Decreto Ministeriale 8 Maggio 1996, n. 370

Regolamento recante criteri e modalita' per la utilizzazione degli stanziamenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 0
08/05/1996

tipologia: Stato - Circolare ministeriale

Art. 1 - O g g e t t o

1 .

Gli accordi di programma per la ricerca applicata, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modifiche, in legge 29 marzo 1995, n. 95, sono disciplinati dal regolamento recante norme sulle procedure di formazione degli accordi di programma, emanato con Decreto Ministeriale 28 giugno 1995, n. 454, integrato e modificato dalle disposizioni del presente regolamento. Tali accordi riguardano la realizzazione di iniziative in Comune fra imprese, universita' e centri di ricerca pubblici e privati, nel quadro degli interventi volti alla ripresa delle attivita' imprenditoriali, con riferimento a settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca.

2 .

Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce annualmente i predetti settori nel quadro dei compiti di promozione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica previo conforme parere del consiglio nazionale della scienza e della tecnologia; con lo stesso decreto, nell'ambito di ciascun settore, saranno individuati gli enti pubblici di ricerca nazionali ritenuti istituzionalmente competenti, cui affidare la responsabilita' di definire specifici programmi di ricerca. Per ciascun programma gli enti di ricerca dovranno evidenziare la ricaduta tecnologica attesa e l'interesse industriale all'iniziativa.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- il testo dell'art. 3 del d.l. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' il seguente:

"art. 3 (ricerca applicata). - 1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'enea, dell'infn e del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in Comune tra imprese, universita' e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalita' di finanziamento. I criteri e le modalita' per la realizzazione dei predetti accordi, nonche' i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 9 maggio l989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per favorire la piu' ampia interazione tra imprese manifatturiere, le universita' e gli enti di ricerca pubblici e privati possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e societa' consortili, comunque composti, purche' a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.

2-bis. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari per l'attivazione degli accordi di cui al comma 1 nonche' dei contratti inerenti i programmi nazionali di ricerca di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, si avvale delle competenze di esperti tecnico-scientifici scelti nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato InterMinisteriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del fondo speciale per la ricerca applicata nella misura complessiva non superiore all'1 per cento.

3. (omissis).

4. E' abrogato l'art. 18 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697.

5. Fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (cnst) e. Prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

- il d.m. 28 giugno 1995, n. 454, concerne: "regolamento recante norme sulle procedure di formazione degli accordi di programma per la definizione di iniziative di ricerca di Comune interesse con piu' amministrazioni dello stato, universita', enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati, loro applicazione e strumenti amministrativi e contabili".

Art. 2 - C r i t e r i

1 .

Gli enti nazionali di ricerca previsti dall'art. 1 predispogono i programmi di ricerca nell'ambito del settore di competenza assicurando la quota di partecipazione all'iniziativa da parte degli altri soggetti interessati (universita', centri di ricerca pubblici e privati, imprese) sulla base dei seguenti criteri:

  • Adeguatezza scientifica, culturale e tecnica dei proponenti;
  • Contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla realizzazione del programma;
  • Coerenza della partecipazione rispetto agli obiettivi strategici di ricerca applicata ed ai contenuti del programma.

Art. 3 - M o d a l i t a'.

1 .

Le proposte per la conclusione degli accordi sono formulate dagli enti nazionali di ricerca di cui all'art. 1 responsabili di ciascun programma con riferimento alla convenzione che si prevede di stipulare fra i soggetti aderenti all'iniziativa, volta a disciplinare l'oggetto, i tempi, le modalita' di realizzazione del programma, gli obiettivi da conseguire nonche' le risorse finanziarie, umane e strumentali che ciascun partecipante assume l'obbligo di impiegare.

2 .

Dette proposte, corredate dallo studio di fattibilita' del programma e dallo schema della convenzione di cui al comma 1, devono essere presentate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 1, comma 2 del presente regolamento a pena di inammissibilita'.

3 .

Le proposte devono contenere i seguenti elementi:

  • Oggetto del programma di ricerca;
  • Soggetto responsabile del programma;
  • Soggetti partecipanti;
  • Obiettivi specifici di ricerca intermedi e finali da conseguire;
  • Tempi di attuazione (durata massima tre anni);
  • Costo totale previsto per la realizzazione del programma, inclusivo di spese di personale, di strumentazione e di materiali ed attrezzature;
  • Risorse finanziarie, umane e strumentali che ciascun partecipante si impegna ad impiegare e relative modalita';
  • Collegamento con altri programmi nazionali o internazionali di ricerca;
  • Ulteriori risorse pubbliche utilizzabili (con particolare riguardo a quelle comunitarie);
  • Prospettive di utilizzazione economico-finanziaria dei risultati del programma di ricerca.

Art. 4 - Istruttoria dei programmi

1 .

Il dipartimento della ricerca scientifica e tecnologica cura l'istruttoria delle proposte per la conclusione degli accordi di programma, avvalendosi del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2 .

In particolare l'istruttoria e' volta ad accertare:

  • La corrispondenza dei contenuti della proposta e dello studio di fattibilita' in ordine al settore di intervento per il quale e' stato previsto il finanziamento ed ai relativi obiettivi strategici;
  • L'effettivo coinvolgimento delle strutture di ricerca appartenenti ai diversi settori scientifici (universita', enti, imprese), con particolare riferimento a quanto stabilito nella prescritta convenzione;
  • L'adeguatezza culturale, scientifica e tecnica dei soggetti partecipanti e la correttezza della loro selezione da effettuarsi alla stregua della normativa propria degli enti responsabili del programma;
  • La fattibilita' del programma sotto il profilo economico e finanziario e con riferimento alle risorse umane e strumentali disponibili.

3 .

Acquisito il parere del consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, il Ministero approva i programmi, stipulando con l'ente nazionale di ricerca responsabile del programma i relativi accordi, con le modalita' e secondo le procedure stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Note all'art. 4:

- il testo dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' il seguente:

46, e' il seguente: "art. 7. - l'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, e' affidata all'imi che esprime il giudizio complessivo di validita'.

Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformita' dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal cipi, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entita' dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.

Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla conferenza permanente dei rettori delle universita. Italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'enea e dall'istituto superiore di sanita'. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'imi con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda".

- il testo dell'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' il seguente:

"art. 3 (programmazione e coordinamento della ricerca).

- 1. Il Ministro e' membro permanente del cipe, del Comitato InterMinisteriale per il coordinamento della politica industriale (cipi) e del Comitato InterMinisteriale per la politica economica estera (cipes).

2. Il cipe, su proposta del Ministro:

  • Indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;
  • Adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;
  • Indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.

3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello stato, con le universita' e con gli enti interessati, definisce, sentito il cnst, iniziative di ricerca di Comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalita' di finanziamento.

4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonche' agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello stato e degli enti pubblici".

Art. 5 - Verifiche e valutazione dei risultati

1 .

Le verifiche sulla concreta attuazione dei programmi e le valutazioni dei risultati conseguiti verranno effettuate con le modalita' stabilite dal citato regolamento emanato con Decreto Ministeriale 28 giugno 1995, n. 454.

2 .

I risultati delle attivita' del programma saranno sottoposti al consiglio nazionale della scienza e della tecnologia per le proprie opportune valutazioni, in relazione agli obiettivi strategici da perseguire nei distinti settori di interesse nazionale per la ricerca scientifica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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