Legge regionale 24 Gennaio 1989, n. 10
Ulteriori modificazioni della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni recante interventia sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 24/01/1989 |
| Regione | Valle D'Aosta |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Validita' dei progetti
1 .
La validita' dei progetti per ottenere i finanziamenti di cui ai titoli I, II e III della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, come modificata dalla Legge regionale 2 dicembre 1987, n. 97, e' prorogata al 31 dicembre 1989.
Art. 2 - Utilizzazione di lavoratori in disoccupazione speciale
1 .
I finanziamenti agli enti locali di cui al Titolo III della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e successive modificazioni sono erogati anche per progetti che prevedono l'utilizzazione di lavoratori che, senza soluzione di continuita' con l'intervento straordinario di cassa integrazione guadagni, sono ammessi al trattamento di cui all' art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3 - Norma finanziaria
1 .
Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 1.450.000.000 per l'anno 1989.
2 .
Gli oneri previsti nel comma precedente graveranno sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1989 corrispondenti ai capitoli 22704, 35602, 36475, 36477 e 36705 del bilancio di previsione per l'anno 1988 nel modo seguente:
- Per lire 400.000.000 al cap. 22704
- Per lire 100.000.000 al cap. 35602
- Per lire 500.000.000 al cap. 36475
- Per lire 100.000.000 al cap. 36477
- Per lire 350.000.000 al cap. 36705
3 .
Alla copertura degli oneri indicati nei commi precedenti si provvede mediante utilizzo per lire 1.450.000.000 delle risorse disponibili gia' iscritte al programma 3.2. "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1988 1990.
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza
1 .
La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.





