Legge provinciale 24 Agosto 1989, n. 5
Disposizioni in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 24/08/1989 |
| Regione | P.A. di Trento |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Piani annuali
1 .
Fino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano sanitario Provinciale, fatto salvo il disposto del successivo comma terzo, alla programmazione delle iniziative di cui alla Legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 e successive modificazioni, si provvede attraverso piani annuali che saranno approvati dalla Giunta provinciale entro il 30 giugno di ogni anno e avranno effetto dall'1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Si applicano ai predetti piani ed alle iniziative previste dai medesimi le disposizioni recate dall'articolo 1, comma secondo e terzo, e dall'art. 3 della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 24 .
2 .
Nel primo piano sanitario Provinciale, e nelle direttive di attuazione del medesimo, saranno incluse disposizioni volte ad assicurare che la programmazione delle iniziative di formazione e aggiornamento del personale addetto al servizio sanitario Provinciale, come definita dal piano e dalle direttive sopra menzionati, venga a sostituirsi in maniera armonica e coordinata alla programmazione stabilita nel piano annuale approvato ai sensi del precedente comma primo.
3 .
La programmazione delle iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale addetto o da impiegare nei servizi socioassistenziali sara' compresa nei piani annuali di cui al comma primo fino alla data della quale troveranno applicazione gli strumenti di programmazione che saranno previsti dall'emanando provvedimento legislativo concernente l'ordinamento dei servizi socioassistenziali in Provincia di Trento.
4 .
Nella prima applicazione della presente legge il piano annuale previsto dal comma primo sara' approvato dalla Giunta provinciale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Art. 2 - Coordinamento con la programmazione generale delle attivita' di formazione professionale
1 .
Le attivita' formative di cui alla Legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 e successive modificazioni, sono ricomprese nel piano pluriennale della formazione professionale ai sensi dell' articolo 4, comma quinto, della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 , relativamente a quanto concerne la determinazione di indirizzi e criteri generali ai quali la programmazione delle attivita' predette deve attenersi, nel rispetto dei principi informatori del sistema della formazione professionale.
2 .
A modifica di quanto disposto dall'articolo 4, comma sesto, della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, le attivita' formative di cui al precedente comma primo rimangono regolate dalle disposizioni contenute nella Legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 e successive modificazioni, e nelle altre leggi concernenti specificamente i servizi sanitari e quelli socioassistenziali.
Art. 3 - Dichiarazione di urgenza
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Provincia





