Legge provinciale 11 Marzo 1986, n. 11

Impiego temporaneo di lavoratori disoccupati da parte dell'amministrazione provinciale e da enti soggetti a tutela

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
11/03/1986
Regione P.A. di Bolzano

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

La Provincia autonoma di Bolzano, al fine di sostenere ed incrementare l'occupazione, con la presente legge disciplina, avuto riguardo alle competenze di cui agli artt.8,n. 29 e 10 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, rispettivamente in materia di addestramento e formazione professionale e collocamento al lavoro, il finanziamento di progetti predisposti dalla Provincia stessa, nonche' da enti e istituzioni sottoposti a vigilanza o tutela della Giunta Provinciale, per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilita', compresi cantieri-scuola.

Art. 2 - Piano di finanziamento

La Giunta Provinciale, sentito il relativo parere della commissione provinciale per l'impiego, costituita ai sensi della Legge provinciale 20 giugno 1980 n. 19, e successive modifiche e integrazioni, approva appositi piani di finanziamento per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione della iniziativa di cui al precedente art.1. Nella relativa deliberazione sono determinati:

  • L'entita' dell'assegno di cui al successivo art.6 da corrispondersi ai lavoratori disoccupati impegnati nella realizzazione delle opere di pubblica utilita';
  • La quota dell'assegno fino ad un massimo della meta' dello stesso, finanziabile con i contributi Provinciali;
  • I criteri e la priorita' nell'accoglimento della domanda, nella approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi.

Art. 3 - Domande

I richiedenti promotori di cui all'art.1 che intendano realizzare le iniziative di cuio alla presente legge, presentano domanda all'ufficio provinciale mercato del lavoro per ottenere l'approvazione del progetto di intervento di cui al successivo art. 4 ed il relativo contributo finanziario. L'ufficio predetto istruisce le domande, accerta la congruita' e la conformita' del progetto di intervento con quanto stabilito nella presente legge, l'idoneita' dei richiedenti promotori alla realizzazione dell'intervento stesso e la sussistenza della sua copertura finanziaria. L'Assessore provinciale in materia di lavoro si pronuncia con proprio decreto sulle domande e determina il contributo Provinciale, in conformita' ai criteri e ai limiti contenuti nella deliberazione della Giunta Provinciale, di cui al precedente art.2. Contro i provvedimenti dell'Assessore provinciale e' ammesso ricorso alla Giunta Provinciale.

Art. 4 - Documentazione

Il progetto allegato alla domanda di cui al primo comma del precedente art.3 deve contenere:

  • La descrizione analitica delle iniziative che si intendono attuare, comprensive degli eventuali elementi tecnicoprogettuali;
  • Le modalita' organizzative dell'attivita' lavorativa che dovra' svolgersi sotto la guida e il controllo di personale tecnico dei richiedenti promotori o comunque di persone incaricate dall'ente, sulla base di specifiche attitudini professionali;
  • Il numero dei lavoratori disoccupati che si intendono utilizzare e le modalita' per la loro individuazione;
  • La durata del progetto e il numero complessivo delle giornate lavorative previste;
  • Gli oneri finanziari distinti in:
  • Le fonti di finanziamento previste.

Qualora le opere che si intendano realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l'ente proponente dovra' dare atto in sede di domanda, dell'avvenuta acquisizione degli stessi. Le caratteristiche del porogetto di intervento devono essere tali da comportare una durata dei lavori non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendano realizzare lo richiedano, la durata di esecuzione del progetto puo' essere prorogata fino a dodici mesi dall'Assessore provinciale competente in materia di lavoro.

Art. 5 - Scelta dei lavoratori

Possono essere utilizzati nei progetti di cui alla presente legge i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste degli uffici di collocamento. La partecipazione dei lavoratori ai progetti e' volontaria e non istituisce alcun rapporto di lavoro con il promotore e gestore, ne' costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l'assunzione negli enti o nelle aziende pubbliche. Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, l'iscrizione nelle liste di collocamento. L'attivita' lavorativa puo' comprendere anche momenti formativi inerenti all'attivita' stessa.

Art. 6 - Assegno

I gestori corrispondono ai lavoratori partecipanti ai progetti, per ogni ora di effettiva prestazione, un assegno determinato annualmente dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art.2. Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni della Legge 6 agosto 1976, n. 418, e successive modifiche, restando a carico dell'amministrazione provinciale il relativo onere finanziario.

Art. 7 - Anticipazioni dei contributi

Sui progetti approvati ed ammessi a contributi l'Assessore provinciale in materia di lavoro puo' concedere un'anticipazione pari al 50% del contributo provinciale assegnato. La suddetta anticipazione puo' essere eccezionalmente elevata in relazione a motivate necessita' connesse all'attuazione dei progetti approvati fino al 75%. All'erogazione della quota a saldo provvede l'Assessore competente, sulla base del rendiconto trasmesso alla conclusione del progetto, e del relativo certificato di collaudo, in quanto prescritto.

Art. 8 - Progetti di intervento senza contributo

I promotori che intendano utilizzare lavoratori disoccupati ai sensi della presente legge per la realizzazione di opere di pubblica utilita', senza chiedere il relativo contributo Provinciale, possono richiedere all'Assessore provinciale competente in materia di lavoro l'autorizzazione all'esecuzione del rispettivo progetto di intervento. La relativa domanda va presentata, corredata della documentazione di cui al precedente art.4, all'ufficio provinciale mercato del lavoro. L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende rilasciata qualora l'Assessore provinciale non si esprima entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tal caso viene apposta sulla medesima il nulla osta da parte del direttore dell'ufficio provinciale mercato del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, in particolare per quanto concerne il trattamento spettante ai lavoratori.

Art. 9 - Personale a contratto

La Giunta Provinciale, per far fronte a temporanee esigenze di sistemazione o introduzione di nuovi processi di automazione nei propri archivi, biblioteche ed uffici, o per particolari studi, indagini o rilevamenti nelle materie di competenza Provinciale, e' autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile una sola volta sino ad ulteriori sei mesi, giovani di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di laurea. Gli incarichi non possono eccedere semestralmente le novanta unita'. Il compenso e' determinato ai sensi dell'art.25 della Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche.

Art. 10 - Ammissione di cittadini stranieri alla formazione professionale

Al fine di prorogare l'impiego del marmo cristallino, del porfido e di altri tipi di roccia preziosa che puo' essere lavorata, costituenti singolare ricchezza del territorio, alle relative iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

Art. omissis

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