Legge regionale 20 Marzo 1987, n. 8
Interventi della regione per la tutela della maternita' delle lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, artigiane, esercenti attivita' commerciali
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 20/03/1987 |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
Allo scopo di favorire la tutela sociale della maternita', la Regione assegna ai comuni finanziamenti per la concessione di contributi alle lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, artigiane, esercenti attivita' commerciali, di cui alle Leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, Leggi 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, titolari di aziende o unita' attive, iscritte negli elenchi nominativi di categoria, in caso di parto, adozione o affidamento preadottivo nei casi previsti dall' art. 6 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e della Legge 4 maggio 1983, n. 184 .
2 .
L'indennita' di cui al comma precedente e' integrativa dell'assegno di natalita' previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , ed e' corrisposta dalla Regione sino a quando con Legge Statale o regionale non sara' diversamente disciplinata la materia.
Art. 2
1 .
Hanno diritto al contributo regionale le lavoratrici autonome di cui al precedente art. 1, residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia che, con idonea documentazione, siano in grado di dimostrare il loro diritto a godere dei benefici della presente legge; sono escluse coloro che possono godere, ad altro titolo, dell'assistenza per maternita', adozione o affidamento preadottivo.
Art. 3
1 .
Alle lavoratrici autonome, di cui al precedente art. 1, e' corrisposta, in una unica soluzione, una indennita' integrativa dell'assegno di natalita' previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , di lire 1.000.000.
2 .
Detto importo e' rivalutato, con deliberazione della Giunta regionale all'1 gennaio di ciascun anno, secondo la variazione annuale percentuale dell'indice del costo della vita.
Art. 4
1 .
Le lavoratrici autonome che abbiano in affidamento preadottivo un minore, a norma dell' art. 6 della Legge 9 dicembre 1977 n. 903 e della Legge 4 maggio 1983, n. 184 , godono dell'intera indennita' integrativa prevista dal precedente art. 3.
Art. 5
1 .
L'indennita' di cui ai precedenti articoli 3 e 4 viene corrisposta in unica soluzione alle vigenti diritto, da parte di Comuni di residenza, a seguito di apposita domanda in carta libera, da presentarsi a pena della decadenza del diritto, entro sessanta giorni dalla data del parto, adozione o affidamento preadottivo, al sindaco del Comune a cura degli interessi.
2 .
Alla domanda deve essere allegato un certificato attestante il parto, l'adozione o l'affidamento preadottivo e la documentazione attestante l'appartenenza a una delle categorie di cui all' art. 1.
Art. 6
1 .
Il Comune e' tenuto a provvedere alla corresponsione dell'assegno integrativo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Art. 7
1 .
La Giunta regionale e' tenuta ad anticipare, allo inizio di ogni anno, a ciascun Comune un'importo pari all'80 per cento della somma che il Comune ha effettivamente erogato in applicazione della presente legge alle aventi diritto per gli eventi verificatesi nell'anno precedente.
2 .
I comuni, entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'erogazione della indennita', sono tenuti a trasmettere gli elenchi dei beneficiari ed il rendiconto dei pagamenti effettuati.
3 .
La Giunta regionale, sulla scorta della documentazione di cui al precedente comma, provvede alla erogazione delle somme a conguaglio.
4 .
In sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale provvede alle attribuzioni relative all'anno 1986.
5 .
Le somme di cui al comma precedente saranno erogate in base alla media dei pari verificatisi, nel singolo Comune e riferiti all'ultimo triennio.
Art. 8
1 .
Per la finalita' previste dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19871989 e del bilancio per l'anno 1987 viene istituito alla rubrica n. 16 programma 2.1.6. Spese correnti categoria 1.6. Sezione VIII il cap. 5338 (1.1.161.2.08. 07) con la denominazione: "contributi alle lavoratrici autonome per la tutela sociale della maternita'" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
2 .
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1081 del precitato stato di previsione.
3 .
Sul precitato cap. 5338 viene altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa forte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1082 "fondo riserva di cassa" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987.
4 .
Ai sensi dell' art. 2, primo comma, della Legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 5338 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 9
1 .
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione . La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione





