6, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate previste;
- La durata della prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore, che puo' comprendere anche momenti formativi;
- Gli oneri finanziari comprendenti le spese di funzionamento ed organizzazione, assegni ai lavoratori interessati oneri previdenziali ed assicurativi;
- Le fonti di finanziamento previste;
- La conferma dell'avvenuta acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, ove richiesti.
3 .
L'importo dell'assegno giornaliero da corrispondere ai lavoratori impiegati nei progetti, di cui dal presente articolo e' stabilito in lire 30 mila lorde. Detto importo grava per il 70 per cento sul bilancio regionale e per il 30 per cento sul bilancio dell'ente proponente.
4 .
La individuazione dell'avviamento dei lavoratori disoccupati deve aver luogo secondo le norme vigenti in materia di collocamento.
5 .
La partecipazione dei lavoratori ai progetti e' volontaria e non costituisce titolo per l'assunzione negli enti promotori pubblici o privati. Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, la iscrizione al collocamento.
6 .
La Giunta regionale sulla base dei progetti presentati, tenuto conto dei livelli di disoccupazione predispone un piano di riparto tra gli enti interessati, tenendo presente che l'intervento finanziario regionale e' limitato alla quota parte dell'assegno giornaliero e degli oneri sociali previsti per i disoccupati.
7 .
Il piano e' approvato dal Consiglio Regionale.
8 .
Gli oneri di cui agli interventi del presente articolo gravano sul bilancio regionale relativamente al capitolo "sollievo alla disoccupazione".
Art. 17; - Norma finanziaria
1 .
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'erogazione di contributi a progetti presentati da cooperative, societa' ed associazioni si fa fronte: con il fondo di 4 miliardi appositamente stanziati sul capitolo denominato nterventi straordinari per favorire l'occupazione giovanile" dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 per le spese correnti di gestione, funzionamento e avviamento delle cooperative, societa' ed associazioni di cui ai commi secondo e terzo dell' art. 10 della presente legge; con i fondi derivanti dalla quota di riserva del 10 per cento dei capitoli di spesa previsti anno per anno dalla legge di bilancio, nell'ambito dei settori di cui all' art. 9 e nel rispetto delle stesse finalita' dei finanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nel bilancio regionale, con la legge di approvazione del bilancio 1988 e con l'apposita Legge Finanziaria che l'accompagna, verranno istituiti nuovi capitoli per le spese di investimento di cui al primo comma dell'articolo 10 della presente legge denominati:
- "fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore agricoltura, foreste, caccia e pesca (art. 9, n. 1 e art. 10, primo comma)";
- "fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore turismo, agriturismo e tempo libero (art. 9, n. 2 e art. 10, primo comma)";
- "fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore artigiano (art. 9, n. 3 e art. 10, primo comma)";
- "fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore valorizzazione dei beni ambientali (art. 9, n. 6 e art. 10, primo comma)";
- "fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore della gestione e manutenzione (art. 9, n. 7 e art. 10, primo comma)";
- "fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore della salvaguardia del territorio (art. 9, n. 9 e art. 10, primo comma)".
2 .
La quantificazione dei capitoli relativi ai vari fondi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), sara' definita con la legge di bilancio 1988 e con l'apposita Legge Finanziaria che l'accompagna nel dovuto rispetto delle norme di contabilita' statali e regionali.
3 .
I suddetti contributi non sono cumulabili con le agevolazioni finanziarie previste allo stesso titolo dalla normativa nazionale vigente ed in particolare con quelli previsti dalla legge n. 44/1986.
Art. 18; - Norma transitoria
1 .
Per il primo anno di applicazione della presente legge le domande per l'accesso agli interventi devono pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19; - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.





