Circolare Ministeriale 31 Maggio 1986, n. 22
Circolari del ministero del lavoro e della previdenza sociale
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 0 31/05/1986 |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Stato - Circolare ministeriale
L'art.36, secondo comma, del D.P.R. 24/7/77, n. 616 concernente il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni, recita testualmente che "resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa alla assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi dalle Regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro". L'art.18 lettera h) prima parte della legge 12/12/78, n. 845 conferma quanto gia' regolamentato dal citato art.36 del d.p.r. N.616/1977 circa la competenza dello stato in ordine al finanziamento e all'assistenza tecnica delle iniziative di formazione professionale nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro. Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi nei territori di cui all'art.1 del t.u. Approvato con d.p.r. 6/3/78 numero 218 (Mezzogiorno) l'art.26 della stessa legge n. 845/78 assicura particolari entrate al bilancio dello stato di somme derivanti dal contributo integrativo dovuto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, proprio perche' il rilevante squilibrio fra domanda ed offerta di lavoro nelle zone del Mezzogiorno puo' essere fronteggiato con congrui impegni finanziari. I due predetti interventi (assistenza tecnica e finanziamento) saranno adottati dallo scrivente Ministero a favore della Regione tenendo conto che: 1)la titolarieta' del progetto e la sua esecuzione sono sempre della Regione medesima; 2) l'assistenza tecnica dello stato si esplichera' tenendo conto degli elementi risultanti da progetti e previe intese con la Regione proponente per le opportune integrazioni atte a garantire il buon fine dell'attivita' programmata. Per quanto riguarda il disposto legislativo secondo cui i progetti vanno eseguiti dalle Regioni vale la regolamentazione dell'art.5 della stessa legge n. 845/78 che prevede sia la diretta attuazione dei programmi da parte delle strutture pubbliche regionali e sia mediante convenzioni stipulate tra Regioni e gli enti descritti alla lettera b) dello stesso art.5, tra i quali sono indicate anche imprese o enti privati. La Regione che intenda assumere iniziative di eseguire un progetto speciale predispone un programma formativo redatto con tutti gli elementi richiesti dalla presente circolare e lo invia alla direzione generale orientamento. Addestramento professionale lavoratori, divisione V via castelfidardo n. 43 Roma. In particolare i progetti dovranno rispettare la condizione fissata dalla legge n. 845/78 del "rilevante squilibrio locale di manodopera"; dovranno essere nella misura massima possibile compatibili con la normativa del Fondo Sociale Europeo e riguardare prioritariamente le "nazioni" maggiormente coerenti con la politica del lavoro nazionale. I prodotti possono riguardare anche azioni straordinarie di riqualificazione e aggiornamento dei formatori. A tali fini si precisa quanto segue:
- Individuazione dei casi di rilevante squilibrio di manodopera possono darsi due circostanze:
Nel primo caso vale la sussistenza di richieste o di fabbisogni prevedibili di manodopera qualificata in aree professionali ben individuate sia a livello territoriale che a livello aziendale, non soddisfacibili dalla Regione con le proprie attivita' ordinarie. Nel secondo caso l'iniziativa proposta potra' avere luogo o in aree, anche subregionali, nelle quali si siano verificati eventi particolari e significativi di turbamento del mercato del lavoro o nelle aree ad alto tasso di disoccupazione rispetto alla media del Mezzogiorno, secondo i dati fornti dall'osservatorio del mercato del lavoro del Ministero, o, in assenza, dall'istat. Concorso del Fondo Sociale Europeo in attuazione della normativa contenuta nell'art.5 del d.l.26/11/81, n. 677 (g.u. Del 28/11/81, n. 328), convertito in legge 26/1/82, n. 11 (g.u. Del 27/1/82, n. 25) si ritiene di dover inoltrare, ogni volta che cio' sia possibile, tali progetti per l'ottenimento del contributo a carico del F.S.E. E a tale fine i relativi adempimenti dovranno, come noto, rispettare le scadenze fissate. Di conseguenza occorre che l'attivita' programmata sia rivolta principalmente a progetti compatibili con gli orientamenti di gestione del f.s.e. Per consentire, quindi, che i progetti siano inoltrati nelle scadenze fissate della CEE, gli stessi dovranno essere presentati per le richieste al Ministero del Lavoro entro il 30 giugno dell'anno precedente la effettuazione dell'attivita' formativa. Comunque sara' cura dello scrivente Ministero presentare al F.S.E. I progetti in questione che pur conservando la titolarita' ed eseguibilita' delle Regioni interessate dovranno essere raggruppati al fine di poter seguire la specificita' dell'operazione in sede comunitaria e per garantire le erogazioni finanziarie necessarie. I dati esposti nei modelli f.s.e. Sono altrettanto utili ai fini del contributo integrativo di cui all'art.26 della legge 845/78. E' tuttavia richiesta l'utilizzazione di fogli intercalari per quanto attiene ai dati specifici ed alle informazioni necessarie per meglio illustrare la "specialita' dei progetti formativi". Va comunque e sempre indicato il costo ora/allievo al netto dell'eventuale relativo reddito. Tenendo conto inoltre che la normativa comunitaria attualmente vigente in materia di azioni prioritarie per giovani, stabilisce il limite di eta' a 25 anni, si ritiene opportuno far presente che a completamento dei progetti riferiti ai suddetti giovani, predisposti secondo le modalita' necessarie per ottenere il contributo del F.S.E. Possono essere approntati con gli stessi contenuti, separati progetti per giovani di eta' compresa tra i 25 e i 30 anni. Per questi ultimi progetti e per quelli che, pur rispettando i criteri fissati nella presente circolare, non fossero eligibili o prioritari per l'ammissione al F.S.E., sara' cura dello scrivente Ministero provvedere all'esame ed eventuale relativo finanziamento ex art.26 della legge 845/78. I tipi di azione sono classificabili nelle seguenti sei categorie:
- Azioni intese a favorire il tasso di natalita' delle imprese, ad esempio:
- Azioni di formazione professionale avanzate per l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani o la riqualificazione degli adulti:
- Gestione processi di mobilita' riconversione cassintegrati, aiuti collegati alla legge marcorade michelis 27/2/85, n. 49 G.U. N.55/85; corsi di formazione per facilitare l'effettiva mobilita'; lavori di pubblica utilita' per lavori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni.
- Intervento coordinato in piani straordinari preparazione giovani per progetti di valorizzazione beni culturali articolo 15 della Legge Finanziaria 1986 e nuovi progetti ambientali o ecologici; interventi finalizzati anche alla realizzazione di infrastrutture tecniche di servizio a tali piani;
- Intervento coordinato in piani straordinari preparazione giovani per progetti di valorizzazione beni culturali articolo 15 della Legge Finanziaria 1986 e nuovi progetti ambientali o ecologici; interventi finalizzati anche alla realizzazione di infrastrutture tecniche di servizio a tali piani; l'utilizzazione previa specifica informativa ad hoc dei formatori regionali da avviare al settore "orientamento", curando che solo due o tre portatori siano seguiti da ciascun formatore nella specialita' professionale di provenienza formazione personalizzata;
- Intervento coordinato in piani straordinari preparazione giovani per progetti di valorizzazione beni culturali articolo 15 della Legge Finanziaria 1986 e nuovi progetti ambientali o ecologici; interventi finalizzati anche alla realizzazione di infrastrutture tecniche di servizio a tali piani; l'utilizzazione previa specifica informativa ad hoc dei formatori regionali da avviare al settore "orientamento", curando che solo due o tre portatori siano seguiti da ciascun formatore nella specialita' professionale di provenienza formazione personalizzata; per l'occupazione femminile.
4) formazione dei formatori le Regioni che intendano promuovere, d'intesa con terzi, attivita' rivolte alla formazione dei formatori dovranno tener conto fermi restando gli altri elementi richiesti dalla presente circolare della normativa di estrazione contrattuale attualmente vigente in materia con particolare riferimento al trattamento economico del poersonale con regolare rapporto di lavoro ad esempio: art.18 c.c.n. L. Sulla formazione professionale del 21 giugno 1984, c.c.n. L. Metalmeccanici per i formatori ancifap ecc.... I relativi progetti dovranno essere corredati da una dettagliata relazione tecnicoamministrativa nonche' da un preventivo analitico contenente, oltre la specifica delle ore corso e delle ore allievo, anche i costi previsti per le singole voci di spesa tenendo presente che la successiva documentazione guistificativa dovra' essere improntata a criteri altrettanto analitici. Infine, le richieste di che trattasi dovranno essere trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, direzione generale o.a.p.l. Divisione IV , via castelfidardo n. 43 Roma.





