Legge regionale 28 Ottobre 1988, n. 78

Costituzione osservatorio sul mercato del lavoro

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
28/10/1988
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

1 .

Per lo sviluppo delle politiche del lavoro, in attuazione dei principi statutari e degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione generale e settoriale, per il perseguimento delle finalita' di cui alla Legge 21 dicembre 1978, n. 845 "leggequadro in materia di formazione professionale", alla Legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 "disciplina degli interventi in materia di formazione professionale" ed al comma quinto dell' art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 1987, n. 62 "recepimento dell'accordo contrattuale nazionale relativo al triennio 1985/87. Modifica ed integrazione alle leggi regionali sullo stato giuridico ed economico del personale" ed in riferimento alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56 "norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", la Regione Toscana realizza un'attivita' permanente di osservazione, di analisi e di previsione della struttura e delle dinamiche del mercato del lavoro e verifica delle iniziative a questa conseguenti.

2 .

Per il perseguimento dei fini di cui al comma precedente la Regione opera stabilendo le opportune forme di intesa e di collaborazione con lo osservatorio del mercato del lavoro di cui all' art. 8 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 , con gli enti locali della Toscana, le altre Regioni, lo Stato anche nelle sue articolazioni decentrate, e con la Comunita' Europea tramite lo stato.

3 .

Lo strumento operativo della Regione per il conseguimento dei fini indicati e' individuato nell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, di seguito indicato orml, all'interno del servizio "osservatorio mercato del lavoro e orientamento" come definito dalla Legge regionale 26 agosto 1987, n. 48 .

4 .

L'ormil fornisce gli elementi di conoscenza sul mercato del lavoro prevalentemente ai fini:

  • Dello esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione professionale e di orientamento professionale in attuazione di quanto previsto dell'art. 3 e dall' art. 5, primo comma, della Legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 ;
  • Della programmazione, gestione e verifica degli interenti attinenti ai problemi economici, dell'occupazione, della disoccupazione, della mobilita' dei lavoratori, del rapporto tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 2 - Attivita'

1 .

L'orml realizza le seguenti attivita':

  • Progettazione e svolgimento di indagini, studi e ricerche;
  • Definizione di standards metodologici per la raccolta, elaborazione ed analisi delle informazioni, d'intesa con i soggetti interessati;
  • Organizzazione e gestione degli archivi dei dati statistici in materia di economia e lavoro, e loro aggiornamento ed integrazione, nell'ambito del sistema informativo regionale;
  • Progettazione ed attuazione del controllo di efficacia occupazionale degli interventi di formazione professionale e di orientamento professionale di cui all' art. 13, secondo comma, lettera a) della Legge regionale 21 febbraio 1985 n. 16 , nonche' dei progetti connessi alla politica attiva del lavoro;
  • Informazioni sui dati disponibili, con garanzia di accesso ad essi da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, nel rispetto della legislazione sul segreto statistico;
  • Diffusione dell'informazione tra i soggetti interessati nelle forme opportune;
  • Cura dei rapporti con gli organi centrali e decentrati dello Stato preposti alla gestione ed al controllo dei fenomeni del mercato del lavoro, con le parti sociali, con i centri studi ed istituti di ricerca pubblici e privati e con ogni ente ed organismo pubblico rilevante per il perseguimento delle finalita' di cui al precedente art. 1.

2 .

Per lo svolgimento dell'attivita' dell'o.r.m.l., la Regione puo' avvalersi, anche tramite convenzione dell'i.r.p.e. T. O affidare incarichi e definire contratti di ricerca con soggetti pubblici e privati ai sensi della Legge regionale 25 giugno 1981, n. 54 .

3 .

Allo scopo di realizzazione un sistema di informazione ed osservazione sul mercato del lavoro coordinato ed omogeneo, la Regione promuove la collaborazione con le analoghe strutture delle altre Regioni e dello stato, nelle forme e con le modalita' che saranno definite da apposite convenzioni.

Art. 3 - Comitato scientifico

1 .

La Regione per le attivita' dell'orml, istituisce un comitato scientifico con il compito di collaborare alla predisposizione del programma annuale di attivita' di cui al successivo art. 5, di fornire un supporto metodologico all'attivita' di rilevazione e di studio e di esprimere pareri per la verifica dell'attivita' svolta.

2 .

Il comitato scientifico e' composto da cinque docenti ed esperti nelle discipline statisticoeconomiche, sociologiche e di diritto del lavoro, di cui: commercio. Alle riunioni del comitato scientifico partecipa, in qualita' di segretario, un dirigente del servizio osservatorio del mercato del

  • Tre docenti universitari designati dagli atenei toscani;
  • Il direttore dell'irpet;
  • Un esperto designato dall'unione regionale delle camere di commercio.

3 .

Il comitato e' nominato dal Consiglio regionale e dura in carica tre anni. Il presidente e' eletto dal comitato scientifico nel suo seno.

4 .

I compiti di segreteria tecnica sono svolti da funzionari addetti al servizio osservatorio sul mercato del lavoro ed orientamento.

5 .

Per la partecipazione alle attivita' del comitato scientifico e' corrisposta a ciascun membro una indennita' di presenza pari a l. 180.000 per giornata di seduta, al lordo delle ritenute di legge.

6 .

L'indennita' di cui al comma precedente e' aggiornata con provvedimento della Giunta regionale con le modalita' e nei limiti indicati all' art. 15 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816 .

7 .

Ai membri del comitato residenti in Comuni diversi da quello in cui ha luogo la riunione o che, per ragioni connesse con la appartenenza al comitato, si recano in Comuni diversi da quello di residenza, e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di missione, secondo le modalita' e nella misura stabilita per i consiglieri regionali. Le indennita' ed i rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti nel rispetto delle compatibilita' con l'ordinamento che disciplina il rapporto di lavoro dei singoli componenti.

Art. 4 - Convenzioni con enti locali territoriali

1 .

Per la realizzazione delle attivita' dell'orml la Giunta regionale stipula convenzioniquadro con le province e con la associazione intercomunale del circondario di Prato, individuato ai sensi della Legge regionale 9 novembre 1972, n. 29 . Le convenzioniquadro devono prevedere:

  • Le modalita' di attuazione del coordinamento politicoamministrativo in funzione della reCiproca informazione sui problemi del mercato del lavoro e le modalita' di partecipazione alla programmazione ed alla verifica delle attivita';
  • Le modalita' di costruzione del sistema informativo dell'osservatorio del mercato del lavoro da attuarsi nell'ambito territoriale di competenza;
  • Le modalita' per l'attuazione ed il coordinamento delle attivita' di rilevazione, di indagine e di ricerca che si svolgono sul territorio di competenza;
  • La individuazione degli uffici e delle strutture degli enti da impegnare nelle attivita';
  • L'individuazione delle risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento delle attivita' oggetto di convenzione;
  • La individuazione di un unico strumento tecnicooperativo per il coordinamento dell'attivita'.

2 .

Sulla base del programma annuale di attivita' verranno stipulati dalla Giunta regionale convenzioni specifiche con i medesimi enti di cui al precedente comma.

3 .

In relazione a specifiche esigenze di intervento su particolari problematiche locali, la Giunta regionale puo' stipulare le convenzioni di cui al comma precedente anche con altri enti locali territoriali.

4 .

In caso di impossibilita' a procedere o di indisponibilita' da parte degli enti di cui al comma primo, la Giunta regionale interviene direttamente per assicurare l'attuazione del programma di attivita' dell'orml.

Art. 5 - Programmazione dell'attivita'

1 .

L'orml opera tramite programmi annuali di attivita' approvati dal Consiglio regionale su proposta della giunta.

2 .

Il programma annuale contiene:

  • Gli obiettivi di attivita'
  • Le linee di attivita'
  • Le attivita' da svolgere direttamente
  • Le attivita' da svolgere in convenzione con le province e gli altri enti locali;
  • La ripartizione dei finanziamenti per obiettivi e filoni di attivita';
  • La verifica del precedente programma.

3 .

La proposta di programma annuale che la giunta trasmette entro il 15 dicembre di ciascun anno al consiglio per l'approvazione tiene conto:

  • Delle proposte e dei pareri del comitato scientifico di cui al precedente art. 3;
  • Delle proposte e dei pareri delle province;
  • Delle proposte e dei pareri della commissione regionale per l'impiego, istituita con Legge 4 agosto 1978 n. 479 e successive modificazioni.

4 .

Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale ed un rapporto sui problemi occupazionali e relative ipotesi di intervento.

Art. 6 - Oneri finanziari

Agli oneri finanziari di cui alla presente legge, decorrenti dall'anno 1989, si fa fronte, a partire da tale anno con legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

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