Legge regionale 4 Maggio 1987, n. 26

Istituzione della commissione regionale per la realizzazione della parita' dei diritti e delle opportunita' tra uomo e donna

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
04/05/1987
Regione Campania

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

E' istituita presso La presidenza del Consiglio regionale la "commissione per la parita' dei diritti e delle opportunita' tra uomo e donna". La commissione esercita un ruolo consultivo e di proposta per la rimozione degli ostacoli di fatto limitativi della parita' stabilita dalla Costituzione e dalle leggi di parita'.

Art. 2

Per il perseguimento degli scopi istitutivi la commissione:

  • Svolge e promuove indagini e ricerche sulla condizione femminile in Campania ed in particolare sul reale stadio di attuazione della parita' e sugli ostacoli che si oppongono al suo raggiungimento nell'ambito regionale;
  • Propone alla Giunta regionale e/o al Consiglio regionale iniziative di informazione dei dati raccolti verso gli organismi istituzionali, il modo di lavoro, le donne e l'opinione pubblica in senso piu' generale;
  • Esprime parere sia di propria iniziativa che su richiesta della giunta o del consiglio o di altri organismi della Regione su provvedimenti e programmi regionali che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione femminile, particolarmente nel mondo del lavoro;
  • Costituisce il punto di riferimento in materia di parita' per i comuni, le Provincie e gli altri enti istituzionali compresi nella Regione;
  • Promuove di intesa con i movimenti e le associazioni femminili iniziative culturali diretta a sviluppare la cultura delle pari opportunita';
  • Sviluppa rapporti con:

Art. 3

La commissione e' costituita da 20 (venti) donne, nominate dal Presidente della Giunta regionale, scelta tra:

  • Aderenti a movimenti femminili dei partiti politici;
  • Iscritte ad associazioni femminili presenti ed operanti in Regioni, rappresentative delle diverse culture;
  • Esperte e studiose della condizione femminile e dei problemi della parita'. Inoltre ne fa Parte Il consigliere per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, di cui all' art. 4 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 .

Art. 4

La commissione dura in carica cinque anni; la durata e', comunque, legata a quella del Consiglio Regionale. All'inizio della legislatura, entro trenta giorni dalla elezione della Giunta regionale, il Presidente della Giunta procedera' alla nomina ed all'insediamento della commissione. Per la prima Costituzione della commissione la nomina avverra' entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

La commissione elegge nel suo interno la presidente e le due vice presidenti. L'attivita' ed i lavori della commissione sono ordinati da un regolamento formulato dalla commissione stessa. Questa puo' articolarsi in sottocommissioni.

Art. 6

La commissione presentera' ogni anno una relazione sulla propria attivita' ed esprimera' osservazioni e proposte per la formulazione del bilancio regionale.

Art. 7

La commissione ha sede presso La presidenza del Consiglio regionale e si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale del Consiglio Regionale.

Art. 8

Alle spese di finanziamento ed a quelle per il perseguimento degli scopi istitutivi della commissione si fa fronte per il 1987 con gli stanziamenti di cui ai capitoli 66 e 190 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, che presentano sufficiente disponibilita'. Agli oneri per gli anni successivi si fara' fronte con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entita' sara' determinata con le leggi di bilanci, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

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