Legge regionale 11 Maggio 1987, n. 12
Modificazione ed integrazioni della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, concernente interventi regionali di politica attiva del lavoro
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 11/05/1987 |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
Il secondo comma dell' art. 8 della Legge regionale 7 agosto 1985, n. 32 , e' sostituito dal seguente: "gli incentivi alle cooperative possono consistere in contributi sulle spese di Costituzione, di funzionamento e di investimento e in contributi forfettari per i soci svantaggiati di cui al primo comma".
2 .
L'ultimo comma dello stesso art. 8 e' sostituito dai seguenti commi: "la concessione degli incentivi viene disposta d'intesa con la direzione regionale dell'igiene e sanita', per quanto di pertinenza. Sono considerate di solidarieta' sociale le cooperative che realizzano una percentuale di inserimento lavorativo dei soggetti considerati nel primo comma non inferiore al 20 per cento dei soci lavoratori. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili anche al programma triennale 19861988 ed al relativo progetto di intervento in favore delle cooperative di solidarieta' sociale, che dovra' essere modificato in conformita' alle norme stesse".
Art. 2
1 .
A modifica di quanto stabilito dall'ultimo comma dell' art. 3 della Legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, il limite di eta' per i giovani che si associano nelle cooperative agricole indicate dall'art. 5 della citata Legge regionale e' quello previsto dall'art. 7 del regolamento C.E.E. N. 797 del 12 marzo 1985.
Art. 3
1 .
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione





