Legge regionale 1 Dicembre 1986, n. 50

Modificazioni alla legge legionale 7 agosto 1985, n. 32 concernente interventi regionali di politica attiva del lavoro

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
01/12/1986
Regione Friuli Venezia Giulia

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

All' articolo 16, secondo comma, della Legge regionale 7 agosto 1985, n. 32 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui uno in rappresentanza delle associazioni delle imprese a partecipazione statale, e da due rappresentanti delle associazioni regionali delle cooperative, designati dalle organizzazioni interessate preferibilmente tra i rappresentanti delle stesse nella commissione regionale per l'impiego";

Art. 2

All' articolo 3, primo comma, della Legge regionale 7 agosto 1985, n. 32 , la lettera d) e' modificata come segue: sostituire la dizione "... Corsi di formazione professionale ... " con la dizione "... Corsi di formazione o istruzione professionale ...".

Art. 3

All' articolo 9, primo comma, della Legge regionale 7 agosto 1985, n. 32 , il quarto alinea del punto 1 viene cosi' modificato: sostituire la dizione "... Corsi di formazione professionale ..." con la dizione "... Corsi di formazione o istruzione professionale ...".

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione . La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

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