Legge regionale 3 Aprile 1987, n. 22

Criteri per la mobilita' del personale di cui all'art 1 della legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
03/04/1987
Regione Campania

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Criteri per la mobilita' del personale di cui all' art. 1 della Legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984 .

Art. 1

Per la messa a disposizione del personale docente e non docente di cui al primo comma dell' art. 1 della Legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984 , da utilizzare per svolgere attivita' di formazione professionale o per la destinazione ad altre attivita', da espletarsi ai sensi dell' art. 5 della Legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984 , si provvedera' con graduatorie da definirsi nel rispetto dei criteri di cui all'allegato a) della presente legge.

Art. 2

Le graduatorie, articolate per Provincia sono cosi' suddivise: direttori, docenti, responsabili dei servizi generali e di segreteria, collaboratori amministrativi, operatori tecnici e operatori amministrativi, ausiliari dei servizi generali. Il personale di cui al precedente art. 1 e' inserito nella graduatoria corrispondente alla mansione o qualifica svolta alla data di entrata in vigore della Legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984 .

Art. 3

Il personale non utilizzabile per le attivita' formative previste dai piani annuali approvati dal Consiglio regionale e per le attivita' di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1985, n. 9 ; 8 marzo 1985 n. 18 e 16 marzo 1986 n. 10, in attesa dei provvedimenti legislativi di cui all' art. 5 della Legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 , viene utilizzato, con deliberazione, dalla Giunta regionale presso i servizi della Regione sentita la competente commissione consiliare, con la quale deve pronunciarsi entro il termine perentorio di sette giorni. In mancanza il parere si considera favorevole. Il personale di cui al comma precedente, in possesso della abilitazione all'esercizio della professione forense, puo' essere assegnato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, all'avvocatura regionale. Il personale di cui al precedente articolo, comunque utilizzato permane nel ruolo speciale istituito con la Legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984 e dovra', in ogni caso, essere destinato a future attivita' formative.

Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 secondo comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Allegato a

1) titoli

  • Laurea punti 8
  • Diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 6
  • Precedente esperienza di lavoro autonomo o subordinato documentata da almeno 5 anni di versamenti previdenziali prestato in settori omogenei alle materie di insegnamento punti 5
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