Legge regionale 17 Luglio 1989, n. 45

Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
17/07/1989
Regione Toscana

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - attivita' di orientamento

Art. 1 - Finalita'

1 .

La presente legge disciplina gli interventi di orientamento professionale, inteso come processo continuo di autodeterminazione delle scelte che caratterizzano la vita lavorativa degli individui. La Regione organizza tali interventi con il fine di fornire adeguato supporto informativo e formativo agli autonomi processi di scelta professionale.

2 .

Gli interventi di orientamento professionale, tendenti anche a facilitare il raccordo fra sistema formativo e sistema produttivo, si coordinano con gli interventi regionali in materia di diritto allo studio universitario, di educazione permanente, di formazione professionale e di politica attiva del lavoro.

Art. 2 - Tipologia degli interventi

1 .

Gli interventi di carattere formativo ed informativo per l'orientamento sono finalizzati a promuovere lo sviluppo di interessi e capacita' decisionali, la capacita' di ricerca ed uso personalizzato delle informazioni, relativamente alla conoscenza del mondo del lavoro, del sistema produttivo e delle professioni, nonche' a fornire conoscenze sulle caratteristiche e le dinamiche del lavoro e del sistema socio economico e formativo.

2 .

Gli interventi si articolano in:

  • Attivita' di organizzazione e produzione di materiali e strumenti informativi, utilizzando prevalentemente le informazioni provenienti dall'osservatorio regionale del mercato del lavoro;
  • Attivita' di diffusione ed erogazione dell'informazione, anche mediante l'istituzione di apposite strutture territoriali per l'orientamento;
  • Interventi di socializzazione al lavoro;
  • Interventi per la conoscenza teoricopratica del mondo del lavoro e delle professioni;
  • Assistenza e consulenza per favorire le scelte professionali ai fini dell'inserimento nel lavoro.

Titolo II - programmazione delle attivita' di orientamento

Art. 3 - Programma regionale per l'orientamento contenuti

1 .

Il programma regionale degli interventi per l'orientamento professionale e' strumento di attuazione del programma regionale di sviluppo.

2 .

Il programma si compone di due parti. La prima parte stabilisce in particolare:

  • Gli obiettivi e le priorita' relative alla tipologia di intervento;
  • Le metodologie e gli strumenti da attivare per il conseguimento degli obiettivi;
  • I criteri e le modalita' per le verifiche di efficienza del sistema;
  • I criteri per la localizzazione delle strutture territoriali per l'orientamento di cui all'art. 6;
  • I criteri di definizione degli organigrammi necessari a garantire l'attuazione del programma;
  • Le modalita' di coordinamento fra gli interventi regionali di cui all'art. 1, comma secondo;
  • I criteri generali di raccordo con i soggetti territoriali pubblici e privati che operano nell'ambito delle finalita' della presente legge;
  • Eventuali ulteriori direttive.

3 .

La seconda parte dispone in ordine al riparto dei finanziamenti fra gli enti delegati. La ripartizione avverra' sulla base dei seguenti criteri generali:

  • Popolazione residente e caratteristiche socioeconomiche del territorio, per gli interventi che hanno carattere di continuita' di servizio;
  • Valutazione di specifiche esigenze legate a fenomeni di trasformazione del mondo del lavoro per gli interventi a carattere progettuale e innovativo;
  • Verifica dell'efficienza degli interventi attuati in coerenza con gli obiettivi regionali.

Art. 4 - Programma regionale per l'orientamento procedure

1 .

Il programma regionale dispone per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione assume come riferimento finanziario le disponibilita' recate da tale bilancio ed e' soggetto ad approvazione annuale.

2 .

La Giunta regionale, sentiti i soggetti maggiormente interessati, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti delegati e trasmesse alla Giunta regionale entro il 30 giugno, nonche' sulla base dei dati risultanti dal controllo di gestione, definisce la proposta di programma e la trasmette entro il 30 settembre di ogni anno al Consiglio regionale per l'approvazione.

Titolo III - esercizio delle funzioni in materia di orientamento professionale

Art. 5 - Indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate

1 .

Le funzioni in materia di orientamento professionale, disciplinate dalla presente legge, non espressamente riservate alla competenza della Regione dal successivo art. 8, sono delegate alle province, cosi' come previsto dall' art. 6 della Legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della Legge regionale 23 gennaio 1989, n. 9.

2 .

Le province esercitano le funzioni di cui al primo comma nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:

  • Gestire in maniera programmata gli interventi mediante la predisposizione di appositi piani annuali, in attuazione e specificazione di quanto previsto dal programma regionale per l'orientamento;
  • Garantire idonee forme di partecipazione alla programmazione ed attuazione degli interventi, con particolare attenzione alle parti sociali, alle componenti scolastiche ed agli enti locali, attraverso anche la Costituzione di appositi comitati consultivi;
  • Garantire il coordinamento tra l'attivita' delegata e le iniziative locali con analoghe finalita' promosse da soggetti pubblici e privati.

3 .

La Giunta regionale promuove nei confronti delle province il coordinamento, anche a livello tecnico, delle attivita' delegate.

4 .

Nel caso in cui la Provincia non provveda al compimento di determinati atti inerenti l'esercizio delle funzioni delegate di cui al primo comma entro i termini perentori stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 3, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, puo' sostituirsi alla Provincia stessa nel compimento di tali atti.

Art. 6 - Strutture territoriali per l'orientamento. attivita'

1 .

Le province istituiscono sul proprio territorio strutture territoriali per l'orientamento aperte al pubblico, sulla base delle indicazioni per la localizzazione contenute nel programma regionale per l'orientamento.

2 .

Le strutture territoriali per l'orientamento aperte al pubblico forniscono a tutti coloro che ne facciano richiesta:

  • Informazioni specifiche su occasioni formative e di lavoro;
  • Informazioni e consulenza sulla utilizzabilita' nel mercato del lavoro della formazione gia' acquisita dai richiedenti, anche in riferimento alla costruzione di progetti di nuova imprenditoria cui alla Legge regionale 14 novembre 1988 n. 83 ;
  • Consulenza metodologica a supporto della individuazione di un percorso formativo professionale individuale;
  • Indicazioni sulle altre fonti informative utilizzabili sul territorio regionale in ordine alle problematiche dell'orientamento e del mercato del lavoro.

3 .

Le strutture territoriali per l'orientamento assolvono, inoltre, ad un compito di supporto informativo a favore degli altri soggetti che attuano interventi informativi e formativi con finalita' di orientamento, con particolare riferimento ai distretti ed alle singole componenti scolastiche.

4 .

Le strutture territoriali per l'orientamento si integrano o coordinano con i servizi informativi promossi da altri soggetti sul medesimo territorio, secondo intese locali che le amministrazioni Provinciali determinano sulla base dei criteri generali di cui alle lettere f) e g) del secondo comma dell'art. 3.

Art. 7 - Strutture territoriali per l'orientamento aperte al pubblico organizzazione

1 .

Le strutture territoriali per l'orientamento aperte al pubblico esercitano le proprie funzioni adottando tecniche organizzative e metodologiche adeguate alle singole funzioni svolte; esse operano in raccordo con le attivita' formative di competenza delle province e di altri soggetti pubblici. In particolare adottano ogni opportuna misura volta a facilitare l'accesso degli utenti al servizio e a personalizzare l'informazione e la consulenza fornite.

2 .

Ai fini della programmazione degli interventi, le strutture territoriali per l'orientamento effettuano attivita' di monitoraggio sull'utenza, nei tempi e secondo le modalita' stabilite dal programma regionale, per consentire l'opportuna conoscenza della domanda di orientamento.

Art. 8 - Competenze riservate alla regione

1 .

La Giunta regionale, al fine di fornire adeguato supporto tecnico alla attivita' degli enti delegati, per tutte le informazioni il cui interesse non sia limitato al livello Provinciale:

  • Cura la ricerca e l'organizzazione delle informazioni;
  • Effettua l'elaborazione delle informazioni stesse in appositi strumenti divulgativi di cui all'art. 2, comma terzo, lettera a);
  • Definisce gli standards tecnologici per la gestione automatizzata degli archivi informativi.

2 .

La Giunta regionale realizza attivita' sperimentali di orientamento, gestendole direttamente o mediante convenzioni con l'universita', o con altre istituzioni scientifiche di ricerca pubbliche o private, od eventualmente anche avvalendosi degli uffici degli enti delegati.

3 .

La Giunta regionale cura la periodica attivita' di aggiornamento degli operatori di orientamento professionale.

Art. 9 - Personale e beni: rinvio

1 .

Il personale del ruolo unico regionale gia' comandato presso gli enti destinatari di delega per lo svolgimento delle funzioni in materia di orientamento professionale di cui alla Legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16, nonche' i beni mobili, immobili e le attrezzature del patrimonio regionale, destinati all'esercizio delle stesse funzioni da parte degli stessi enti destinatari di delega, sono disciplinati ai sensi rispettivamente degli articoli 11 e 12 della Legge regionale 23 gennaio 1989, n. 9 ed ai sensi della Legge regionale 1 marzo 1989, n. 15 .

Art. 10 - Finanziamento

1 .

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con legge di bilancio, a decorrere dall'anno 1990, che provvedera' ad istituire capitoli di spesa con la seguente denominazione: "orientamento professionale spese per la gestione delle competenze riservate alla Regione ai sensi della Legge regionale n. .."; "orientamento professionale finanziamento dei piani annuali per l'esercizio delle funzioni delegate alle amministrazioni Provinciali ai sensi della Legge regionale...".

Art. 11 - Abrogazioni e sostituzioni di norme della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16

1 .

Al quarto comma dell'art. 1 della Legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16, le parole "ricerca, sperimentazione ed orientamento professionale" sono sostituite con le parole "ricerca e sperimentazione".

2 .

L' art. 3 della Legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 e' abrogato.

3 .

La lettera c) del secondo comma dell'art. 4 della Legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16, e' abrogata.

4 .

Alla lettera d) del secondo comma dell'art. 4 della Legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16, le parole "autorizzate e riconosciute, e delle iniziative di orientamento"; sono sostituite con le parole "autorizzate e riconosciute;".

5 .

La lettera b) del terzo comma dell'art. 4 della Legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16, e' abrogata.

6 .

Al secondo comma dell' art. 7 della Legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16, le parole "modo di gestione; nonche' l'articolazione delle attivita' di orientamento professionale" sono sostituite con le parole "modo di gestione".

Art. 12 - Decorrenza

1 .

La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1990. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

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