Legge regionale 5 Giugno 1989, n. 11

Norme riguardanti gli interventi forestali e l'occupazione dei lavoratori forestali

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
05/06/1989
Regione Sicilia

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo II - garanzie occupazionali

Art. 27; - Costituzione dei distretti forestali

1 .

Anche in base alle direttive dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, l'amministrazione forestale adotta i provvedimenti necessari a meglio coordinare la propria attivita' operativa, rendere piu' efficiente e razionale l'utilizzazione dei materiali e delle attrezzature impiegate, qualificare e valorizzare al massimo le professionalita' del personale dipendente e organizzare convenientemente il lavoro degli operai forestali per accrescerne i livelli di produttivita'.

2 .

Per contribuire al raggiungimento di tali finalita':

  • Nell'ambito di ciascun ripartimento forestale sono istituiti distretti forestali con circoscrizione intercomunale e, ove si manifesti necessario, anche comunale, alla cui individuazione, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Gli ambiti territoriali dei distretti sono definiti, nella prima applicazione della presente legge, in base ai moduli territoriali e organizzativi in atto adottati dall'amministrazione forestale ai fini della gestione dei boschi demaniali e di quelli in occupazione temporanea. Modifiche alle delimitazioni dei distretti forestali cosi' individuati possono essere apportate successivamente in coerenza al piano generale di massima di cui allo articolo 1 della Legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 ;
  • L'azienda e gli ispettorati ripartimentali, in relazione all'istituzione dei distretti forestali, ridefiniscono gli assetti organizzativi e le competenze del personale dipendente, sentito il consiglio di direzione del personale;
  • L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste dispone l'azione di vigilanza e di controllo, avvalendosi di un gruppo ispettivo alla cui istituzione, nello ambito della direzione regionale delle foreste, si provvede in forza della presente legge e secondo le disposizioni vigenti. Sull'attivita' di vigilanza e di controllo espletata relaziona annualmente alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale Siciliana l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. La relazione e' allegata al bilancio di previsione della azienda.

Art. 28; - Proroga delle garanzie occupazionali

1 .

Le garanzie occupazionali previste dalla Legge regionale 18 aprile 1981, n. 66 , e successive modifiche, sono confermate fino al 31 dicembre 1993 nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato con garanzie occupazionali di centocinquantuno, centouno e cinquantuno giornate lavorative gia' iscritte negli elenchi istituiti dall'articolo 6 della medesima legge.

Art. 29; - Formazione dei contingenti

1 .

Per le esigenze di carattere permanente e ricorrente periodicita' connesse alla esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'azienda e gli ispettorati ripartimentali si avvalgono in ciascun distretto forestale dell'opera:

  • Di un contingente di operai a tempo indeterminato:
  • Di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
  • Di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

2 .

La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna Provincia determinata in modo proporzionale alle superfici demaniali e in occupazione temporanea comunque gestite dalla amministrazione forestale, e' stabilita come segue:

  • Contingente operai a tempo indeterminato:
  • Contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno Giornate annue:
  • Contingente operai con garanzia occupazionale Di centouno giornate annue:

3 .

All'individuazione del numero di unita' lavorative gravanti sui singoli contingenti di ciascun distretto si provvede in conformita' dei criteri di proporzionalita' stabiliti al comma secondo.

4 .

Allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi generali l'amministrazione forestale e' autorizzata ad utilizzare per tale finalita' operai a contratto a tempo indeterminato in misura non eccedente il dieci per cento della dotazione prevista alla lettera a del comma secondo.

5 .

Ai contingenti di cui alle lettere a, b e c del comma primo accedono esclusivamente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32, i lavoratori che siano stati assunti alle dipendenze dell'amministrazione forestale nello ambito di ciascun distretto.

Art. 30; - Contingente operai a tempo indeterminato

1 .

Nella prima applicazione della presente legge, i contingenti distrettuali di operai a tempo indeterminato sono formati dai lavoratori forestali gia' in servizio con contratto a tempo indeterminato.

2 .

Conseguono altresi' l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, fino al settanta per cento di ciascun contingente distrettuale, gli operai gia' iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nella fascia suddetta e, a parita' di anzianita', della maggiore anzianita' di iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parita' valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.

3 .

Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle centocinquantuno giornate lavorative si provvede, sempre entro i limiti del settanta per cento, al completamento del contingente a tempo indeterminato con gli operai iscritti nelle fasce di centouno e successivamente cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri di cui al comma secondo.

Art. 31; - Contingenti operai con garanzie occupazionali di centocinquantuno e centouno giornate lavorative

1 .

Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative e' formato dal personale gia' inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresi' l'inserimento nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, fino al settanta per cento di ciascun contingente distrettuale, gli operai gia' iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nella fascia suddetta e, a parita' di anzianita', della maggiore anzianita' di iscrizione negli elenchi anagrafici.

2 .

Al completamento del contingente distrettuale, sempre nei limiti del settanta per cento, si provvede con gli operai gia' iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma primo.

3 .

Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative e' formato dai lavoratori forestali gia' inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, nei limiti del settanta per cento, con gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma primo.

Art. 32; - Formazione della graduatoria

1 .

Ai fini della copertura della residua disponibilita' (trenta per cento) dei contingenti degli operai a tempo indeterminato, degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, degli operai con garanzia occupazionale di centouno giornate lavorative, si provvede mediante una nuova unica graduatoria distrettuale riservata agli operai sempre iscritti nelle fasce di garanzia occupazionale che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano superato il limite di eta' di quarantacinque anni.

2 .

La predetta graduatoria e' ordinata secondo un punteggio da assegnarsi in base ai seguenti criteri:

  • Dieci punti per ogni anno d'iscrizione negli elenchi anagrafici con un massimo di trenta punti;
  • Dieci punti per ogni anno d'iscrizione nella fascia;
  • Quindici punti per ogni anno che separa l'eta' anagrafica del lavoratore dal limite massimo (sessanta anni) previsto dalla vigente legislazione per il conseguimento del trattamento pensionistico.

3 .

In caso di parita' valgono i criteri fissati dalla normativa statale vigente sul collocamento della manodopera agricola.

Art. 33; - Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato

1 .

L'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato e' subordinata all'accertamento della idoneita' fisica e professionale.

2 .

L'amministrazione forestale provvede direttamente all'accertamento dell'idoneita' fisica.

3 .

All'accertamento dell'idoneita' professionale si provvede a mezzo di un'apposita commissione provinciale paritetica formata dall'ispettore ripartimentale, che la presiede, da un dirigente tecnico forestale, da un assistente tecnico forestale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4 .

Le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato amministrativo regionale.

Art. 34; - Aggiornamento graduatorie

1 .

Le operazioni per la formazione e il successivo aggiornamento delle graduatorie di cui agli articoli 30, 31 e 32 sono effettuate delle competenti commissioni Provinciali per la manodopera agricola istituite con lo articolo 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83 , presso gli uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Art. 35; - Copertura dei posti vacanti

1 .

Al verificarsi di vacanze di posti nei contingenti distrettuali si provvede alla loro copertura attingendo dalle apposite graduatorie distrettuali.

Art. 36; - Assunzione degli operai fuori dalle fasce di garanzia occupazionale

1 .

All'ulteriore fabbisogno occupazionale la azienda e gli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio provvedono mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste ordinarie del collocamento per i lavoratori agricoli per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a cinquantuno giornate di lavoro effettivo e non eccedente il limite di sessanta giornate previsto dalla legge 12 aprile 1962, n. 205 .

2 .

Qualora richiesto da particolari esigenze operative, la amministrazione forestale, in via eccezionale, procede alla assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma primo, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue.

3 .

Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione dei lavoratori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dall' articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 .

4 .

I lavoratori che nell'anno precedente hanno effettuato un turno di lavoro alle dipendenze della amministrazione forestale hanno diritto di precedenza nella assunzione limitatamente ad un solo turno di lavoro. Nella prima applicazione della presente legge, per l'anno 1989, tale diritto di precedenza e' determinato, per ciascun lavoratore interessato, in rapporto ai turni di lavoro effettuati nel triennio precedente ed entro il limite massimo di un turno di lavoro per ciascun anno del triennio medesimo.

5 .

Le disposizioni di cui al comma quarto si applicano limitatamente al sessantasei per cento delle complessive richieste di assunzione. Per il restante trentaquattro per cento si provvede a norma del comma primo. Nell'avviamento relativo alla restante quota del trentaquattro per cento deve essere garantita la assunzione di un numero di lavoratrici pari alla percentuale delle iscritte nella graduatoria.

Art. 37; - Norme previdenziali

1 .

Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli si applicano ai fini previdenziali le norme contenute nell' articolo 6 del Decreto Legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54. A tal fine gli interessati possono, in sede di prima applicazione della presente legge, esercitare la facolta' di cui al primo comma dell'art. 6 del citato decreto, dandone comunicazione all'ufficio che ha provveduto alla assunzione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 38; - Corsi di formazione professionale

1 .

Su proposta avanzata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che a tal fine acquisira' il parere delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali, nonche' del comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 11, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato ad istituire corsi di formazione professionale, qualificazione e specializzazione per il personale addetto e per gli operai da utilizzare nel settore forestale, anche mediante apposite convenzioni con le universita' degli studi, enti ed istituti specializzati.

2 .

Detti corsi per gli operai potranno impegnare fino ad un massimo del cinque per cento delle giornate lavorative annue effettuate nell'anno precedente dai lavoratori previsti dal contingente di cui all'articolo 29.

Titolo III - disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 39; - Disposizione transitoria

1 .

Nelle more della redazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 1990 l'amministrazione forestale provvede alla esecuzione degli interventi nel settore forestale sulla base dei programmi annuali da redigersi ai sensi dell' articolo 32 della Legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 , tenuto conto delle garanzie occupazionali previste dall'articolo 28 della presente legge.

Art. 40; - Norma finanziaria

1 .

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per il triennio 19891991, la spesa indicata a fianco di ciascun articolo: (in milioni di lire)

  • Art. 1 .... 1989 21.000, 1990 24.000, 1991 24.000
  • Art. 2 .... 1989 250, 1990 250, 1991 250
  • Art. 6 .... 1989 15.000, 1990 50.000, 1991 35.000
  • Art. 16 .... 1989 5.000, 1990 5.000, 1991 5.000
  • Art. 18 .... 1989 500, 1990 500, 1991 500
  • Art. 20 .... 1989 5.000, 1990 5.000, 1991 5.000
  • Art. 24 .... 1989 5.000, 1990 5.000, 1991 5.000
  • 1989 4.000, 1990 4.000, 1991 art. 38 .... 1989 250, 1990 250, 1991 250

2 .

La spesa di cui al comma primo, ammontante a lire 225.000 milioni nel triennio 19891991, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 06.00 riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali.

3 .

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 1.000 milioni e quanto a lire 55.000 milioni, rispettivamente, con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 e del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4 .

La spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 28, valutata in lire 35.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 70.000 milioni per ciascuno degli anni successivi, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 06.00 riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali; all'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilita' dei capitoli 16602, 16603 e 56756 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 41;

1 .

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2 .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

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