Legge regionale 10 Novembre 1979, n. 86
Istituzione del ruolo del personale della formazione professionale nella regione lazio
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 10/11/1979 |
| Regione | Lazio |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Ruolo del personale regionale
Addetto alla formazione professionale
Il personale di ruolo della Regione Lazio in servizio presso i centri regionali del settore della formazione professionale, alla data di entrata in vigore della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, e' collocato in apposito ruolo annesso al ruolo del personale della Giunta regionale, fino all'entrata in vigore della Legge regionale di delega delle funzioni amministrative di cui all'art. 3, secondo comma della predetta Legge n. 845. A detto personale dovra' essere assicurata la posizione giuridica, normativa, economica e previdenziale acquisita con leggi regionali e da acquisire ai sensi e per gi effetti dell'applicazione dei contratti nazionali dei dipendenti regionali. Il collocamento sara' adottato con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti e le organizzazioni sindacali di categoria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Organico del personale
La dotazione organica complessiva del ruolo del personale addetto alla formazione professionale presso i centri regionali di formazione professionale suddivisa per qualifiche funzionali, e' cosi' determinata:
- Qualifica funzionario direttivo.......... N. 30
- Qualifica collaboratore.................. " 228
- Qualifica assistente..................... " 139
- Qualifica ausiliario specializzato....... " 60
- Qualifica ausiliario qualificato......... " 40
- Totale...................................... N.497
Il predetto organico sara', con legge, aggiornato annualmente sulla base delle attivita' formative assegnate ai centri regionali di formazione professionale dal piano di intervento annuale di cui all'art. 28 della Legge regionale n. 14 del 6 aprile 1978. La dotazione organica complessiva del ruolo del personale addetto alla formazione professionale svolta a norma dell'art. 15 della predetta Legge regionale n. 14 del 1978 negli istituti di prevenzione, detenzione e pena e' cosi' determinato:
- Qualifica funzionario direttivo........... N.12
- Qualifica collaboratore................... " 38
Art. 3 - Stato giuridico ed economico
Al personale di cui all'art. 1 si applica lo stato giuridico ed economico previsto dalla Legge regionale per il personale di ruolo della Giunta regionale. Il personale docente e' tenuto, nell'ambito dell'orario settimanale di servizio, ad effettuare di norma 24 ore settimanali di effettivo insegnamento; le rimanenti ore settimanali saranno utilizzate secondo la normativa da emanarsi dalla Giunta regionale.
Art. 4 - Organico dei centri regionali di formazione professionale
Fino all'emanazione delle leggi regionali di disciplina delle deleghe agli enti locali territoriali in materia di formazine professionale e nel rispetto dell'organico complessivo di cui all'art. 2 e di quanto previsto dall'art. 16, primo comma, della Legge regionale n. 11 del 5 febbraio 1979, la determinazione e la variazione del contingente numerico e per qualifica funzionale, nonche' per profilo professionale e mansioni obiettive del personale da assegnare ai singoli centri regionali di formazione professionale e' effettuata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la consulta regionale per la formazione professionale di cui all'art. 31 della Legge regionale n. 14 del 6 aprile 1978 e la competente commissione consiliare.
Art. 5 - Concorsi
L'assunzione del personale addetto alla formazione professionale, salvo quanto disposto dai successivi articoli 6 e 7, avviene per pubblico concorso per titoli ed esami. Per il personale docente l'ammissione al concorso e' subordinata al possesso dei requisiti stabiliti con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della Legge n. 845 del 21 dicembre 1978. Le prove d'esame e la composizione della commissione esaminatrice verranno determinate nel bando di concorso da emanarsi con deliberazione del Consiglio Regionale.
Art. 6 - Incarichi temporanei
Fermo il disposto dell'art. 35 della Legge regionale n. 14 del 6 aprile 1978, la Giunta regionale, per l'attuazione delle iniziative formative presso i centri regionali di formazione professionale previste dal piano annuale, di cui all'art. 28 della predetta Legge regionale n. 14, puo' procedere, in caso di insufficienza di personale di ruolo, nelle more dell'espletamento dei concorsi di cui al precedente art. 5, ad assunzioni temporanee, mediante contratto a termine, nel rispetto dell'organico dei singoli centri regionali di formazione professionale determinato ai sensi dei precedenti articoli 2 e 4, con modalita' e criteri che verranno stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti.
Art. 7 - Centri per la formazione professionale alberghiera
Per assicurare il tirocinio pratico e la convittualita' agli allievi presso i centri di formazione professionale alberghiera, la Giunta regionale puo' procedere, per il periodo di svolgimento dei corsi, alla assunzione a tempo determinato di personale tecnico ed ausiliario da assegnarsi alla gestione alberghiera. Il predetto personale viene amministrato direttamente dal centro regionale di formazione professionale alberghiera; ad esso spetta il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale alberghiero nella Provincia sede del centro stesso.





