Legge regionale 4 Giugno 1988, n. 11
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della regione (legge finanziaria 1988)
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 04/06/1988 |
| Regione | Sardegna |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 87 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
1 .
I contributi per l'apprendistato e in conto occupazione, rispettivamente previsti dal comma secondo dell'articolo 17 e dal comma primo dell' articolo 18 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 , sono entrambi stabiliti, per le assunzioni di personale successive all'entrata in vigore della presente legge, nella misura annua di lire 5.000.000.
2 .
La misura annua del contributo in conto occupazione alle imprese artigiane, qualora il contratto di lavoro di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, gia' prevista dal terzo comma dell' articolo 17 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 , in lire 4.000.000 e' elevata a lire 6.000.000.
3 .
Il comma primo dell' articolo 19 della citata Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e' cosi' sostituito: "sono escluse dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli 17 e 18, le imprese artigiane che abbiano licenziato apprendisti o dipendenti nei sei mesi precedenti alla data di assunzione oggetto della richiesta di contributi, salvo che il licenziamento sia avvenuto per causa prevista dal relativo contratto collettivo di lavoro".
4 .
Nella Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, dopo l'articolo 18 , e' istituito il seguente articolo 18 bis: "l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto occupazione alle imprese sia individuali che societarie, cooperative o consortili, aventi sede legale in Sardegna ed operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, per le assunzioni di giovani di eta' compresa tra i 18 e 35 anni, da esse effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I contributi sono concessi in costanza di rapporto di lavoro per la durata di un triennio ed il loro ammontare, per ogni unita' lavorativa assunta, e' quello fissato per le imprese artigiane dal primo comma dell'articolo 18 della presente legge e successive modificazioni ed integrazioni. Sono escluse dalle provvidenze di cui al presente articolo le imprese che abbiano licenziato propri dipendenti nei sei mesi precedenti la data di assunzione oggetto della richiesta di contributo, salvo che il licenziamento sia avvenuto per causa prevista dal relativo contratto collettivo di lavoro. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in lire 1.500.000.000 annue (cap. 07047/01)".
5 .
Alla stessa Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma: "le provvidenze di cui al primo comma sono altresi' concesse nel settore dell'acquacoltura aziendale ad altra produttivita' e specializzazione tecnica non comprese e non complementari al normale esercizio dell'attivita' agricola";
- Il primo comma dell'articolo 26 e' aggiunto il seguente alinea: "per il settore dell'acquacoltura aziendale ad alta produttivita' e specializzazione tecnica di cui all'articolo 2 dell'Assessorato della difesa dell'ambiente".
capo VI
progetti finalizzati all'occupazione
Art. 92 - Progetti speciali
1 .
E' autorizzata, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, la spesa di lire 160.000.000.000 per l'attuazione di un programma di progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione.
2 .
Il programma degli interventi si articola per settori e per aree territoriali, in rapporto al tasso di disoccupazione rilevata su base istat al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dello intervento.
3 .
Tali progetti sono attuati dall'amministrazione regionale preferibilmente mediante convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati.
4 .
Gli stessi progetti sono caratterizzati, nell'ambito delle politiche di sviluppo, da azioni tese a massimizzare le ricadute occupazionali; possono prevedere, per ampliarne la portata, l'utilizzo coordinato di risorse regionali, statali e comunitarie.
5 .
Tali progetti devono prevedere l'utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri:
- Una quota non inferiore all'80 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- Una quota non superiore al 15 per cento per la dotazione delle attrezzature;
- Una quota non superiore al 5 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.
6 .
Gli interventi specificati e coordinati in un programma predisposto dalla amministrazione regionale riguardano le seguenti azioni:
- Impianto, cura, risanamento, vigilanza e riCostituzione di compendi boschivi; recupero di aree degradate a valorizzazione delle terre pubbliche;
- Cura, risanamento, ripristino e sistemazione dei litorali e attivazione di strutture di servizio;
- Servizi urbani, risanamento e riqualificazione di ambiti territoriali compromessi da inquinamento o da degrado ambientale;
- Attivazione di servizi sociali, sanitari e culturali principalmente rivolti all'integrazione delle attivita' scolastiche, all'affermazione dei valori della identita', all'attivita' di prevenzione, all'inserimento di soggetti portatori di handicap o emarginati sociali, alla tutela degli anziani con particolare riguardo ai soggetti non autosufficienti;
- Censimento e catalogazione di beni pubblici, riordino delle procedure di gestione;
- Censimento, catalogazione, restauro, manutenzione, ammodernamento funzionale di beni culturali e librari;
- Progetti speciali di formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale, direttamente finalizzati all'inserimento nel contesto produttivo, attraverso preliminare intesa col sistema produttivo;
- Progetti finalizzati all'acquisizione di conoscenze e loro elaborazione economica, quale supporto alla delineazione di piu' organici interventi di indirizzo degli investimenti e della produzione industriale, artigiana, agricola e commerciale.
7 .
L'avviamento ed il rapporto di lavoro sono regolati dalla legislazione vigente; lo stesso rapporto di lavoro e' a termine ed e' correlato alla natura ed alla durata del progetto; puo' essere a tempo pieno o parziale.
8 .
Per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi di categoria del settore privato applicabili in via diretta o analogica per i profili professionali similari.
9 .
Il programma di cui al primo comma specifica gli interventi relativi alle azioni indicate nel sesto comma, le aree territoriali interessate, le categorie dei soggetti attuatori e i mezzi finanziari da impegnare.
10 .
Il programma e' approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della giunta, sentite le forze sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
11 .
A tal fine, i soggetti interessati, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono presentare alla Giunta regionale proposte utili alla predisposizione ed all'attuazione del programma.
12 .
Sulla base del programma approvato dal consiglio, la Giunta regionale, su proposta del comitato di cui al comma successivo, approva i progetti di intervento e ne delibera il finanziamento e l'affidamento ai soggetti attuatori, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di programmazione economica, le quali devono esprimere il parere in seduta congiunta entro 15 giorni utili.
13 .
I progetti sono attuati dai soggetti destinatari e sono verificati, prima dell'approvazione della Giunta regionale, nella loro rispondenza qualitativa rispetto agli obiettivi previsti, da un comitato interassessoriale presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.
14 .
Il comitato interassessoriale e' integrato, di volta in volta, dagli assessori regionali competenti per le materie oggetto dei progetti.
Art. 93 - Capitoli di spesa per l'attuazione dei progetti speciali
1 .
Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 92 sono istituiti nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1988 i seguenti capitoli di spesa con gli stanziamenti a fianco degli stessi indicati: capitolo 05016 interventi per i compendi boschivi ed il recupero di aree degradate (art. 92, lett. A) della presente legge) lire 35.000.000.000 capitolo 06089/03 interventi per la valorizzazione di terre pubbliche (art. 92, lett. A) della presente legge) lire 25.000.000.000 capitolo 07003/06 interventi per i litorali (art. 92, lett. B) della presente legge) lire 25.000.000.000 capitolo 04161/03 interventi per i servizi, il risanamento e la riqualificazione urbana (art. 92, lett. C) della presente legge) lire 15.000.000.000 capitolo 11097 interventi per i servizi ed i beni culturali (art. 92, lett. D) e f) della presente legge) lire 10.000.000.000 capitolo 10076 interventi per i servizi sociali e per gli anziani (art. 92, lett. D) della presente legge) lire 10.000.000.000. Capitolo 12064 interventi di prevenzione sanitaria e di inserimento dei soggetti portatori di handicap nell'attivita' scolastica e lavorativa (art. 92, lett. D) della presente legge) lire 25.000.000.000 capitolo 02178 interventi per i beni pubblici (art. 92, lett. E) della presente legge) lire 5.000.000.000 capitolo 10012 interventi per la formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale (art. 92, lett. G) della presente legge) lire 5.000.000.000 capitolo 03066 studi e ricerche per una organica programmazione degli interventi (art. 92, lett. H) della presente legge) lire 5.000.000.000
2 .
I provvedimenti di impegno sul capitolo 02178 sono assunti dall'Assessore regionale degli affari generali di concerto con gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto dei progetti speciali interessati; analogamente i provvedimenti sul capitolo 03066 sono assunti dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con gli assessori regionali dell'industria, della agricoltura e riforma agropastorale e dell'artigianato, turismo e commercio a seconda delle rispettive competenze nelle materie oggetto dei progetti speciali interessati; i provvedimenti sul capitolo 12064 sono assunti dall'Assessore regionale all'igiene e sanita' di concerto con gli assessori regionali del lavoro e della pubblica istruzione a seconda delle rispettive competenze nelle materie oggetto dei progetti speciali interessati.
3 .
Le spese iscritte in conto dei capitoli 02178, 03066, 10012, 10076 e 12064 del bilancio per l'anno 1988 non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno finanziario successivo.
Art. 94 - Progetti comunali finalizzati all'occupazione
1 .
Lo articolo 87 della Legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 , modificato dalla Legge regionale 4 agosto 1987, n. 34, e' cosi' sostituito: "l'amministrazione regionale, al fine di incentivare l'occupazione, e' autorizzata ad erogare ai comuni che predispongano progetti finalizzati alla realizzazione, riattamento, manutenzione e gestione di opere o attivita' pubbliche o di pubblica utilita' e alla promozione o sostegno di progetti occupazionali connessi al migliore utilizzo delle risorse locali, la somma di lire 100.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 (cap. 10136), tramite il fondo sociale di cui alla Legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 . Le somme di cui al precedente comma sono ripartite ed assegnate ai comuni secondo il seguente criterio:
- 5 per cento in parti uguali;
- 35 per cento sulla base del numero degli abitanti al 31 dicembre 1986;
- 30 per cento sulla base del numero dei disoccupati censiti al 31 dicembre 1986.
La ripartizione viene predisposta dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ed approvata dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I finanziamenti devono essere utilizzati dai comuni, secondo la disciplina del proprio ordinamento e conformemente alle modalita' e finalita' predette, per promuovere iniziative volte ad avviare al lavoro disoccupati residenti nel proprio territorio e possono essere integrati con proprie risorse finanziarie o con altre risorse materiali, sia di natura territoriale che immobiliare, dirette o derivate da altre fonti pubbliche e private. I progetti, approvati dal consiglio comunale, oltre ad individuare i soggetti e le modalita' di attuazione, devono prevedere l'utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri:
- Una quota non inferiore all'80 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- Una quota non superiore al 13 per cento per la dotazione delle attrezzature;
- Una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.
I progetti possono essere attuati dai comuni o da organismi dei quali il Comune e' parte, sia attraverso la forma della partecipazione diretta a consorzi fra soggetti pubblici e privati, sia attraverso forme di convenzionamento con soggetti imprenditoriali affidatari del progetto. L'avviamento ed il rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, sono regolati dalla legislazione vigente; per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria del settore privato applicabili in via diretta od analogica per profili professionali similari. Il rapporto di lavoro puo' essere a tempo pieno o a tempo parziale. Al fine di attivare la procedura di cui all' articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , i progetti sono esaminati dalla commissione regionale o circoscrizionale competente, previo esame con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro anche mediante la stipula delle convenzioni IV i previste. Le convenzioni devono stabilire i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare d'intesa con la Regione eventuali forme di turnazione tra disoccupati le quali non possono essere comunque inferiori a 8 mesi nel caso di assunzioni a tempo pieno o a 12 mesi nel caso di assunzione a tempo parziale. L'amministrazione regionale opera il coordinamento ed effettua i controlli sull'utilizzo delle somme e sulla attuazione dei progetti. La Regione cura, inoltre, le necessarie forme di integrazione e di sostegno dei progetti, sia operando adeguati interventi di assistenza tecnica di valore generali da garantire su scala regionale o territoriale d'area, sia operando i necessari raccordi ed interventi con le attivita' di formazione professionale specificatamente finalizzate. I comuni, entro il 30 settembre di ciascun anno, devono presentare, pena la esclusione dai finanziamenti nelle successive annualita', una relazione sullo stato di attuazione dei lavori secondo il progetto annuale o poliennale approvato; detto termine del 30 settembre si intende definito anche in relazione al primo adempimento gia' fissato al 30 gennaio 1987 relativamente al primo anno di operativita' degli interventi di cui al presente articolo. I comuni che non abbiano proceduto alla totale o parziale utilizzazione dei fondi loro destinati in forza del presente articolo in conto dell'annualita' 1987 possono utilizzare detti stanziamenti in modo conforme alla disciplina di cui ai precedenti punti".
2 .
La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo ammonta a lire 40.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed a lire 100.000.000.000 per l'anno 1990.
3 .
Per il corrente anno 1988, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi quinto, sesto e settimo dell' articolo 87 della Legge regionale 4 agosto 1987, n. 34 , cosi' come sostituito dalla presente legge, i comuni sono autorizzati a mantenere il regime giuridico ed economico previsto dalle disposizioni di cui alla Legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni. La disciplina di cui ai surrichiamati commi entrera' comunque in vigore con l'esercizio finanziario 1989.





