Legge regionale 22 giugno 1989, n. 18
Modifiche alla legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, concernente: interventi nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 22/06/1989 |
| Regione | Veneto |
thesaurus: Politiche sociali:Immigrazione
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
"art. 1 finalita'. La Regione Veneto opera per rimuovere le cause dell'emigrazione e per sviluppare le relazioni con le comunita' di discendenza veneta all'estero, promuovendo, in armonia con le iniziative dello stato e anche in coordinamento con le altre Regioni;a) forme di partecipazione, di solidarieta' e di tutela dei lavoratori emigrati, rimpatriati e stagionali e delle loro famiglie; b) iniziative e attivita' sociali e culturali dirette a conservare e tutelare fra gli emigrati e loro discendenti il valore dell'identita' della terra di origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con il Veneto;c) interventi per agevolare l'inserimento nelle attivita' produttive e la soluzione dei problemi economici, sociali e culturali degli emigrati che rimpatriano e delle loro famiglie;d) iniziative per il superamento delle difficolta' specifiche inerenti la condizione degli stranieri immigrati.";^ art. 2. 1. L' articolo 2 della Legge regionale del 19 giugno 1984, n. 28 , e' cosi' sostituito: "art. 2 destinatari degli interventi. Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a mesi sei. Sono altresi' considerati emigrati, purche' residenti all'estero, i familiari a carico, di chi abbia acquisito tale qualifica, il coniuge superstite e gli orfani minorenni, fino al compimento della maggiore eta'. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorita' consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorita' o enti previdenziali stranieri o Italiani. Non sono considerati emigrati i dipendenti di ruolo dello stato e i dipendenti, di ditte e imprese Italiane distaccati o inviati in missione presso cantieri o fabbriche all'estero. Sono destinatari degli interventi previsti dagli articoli 21, 22, 23, nonche' delle iniziative e attivita' di cui alla lettera b) dell'articolo 1, altresi' i discendenti da famiglie e di emigrati veneti. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per l'ammissione a usufruire dei benefici, previsti dalla presente legge, degli stagionali, cioe' di coloro che lavorano in un paese straniero con un contratto a termine di durata non inferiore a sei mesi. Sono considerati stranieri immigrati coloro che, provenienti da paesi extracomunitari, dimorano nel territorio della Regione per motivi di lavoro o di studio.". Art. 3. 1. L' articolo 4 della Legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , e' cosi' sostituito: "art. 4 consulta regionale per l'emigrazione. E' istituita la consulta regionale per l'emigrazione con sede e operativita' presso la Giunta regionale. La consulta, per la sua operativita', si avvale di appositi uffici e strutture messe a disposizione dalla Giunta regionale e del personale del dipartimento emigrazione e immigrazione della Regione ". Art. 4. 1. L' articolo 5 della Legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , e' cosi' sostituito: "art. 5 composizione della consulta. La consulta e' composta da: ^;a) n. 25 emigrati residenti da almeno tre anni all'estero, scelti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, tra una rosa di nominativi indicati dalle associazioni dell'emigrazione, iscritte nel registro regionale previsto dall'articolo 27, tenendo conto della consistenza della collettivita' degli emigrati nei singoli paesi esteri e dei circoli veneti IV i esistenti;b) n. 1 rappresentante di ciascuna delle associazioni dell'emigrazione iscritte nel registro regionale previsto dall'articolo 27, designato dalle stesse; c) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi una sede nella Regione e operanti nei paesi stranieri, che si occupano dell'assistenza degli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;d) n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai rispettivi organi regionali;e) n. 1 rappresentante delle province del Veneto designato dall'unione regionale;f) n. 3 rappresentanti dei comuni del Veneto, designati dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni d'Italia;g) n. 1 rappresentante delle comunita' ed enti montani del Veneto, designato dalla delegazione regionale dell'unione nazionale comunita' ed enti montani;h) n. 1 rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, designato dal dirigente dello stesso;i) n. 1 rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura del Veneto, designato dalla unione regionale;l) n. 1 rappresentante della direzione generale emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso;m) n. 1 rappresentante del comitato pastorale triveneto per l'emigrazione.^ il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore delegato, il presidente del Consiglio regionale e i membri della commissione consiliare competente partecipano alle riunioni della consulta senza diritto di voto.". Art. 5. 1. Alla fine del secondo comma dell' articolo 9 della Legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , e' aggiunto il seguente punto:"i) redige una relazione consultiva annuale sull'attivita' svolta entro i primi tre mesi dell'anno successivo.". Art. 6. 1. L' articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , e' cosi' sostituito: "art. 17 costruzione, acquisto, restauro dell'alloggio.





