Legge regionale 7 Agosto 1985, n. 32

Interventi regionali di politica attiva del lavoro

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 80
08/08/1985
Regione Friuli Venezia Giulia

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

Titolo II - agenzia regionale del lavoro

Art. 13 - Istituzione

E' istituita, con sede in Trieste, l'agenzia regionale del lavoro, dotata di personalita' giuridica pubblica e regolata dalle norme della presente legge. L'amministrazione regionale puo' mettere a disposizione dell'agenzia i beni immobili e mobili necessari per il funzionamento degli uffici.

Art. 14 - Compiti

L'agenzia regionale del lavoro costituisce lo strumento di attuazione della politica regionale del lavoro coordinata con gli indirizzi e con le normative statali in materia anche mediante convenzioni con il Ministero del lavoro. A tal fine l'agenzia:

  • Elabora il programma triennale degli interventi di politica attiva del lavoro, da sottoporre all'approvazione della giuna regionale, secondo le modalita' previste dal precedente articolo 2;
  • Attua gli interventi programmati;
  • Esamina con periodicita' semestrale lo stato di attuazione dei programmi gia' definiti e ne verifica gli effetti indotti sull'occupazione regionale;
  • Aggiorna annualmente il programma ricostituendone l'estensione triennale ed elabora le eventuali variazioni del medesimo, sottoponendo i relativi atti all'approvazione della Giunta regionale con le stesse modalita' indicate nella precedente lettera a);
  • Collabora con l'osservatorio del mercato regionale del lavoro nello svolgimento di indagini e rilevazioni strumentali alla programmazione degli interventi;
  • Collabora con la direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attivita' e beni culturali, ai sensi dell'articolo 8 della Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, per l'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale, in relazione alle previsioni di sviluppo socio economico della Regione all'andamento del mercato del lavoro, nonche' al programma di cui alla precedente lettera a);
  • Assolve altri compiti eventualmente ad essa demandati dalla Giunta regionale, attinenti alla politica attiva del lavoro e nell'ambito della normativa statale in materia.

L'agenzia regionale del lavoro consulta rispettivamente il comitato regionale per l'artigianato e la commissione regionale per la cooperazione nell'elaborazione dei progetti concernenti l'apprendistato artigiano e il lavoro in cooperazione.

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'agenzia regionale del lavoro:

  • Il consiglio di amministrazione;
  • Il presidente;
  • L'ufficio di presidenza;
  • Il collegio dei revisori dei conti.

Art. 16 - Consiglio di amministrazione

L'agenzia regionale del lavoro e' retta da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, per la durata di cinque anni. Il consiglio di amministrazione resta comunque in carica, ad ogni effetto, fino alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo consiglio; analogamente nel caso di sostituzione di singoli componenti il consiglio, i membri sostituiti restano in carica sino alla pubblicazione nel predetto bollettino del decreto di nomina dei sostituti. Il consiglio di amministrazione e' composto:

  • Dall'Assessore regionale al lavoro e all'assistenza sociale, in qualita' di presidente;
  • Da cinque dipendenti regionali nominati dalla Giunta regionale, tra cui il direttore del servizio del lavoro della direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale;
  • Da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e da due rappresentanti delle associazioni regionali delle cooperative, designati dalle organizzazioni interessate preferibilmente tra i rappresentanti delle stesse nella commissione regionale per l'impiego;
  • Da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;
  • Da un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del friulivenezia giulia.

Alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'agenzia regionale del lavoro. Funge da segretario un funzionario dell'agenzia, designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presidenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi. La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la Costituzione del consiglio di amministrazione, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei suoi componenti e fatte salve le successive integrazioni.

Art. 17 - Compiti del consiglio di amministrazione

Sono di competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

  • Il bilancio preventivo, le sue variazioni, il conto consuntivo e l'eventuale esercizio provvisorio;
  • Il programma triennale, l'aggiornamento annuale e le eventuali modificazioni;
  • I regolamenti inTerni, le direttive per il funzionamento dell'agenzia regionale del lavoro ed ogni altra disciplina eventualmente necessaria per l'attuazione degli interventi;
  • Le convenzioni con enti pubblici o privati o con esperti concernenti incarichi di studio, di ricerca e di consulenza in materia di lavoro;
  • Ogni altro affare riguardante l'attivita' dell'agenzia regionale del lavoro ad esso sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera d) dovranno determinare le modalita' e la durata degli incarichi e la misura degli emolumenti in armonia cono i criteri, in quanto applicabili, di cui all'articolo 380 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, cosi' come sostituito dall'articolo 152 del d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1077. Il consiglio di amministrazione, alla fine di ogni esercizio, trasmette alla Giunta regionale, per il tramite della direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale, una relazione sull'attivita' svolta dall'agenzia.

Art. 18 - Presidente e vicepresidente

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'agenzia regionale del lavoro e convoca il consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza. Ogni qualvolta cio' sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno il presidente puo' far intervenire alle sedute del consiglio d'amministrazione e dell'ufficio di presidenza, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di enti, associazioni ed organismi interessati, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un vicepresidente che sostituisce il presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 19 - Ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza e' composto:

  • Dal presidente dell'agenzia regionale del lavoro, che lo presiede;
  • Dal direttore del servizio del lavoro e della direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale;
  • Da quattro componenti il consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio stesso nella sua prima seduta.

Partecipa alle sedute, con voto consultivo, il direttore dell'agenzia regionale del lavoro; funge da segretario un funzionario di detta agenzia designato dal direttore. L'ufficio di presidenza adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma di attivita' deliberato dal consiglio di amministrazione; adotta i provvedimenti di straordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti ala competenza del consiglio stesso; in caso di urgenza l'ufficio di presidenza puo' adottare provvedimenti di spettanza del consiglio di amministrazione,l da ratificare nell'adunanza immediatamente successiva. Per la validita' delle sedute dell'ufficio di presidenza e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 20 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa. Un revisore effettivo con funzioni di presidente ed uno supplente, sono scelti tra i revisori ufficiali dei conti. I componenti il collegio restano in carica per la durata di cinque anni ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo collegio. In caso di cessazione dall'incarico di un revisore subentra un revisore supplente; l'avvenuta sostituzione viene notificata dal presidente dell'agenzia regionale del lavoro. Il collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per le verifiche di competenza. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal collegio dei revisori dei conti che promuove la sostituzione dei componenti decaduti. Al collegio dei revisori dei conti compete:

  • Esaminare e relazionare al consiglio di amministrazione sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo, che a tale scopo devono essere trasmessi al collegio, con i relativi documenti giustificativi, almeno 15 giorni prima della loro discussione da parte del consiglio di amministrazione;
  • Compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione contabile e finanziaria dell'agenzia regionale del lavoro; a tal fine il collegio puo' procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

I revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione dell'ufficio di presidenza. Il collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, per il tramite della direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'agenzia regionale del lavoro.

Art. 21 - Compensi

Ai componenti il consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza compete per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza nella misura di lire 60.000 lorde. Al vicepresidente del consiglio di amministrazione compete un'indennita' mensile di lire 760.000 lorde. Al presidente del collegio dei revisori dei conti ed ai revisori effettivi competono rispettivamente un'indennita' annuale di carica di lire 2.500.000 lorde e di lire 2.000.000 lorde. Per i componenti dipendenti regionali trova applicazione la normativa vigente in materia. Ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai revisori dei conti compete altresi' il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti norme per il personale regionale.

Art. 22 - Norme n materia di amministrazione,

Di contabilita' e di controlli l'esercizio finanziario dell'agenzia regionale del lavoro coincide con quello della Regione Il bilancio di previsione, il programma triennale e l'aggiornamento annuale devono essere adottati entro il 15 novembre dell'esercizio finanziario precedente; il conto consuntivo deve essere adottato entro il 31 marzo dell'anno successivo. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse, entro 15 giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale tramite la direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale e diventano esecutive dopo la comunicazione dell'approvazione o dopo che siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento senza che sia stato adottato alcun provvedimento. L'instaurazione del procedimento istruttorio interrompe il termine per non piu' di 10 giorni dal momento della presentazione alla direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale delle eventuali controdeduzioni. Si applicano le disposizioni vigenti per la Regione in materia di esercizio finanziario provvisorio e di gestione provvisoria di bilancio. L'agenzia regionale del lavoro ha un proprio servizio di tesoreria.

Art. 23 - Entrate

Le entrate dell'agenzia regionale del lavoro sono costituite:

  • Dal fondo di dotazione, la cui misura viene stabilita, per ogni anno finanziario, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
  • Da contributi e sovvenzioni della Regione di enti, associazioni e privati;
  • Da qualunque altro introito concernente la gestione e la finalita' dell'agenzia.

Art. 24 - Procedura di spesa

Il pagamento delle spese viene disposto con:

  • Ordinativi diretti;
  • Aperture di credito autorizzate presso la tesoreria dell'agenzia regionale del lavoro, alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati. Le aperture di crediti sono ammesse ed utilizzate nei casi e con le modalita' che saranno stabilite con regolamento da adottarsi dal consigio di amministrazione ai sensi della lettera c) dell'articolo 17 della presente legge.

Art. 25 - Ordinamento degli uffici

L'agenzia regionale del lavoro si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, di una direzione da cui dipendono:

  • Il servizio amministrativo e contabile, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile;
  • Il servizio di programmazione, studi e ricerca, con il compito di curare l'elaborazione e l'attuazione del programma triennale di politica attiva del lavoro, nonche' lo svolgimento di iniziative ed attivita' anche promozionali, conformi alle finalita' di istituto.

La direzione assicura il coordinamento delle attivita' dei servizi ed il loro regolare funzionamento svolgendo inoltre i compiti non espressamente attribuiti alla competenza dei servizi medesimi.

Art. 26 - Direttore dell'agenzia regionale del lavoro

Tra gli incarichi di cui all'articolo 24 della Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene compreso anche l'incarico di direttore dell'agenzia regionale del lavoro. La dotazione organica prevista dell'articolo 13, primo comma, della Legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50, per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 24 della Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e' elevata di una unita'. Il limite di "tre" unita' previsto dall'articolo 24, ultimo comma della Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituito dal limite di "quattro" unita'.

Art. 27 - Attribuzioni dei dirigenti

Al direttore dell'agenzia regionale del lavoro ed ai direttori di servizio spettano, per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, le attribuzioni previste dalla legislazione regionale vigente rispettivamente per i direttori regionali e per i direttori di servizio.

Art. 28 - Personale dell'agenzia regionale del lavoro

Per quanto concerne il personale, l'agenzia retgionale del lavoro e' considerata agli effetti della Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29 - Coordinamento dell'attivita' dell'agenzia regionale

Del lavoro con l'amministrazione regionale e la commissione regionale per l'impiego e' istituito un comitato regionale interassessorile di coordinamento composto dall'Assessore al lavoro e all'assistenza sociale, che lo presiede, dall'Assessore al bilancio e alla programmazione, dall'Assessore alle finanze, dall'Assessore all'industria, dall'Assessore all'artigianato ed alla cooperazione, dall'Assessore al commercio e al turismo, dall'Assessore all'agricoltura, dall'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, attivita' e beni culturali. Per la piena attuazione delle finalita' indicate all'articolo 1 della presente legge, il comitato:

  • Promuove il coordinamento della politica regionale con gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego;
  • Formula indirizzi e verifica gli atti programmatori dell'agenzia regionale del lavoro, in coerenza con il piano regionale di sviluppo e con i principali interventi nei comparti economici;
  • Assicura l'effettivo coordinamento fra agenzia regionale del lavoro e strutture ed enti regionali interessati, anche mediante gruppi di lavoro, da costituirsi ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Il servizio del lavoro della direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale svolge le funzioni di segreteria del comitato.

Art. 30 - Direzione regionale del lavoro

E dell'assistenza sociale l'articolo 26 della Legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: "art.26 la direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale comprende:

  • Il servizio del lavoro, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di lavoro e in particolare il collegamento con l'attivita' della commissione regionale per l'impiego, la vigilanza sull'agenzia regionale del lavoro e attivita' istruttorie relative a questa, nonche' la collaborazione con le competenti strutture nazionali e regionali interessate alla trattazione di affari relativi alla soluzione di crisi aziendali;
  • Il servizio dell'assistenza sociale, con il compito di trattare gli affari in materia di previdenza e assistenza sociale, con particolare riferimento all'assistenza dei lavoratori, degli handicappati e/o degli emarginati, degli anziani, dei minori".

Titolo III - regime transitorio

Art. 31 - Programma straordinario per interventi di urgenza

Nell'anno 1985, fino alla Costituzione dell'agenzia regionale del lavoro, le iniziative previste dal titolo I della presente legge saranno attuate dalla direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale sulla base di un programma straordinario per interventi d'urgenza, articolato per progetti, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e all'assistenza sociale. In tale programma dovra' essere data priorita' agli interventi di attuazione dell'articolo 38 della Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70; la promozione di specifiche azioni dirette a sostenere la mobilita' della manodopera e l'apprendistato artigiano potra' riguardare anche le assunzioni di lavoratori e di apprendisti effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge. Per la elaborazione del programma straordinario di interventi sara' costituito un gruppo di lavoro interdirezionale ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Una volta costituita l'agenzia regionale del lavoro, gli interventi previsti dal predetto programma straordinario che non abbiano ancora avuto esecuzione, saranno attuati dall'agenzia medesima, a favore della quale verranno erogate le somme non impegnate a fronte degli stanziamenti iscritti sui capitoli istituiti nel bilancio regionale per l'anno 1985 con il successivo articolo 34.

Art. 32 - Regime transitorio di applicazione dell'articolo 9.

Nel caso di cooperative o di imprese gia' costituite, il termine indicato nei commi terzo e quinto dell'articolo 9 decorre, per la prima applicazione della presente legge, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Titolo IV - sovvenzioni straordinarie alle associazioni cooperativistiche

Art. 33

Per far fronte agli oneri relativi all'opera di promozione, assistenza, sostegno e tutela di nuove cooperative previste agli articoli 5,6 e 8, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere sovvenzioni straordinarie alle associazioni cooperativistich regionali e Provinciali, anche di settore, di cui all'articolo 26 della Legge regionale 20 novembre 1982, n. 79.

Art. omissis

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