Legge regionale 25 Ottobre 1989, n. 91
Interventi della regione abruzzo a favore degli studenti partecipanti al progetto erasmus per l'anno accademico 1989-90
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 25/10/1989 |
| Regione | Abruzzo |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
La Regione Abruzzo, al fine di realizzare, nell'ambito delle proprie competenze, interventi a favore del diritto allo studio per gli studenti iscritti alle universita' ed agli istituti di istruzione universitaria e superiore operanti nel territorio regionale, riconosce al progetto Erasmus valore essenziale per la formazione professionale, culturale ed umana dei giovani studenti universitari e favorisce, attraverso i propri uffici e le proprie strutture, l'accesso al medesimo, attivando gli strumenti informativi di cui e' in possesso a favore degli studenti universitari iscritti regolarmente presso le universita' abruzzesi. La Regione Abruzzo considera il progetto Erasmus occasione utile per il processo di unificazione europea in corso e come ulteriore elemento di valorizzazione della intera societa' regionale.
Art. 2
Ai fini della presente legge sono riconosciuti validi sia i progetti attivati dalle universita' abruzzesi attraverso i programmi interuniversitari di cooperazione (PIC), sia le forme individuali seguite dagli studenti secondo la formula denominata "free movers".
Art. 3
La Regione Abruzzo promuove i propri interventi a favore degli studenti universitari partecipanti al "progetto Erasmus" secondo criteri improntati alla collaborazione con gli organismi universitari e tenendo conto della loro organizzazione didattica e scientifica. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le universita' abruzzesi devono comunicare alla Giunta regionale servizio istruzione e diritto allo studio numero e caratteristiche dei progetti approvati nell'ambito dei pic, nonche' elenco nominativo degli studenti universitari interessati ai predetti progetti ed alla formula "free movers". E' facolta' degli uffici regionali verificare la documentazione pervenuta, avvalendosi della consulenza e dei dati in possesso dell'agenzia nazionale Italiana per l'amministrazione delle borse Erasmus per gli studenti (NGAA).
Art. 4
Trascorsi 15 giorni dal recepimento della documentazione suddetta, la Regione Abruzzo e' autorizzata a corrispondere, a titolo di contributo agli studenti partecipanti, la somma corrispondente a 350 ecu per maggiore costo della vita, aumentata di altri 225 per ogni mese trascorso all'estero. La erogazione viene effettuata attraverso i comitati di gestione per il diritto allo studio universitario competenti perterritorio.
Art. 5
La Regione dispone il recupero delle somme non utilizzate per i fini previsti dalla presente legge ovvero utilizzate in maniera difforme, attraverso i comitati di gestione per il diritto allo studio universitario e sulla base di relazioni richieste agli organismi universitari competenti circa la gestione e l'andamento dei progetti medesimi.
Art. 6
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge presuntivamente determinato in l. 200.000.000 per l'anno 1989 si provvede previa diminuzione di pari importo, per competenza e cassa, del capitolo 324000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio. Lo stanziamento della partita n. 8 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio e' ridotto della stessa somma. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta medesima, dispone le occorrenti variazioni ai sensi dell' art. 22 della regionale 8 febbraio 1989, n. 14 e dell' art. 37 della Legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.
Art. 7
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione . La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.





