Legge regionale 28 Marzo 1986, n. 16

Piano di interventi a favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
28/03/1986
Regione Sicilia

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - approvazione del piano e altri interventi in favore dei soggetti portatori di handicap

Art. 1

Nel quadro degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap, e' approvato ai sensi della Legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 , l'allegato piano triennale per il periodo 19861988, che costituisce Parte Integrante della presente legge.

Art. 2

Alla Legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:

  • All'art. 4, primo comma, dopo le parole "per il lavoro e la previdenza sociale" aggiungere "per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca";
  • All'art. 4, il n. 2 del secondo comma e' sostituito dal seguente:
  • All'art. 5, secondo comma, sono sostituite le parole "dieci membri" con le parole "dodici membri" ed, alla fine, aggiunte le parole "e dura in carica tre anni";
  • L'art. 11 e' sostituito dal seguente:
  • All'art. 14, primo comma, le parole "che intendano essere consultati dai comuni nella fase preparatoria della programmazione dei servizi di cui alla presente legge e concorrere alla gestione di essi mediante la stipula di convenzioni con i comuni medesimi", sono sostituite dalle parole "che intendanoconcorrere alla gestione dei servizi mediante la stipula di convenzioni";
  • All'art. 14, secondo comma, sono soppresse le parole "attivita' svolta nel settore da piu' di tre anni";
  • All'art. 15, primo comma, le parole "e le forme di controllo e di vigilanza previste per le stesse unita' sanitarie locali", sono sostituite dalle parole "ed accettino di sottoporsi al controllo ed alla vigilanza delle unita' sanitarie locali e della Regione sulla gestione, nonche' sulla qualita' dei servizi, in relazione al rispetto degli standards";
  • All'art. 15, ultimo comma, aggiungere, alla fine, le seguenti parole "secondo quanto previsto dal piano regionale dei servizi per i soggetti portatori di handicap".

Art. 3

L'Assessore regionale per la sanita', sulla base di un'ampia consultazione coi comuni, con le unita' sanitarie locali e con gli enti ed associazioni iscritti all'albo regionale di cui all' art.14 della Legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 , riferira' all'assemblea regionale Siciliana, entro il 31 marzo 1987, sullo stato di attuazione del piano allegato alla presente legge, fornendo nel contempo i dati necessari per eventuali modifiche od integrazioni.

Art. 4

Ai componenti del gruppo di consulenza, istituito a norma dell' art. 5 della Legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 , in aggiunta al trattamento di missione nella misura prevista per i direttori regionali, se dovuto, e' corrisposto un gettone per ogni giornata di presenza, nella misura che verra' stabilita con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5

E' stanziata, a carico dell'esercizio finanziario 1986, la somma di lire 4.000 milioni da destinare alla concessione di contributi ai Comuni di residenza degli assistiti, i quali sono autorizzati ad erogare agli enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attivita' di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap, sulla scorta dei prospetti trimestrali vistati dalle unita' sanitarie locali con cui gli stessi sono convenzionati, la retta di lire 10.000 prodie per ogni assistito munito di regolare impegnativa rilasciata dall'unita' sanitaria locale di competenza, a copertura del servizio di trasporto erogato. La liquidazione viene effettuata con le modalita' previste dall' art. 22, secondo comma, della Legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 , procedendo al saldo entro il trimestre successivo. In ordine al servizio di trasporto la retta verra' erogata fino a quando i comuni non saranno in grado di organizzare direttamente il servizio che potranno pure dare in convenzione.

Art. 6

Al fine di garantire un ambiente di vita adeguato ai soggetti portatori di handicap privi, anche temporaneamente, di idonea sistemazione familiare e/o di affidatari e favorirne l'integrazione sociale, la Regione concede ai comuni, singoli o associati, finanziamenti in conto capitale per la realizzazione, anche mediante l'utilizzazione o l'acquisto di strutture esistenti, di comunita'alloggio e casefamiglia aventi le caratteristiche previste dal piano allegato alla presente legge. Alla concessione dei finanziamenti provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a richiesta dei comuni, sentita l'unita' sanitaria locale competente per territorio. I finanziamenti possono essere altresi' erogati per l'installazione di impianti per l'acquisto di attrezzature degli arredi e dei mezzi strumentali occorrenti alla funzionalita' delle comunita'alloggio e delle casefamiglia. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 e' istituito nel bilancio della Regione amministrazione degli enti locali, un fondo, quantificato per l'esercizio medesimo in lire 18.000 milioni, per le finalita' di cui al precedente comma e per la concessione ai comuni singoli o associati di contributi di sostegno degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi residenziali casefamiglia e comunita'alloggio rispondenti ai requisiti previsti dal piano allegato alla presente legge ovvero derivanti dalla stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni di volontariato e cooperative iscritte all'albo regionale, per la gestione dei servizi medesimi. L'Assessore regionale per gli enti locali fissa con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, il termine entro il quale i comuni devono presentare le istanze di finanziamento, la documentazione preliminare da allegare alla richiesta, nonche' i criteri di riparto e le modalita' per l'accesso ai finanziamenti. Alla concessione del finanziamento a favore dei comuni singoli o associati si provvede con le modalita' previste dalla Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. I comuni hanno facolta' di integrare i contributi regionali concessi per le finalita' di cui al presente articolo con apporto dei propri bilanci, nonche' mediante utilizzazione dei fondi assegnati dalLa presidenza della Regione ai sensi dell' art. 19 della Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 .

Art. 7

All'assegnazione ai comuni, singoli od associati, dei fondi previsti, in forza del piano allegato alla presente legge, per l'erogazione degli interventi e dei servizi socioassistenziali, si provvede con le modalita' di cui ai primi quattro commi dell' art. 35 della Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 .

Art. 8

I limiti di reddito per l'accesso ai servizi ed agli interventi previsti dal piano allegato alla presente legge possono essere adeguati con decreto motivato del presidente della Regione su proposta degli assessori regionali per gli enti locali e per la sanita', avendo riguardo al tasso di inflazione.

Art. 9

L' art. 1 della Legge regionale 9 dicembre 1980, n. 130 e' sostituito dal seguente: "l'Assessore regionale per la sanita' autorizza le unita' sanitarie locali dotate di stabilimento ospedaliero a istituire posti di massofisioterapia nella misura:

  • Per gli ospedali ove il numero dei postiletto e' superiore a 120, una unita' organica in piu' per ogni 150 postiletto inferiore a 120, un posto, purche' esista nell'ospedale un reparto di ortopedia. Alla copertura dei posti sono chiamati con precedenza i non vedenti che abbiano conseguito il diploma da una scuola per massofisioterapisti autorizzata dalla Regione Siciliana o dal Ministero della sanita'. Il 50 per cento dei posti di massofisioterapista presenti nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali, cosi' come modificate ai sensi del primo comma, e nel caso di un solo posto il posto stesso, e' riservato ai massofisioterapisti ciechi".

Art. 10;

Il termine di presentazione del secondo piano triennale per i soggetti portatori di handicap e' fissato in sei mesi prima della data di scadenza del piano approvato con la presente legge.

Titolo II - disposizioni finali e transitorie

Art. 11;

L'Assessore regionale per la sanita' e' autorizzato ad erogare agli enti, associazioni ed istituzioni privati non aventi fini di lucro che svolgono attivita' di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap in regime di convenzione ed in atto convenzionati con l'Assessorato regionale della sanita' ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 e della Legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 , un contributo straordinario una tantum pari al valore del disavanzo esistente al 31 dicembre 1985 dimostrato dal bilancio consuntivo completo di ogni allegato. Detto contributo e' concesso in base alla richiesta documentata avanzata entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge, dall'Assessore regionale per la sanita' entro i trenta giorni successivi. Dalla richiesta deve evincersi, a pena di nullita', che l'ente, l'istituzione o l'associazione non persegue fini di lucro ed applica i contratti nazionali di lavoro. La concessione del contributo e' subordinata alla dichiarazione di accettazione, da parte degli enti, istituzioni ed associazioni convenzionati, di una clausola integrativa della convenzione medesima comportante l'impegno a non procedere ad assunzioni di alcun tipo di personale, ne' alla stipula od al rinnovo di convenzioni per prestazioni di lavoro od opera sino a quando gli organici non saranno ricondotti, per ciascuna qualifica e specialita', a quelli previsti dagli standards. La violazione di tale clausola integrativa della convenzione comporta di diritto l'immediata decadenza della convenzione medesima. Al fine di consentire all'unita' sanitaria locale la verifica del rispetto della clausola integrativa della convenzione di cui al terzo comma, la richiesta di liquidazione delle rette deve essere sempre accompagnata dall'elenco nominativo completo del personale in servizio, distinto per qualifica, vistato dal competente ufficio del lavoro. Le unita' sanitarie locali, nell'ambito del controllo delle contabilita' e prima delle liquidazioni a saldo, verificano il rispetto delle predette clausole integrative. Dall'eventuale erogazione di somme non dovute da parte dell'unita' sanitaria locale, deriva la diretta e solidale responsabilita' patrimoniale del comitato di gestione e dei suoi componenti. La spesa autorizzata per le finalita' del presente articolo, ove insufficiente al ripiano di tutte le esposizioni debitorie, verra' erogata agli enti, associazioni ed istituzioni di cui al primo comma proporzionalmente ai disavanzi da questi documenti. Parte dei contributi di cui al primo comma, per una somma pari a lire 12.000 milioni, sono destinati, a prescindere dalle modalita' di erogazione indicate nel presente articolo, all'oasi maria ss., con sede in troina che, sulla base della stessa cifra, concorrera' eventualmente all'erogazione proporzionale di cui al comma precedente.

Art. 12;

Gli enti, istituzioni ed associazioni indicati nel primo comma dell' art. 11 possono optare, in sostituzione del contributo di cui allo stesso primo comma del predetto art. 11, per un contributo straordinario una tantum nella misura di:

  • Per soggetto assistito in regime di internato, lire 9 miloni;
  • Per soggetto assistito in regime di semi internato, lire 5 milioni;
  • Per soggetto assistito in regime ambulatoriale, lire 3 miloni;
  • Per soggetto assistito in regime domiciliare ed extra murale, lire 4 milioni.

Detto contributo straordinario, destinato anche al potenziamento delle attivita' e delle attrezzature per agevolare l'adeguamento a tutti i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all' art. 14 della Legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 ed al piano allegato alla presente legge, viene liquidato dall'Assessorato regionale della sanita' in rapporto al numero degli assistiti risultanti in convenzione alla data del 31 dicembre 1985.

Art. 13;

Sull'attuazione degli articoli 11 e 12 l'Assessore regionale per la sanita' riferisce alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale Siciliana.

Art. 14;

Al fine di coordinare l'attivita' di ricerca scientifica, nell'interesse degli handicappati, con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, nonche' di disciplinare l'erogazione delle prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, l'Assessore regionale per la sanita' e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'oasi maria ss., con sede in troina. Nella convenzione deve in particolare essere disciplinata:

  • La possibilita' dell'utilizzazione del potenziale didattico e delle attrezzature scientifiche dell'oasi sulla base degli indirizzi di ricerca scientifica finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario che, nel settore della prevenzione, terapia e riabilitazione di soggetti portatori di handicap, l'Assessore ritiene di proporre;
  • L'accesso da parte dei competenti organi regionali alla banca dati funzionante presso l'oasi;
  • Le modalita' di ricovero dei soggetti portatori di handicap presso l'oasi;
  • Lo sviluppo e la programmazione delle ricerche. Nell'erogazione delle somme discendenti dalla convenzione in argomento, l'Assessore regionale per la sanita' dovra' attenersi alle modalita' indicate nell' art. 14 della Legge regionale 30 maggio 1983, n. 33 .

Art. 15;

A partire dall'1 gennaio 1986, le unita' sanitarie locali, per i trattamenti a degenza diurna ed ambulatoriale, sono autorizzate ad erogare agli istituti convenzionati l'80 per cento della retta in caso di assenza degli assistiti regolarmente assunti in cura con impegnativa. Le assenze vengono coperte fino ad un massimo del 25 per cento in rapporto all'impegnativa. Per i trattamenti a tempo pieno le unita' sanitarie locali sono autorizzate ad erogare l'80 per cento della retta anche per assenze (fine settimana, festivita' natalizie e pasquali), per un massimo di 90 giorni all'anno, tese a garantire un rapporto dell'utente con la propria famiglia, previa preventiva, specifica autorizzazione della stessa unita' sanitaria locale.

Art. 16;

Fino a quando non si doteranno di personale adeguato i comuni continueranno ad avvalersi per il servizio sociopsicopedagogico, di cui all'art. 2 e all' art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517 , di cooperative, associazioni di volontariato e personale che da almeno quattro anni svolgano detto servizio in regime di convenzione. La spesa di cui al precedente comma continua a rimanere a carico del bilancio dei relativi enti locali.

Art. 17;

Salvo quanto previsto dall' art. 6, secondo comma, della Legge regionale 28 febbraio 1986, n. 8 , nel secondo comma dell' art. 1 della Legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52 e successive modifiche l'espressione "entro sessantacinque giorni" e' sostituita con la seguente: "entro cento giorni".

Art. 18;

Per le finalita' previste dalla presente legge sono autorizzate le spese previste nell'allegata tabella a. Per l'impiego dei fondi di cui all'allegata tabella si procede sulla base di apposito piano di utilizzo predisposto dall'Assessore regionale per la sanita' d'intesa con gli assessori regionali per gli enti locali; per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione; per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca; per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione. Il piano e' approvato con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della commissione legislativa per la sanita' dell'assemble regionale.

Art. 19;

All'onere di lire 100.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1986, si provvede, quanto a lire 75.000 milioni, con parte delle disponibilita' del cap. 21257 e, quanto a lire 25.000 milioni, con parte delle disponibilita' del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti indicati nell'allegata tabella a saranno determinati a norma dell' art. 4, secondo comma, della Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 , con esclusione delle spese autorizzate, limitatamente all'anno 1986, per le finalita' degli articoli 11 e 12 della presente legge.

Art. 20;

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

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