Decisione Unione Europea 17 Dicembre 1983, n. 83/516

Compiti del fondo sociale europeo il consiglio delle comunita' europee

Ente 1
Fonte G.U.C.E.
n. 0
17/12/1983

tipologia: Unione Europea - Decisione

Art. 1

1 .

Il fondo favorisce l'attuazione di politiche intese, da un lato, a fornire alla manodopera le qualifiche professionali necessarie per ottenere un'occupazione stabile e dall'altro, a sviluppare le possibilita' occupazionali. Esso contribuisce in particolare all'inserimento e all'integrazione socioprofessionale dei giovani e dei lavoratori svantaggiati, all'adattamento della manodopera, allo sviluppo del mercato del lavoro e alle mutazioni tecnologiche, nonche' alla riduzione degli squilibri regionali del mercato del lavoro.

2 .

Il fondo partecipa al finanziamento di azioni di

  • Formazione ed orientamento professionali,
  • Assunzione e sostegno salariale,
  • Nuova sistemazione e integrazione socioprofessionale nel quadro della mobilita' geografica,
  • Prestazione di servizi e consulenze tecniche destinate alla creazione di posti di lavoro.

Art. 2

1 .

Il contributo del fondo e' concesso a favore di azioni realizzate da operatori tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato.

2 .

Gli Stati membri interessati garantiscono il buon esito delle azioni. Tuttavia questa disposizione non si applica alle azioni per le quali il contributo del fondo copra la totalita' delle spese imputabili.

Art. 3

1 .

Il contributo del fondo puo' essere concesso a favore di azioni realizzate nell'ambito della politica del mercato del lavoro degli Stati membri. Tali azioni comprendono in particolare quelle destinate a migliorare le possibilita' di occupazione per i giovani, specialmente con misure di formazione professionale dopo la conclusione della scuola dell'obbligo.

2 .

Il contributo del fondo puo' inoltre essere concesso a favore di azioni specifiche realizzate per favorire l'esecuzione di progetti a carattere innovatore, in generale nell'ambito di un programma d'azione comunitario deciso dal consiglio, o esaminare l'efficacia dei progetti per i quali e' concesso il contributo del fondo e facilitare uno scambio di esperienze.

Art. 4

1 .

Il contributo del fondo puo' essere concesso in primo luogo per favorire l'occupazione dei giovani di eta' inferiore a 25 anni, specialmente giovani le cui possibilita' di trovare un'occupazione sono particolarmente ridotte per mancanza di formazione professionale o formazione inadeguata e giovani disoccupati di lunga durata.

2 .

Il contributo del fondo puo' anche essere concesso per favorire l'occupazione delle seguenti persone di eta' superiore ai 25 anni:

  • Persone disoccupate, che rischiano di esserlo, o sottoccupate, in particolare i disoccupati di lunga durata;
  • Donne che desiderano riprendere un'attivita' professionale;
  • Persone minorate e capaci di inserirsi nel mercato del lavoro;
  • Lavoratori migranti che cambiano o hanno cambiato luogo di residenza nella comunita' o che hanno trasferito la residenza nella comunita' per esercitare un'attivita' professionale, nonche' i loro familiari;
  • Persone occupate specialmente nelle piccole e medie imprese, la cui riqualificazione e' resa necessaria in vista dell'introduzione di nuove tecnologie o del miglioramento delle tecniche di gestione di tali imprese.

3 .

Il contributo del fondo puo' essere concesso anche a persone che intendono esercitare l'attivita' di formatore, d'esperto in orientamento professionale o in collocamento o di agente di sviluppo.

Art. 5

1 .

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, il contributo del fondo e' concesso nella proporzione del 50 per cento delle spese imputabili senza che esso possa pero' superare l'importo del contributo finanziario dei pubblici poteri dello Stato membro interessato.

2 .

Quando le azioni sono realizzate a favore dell'occupazione in Regioni caratterizzate da uno squilibrio particolarmente grave e prolungato dell'occupazione, Regioni che saranno definite dal consiglio a maggioranza qualificata e su proposta della commissione, il contributo del fondo e' maggiorato del 10 per cento.

3 .

Nel caso di azioni realizzate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, intese a esaminare l'efficacia dei progetti per i quali e' concesso il contributo del fondo e realizzate su iniziativa della commissione, il contributo copre la totalita' delle spese imputabili.

4 .

Per tipi di spese determinati dal consiglio, a maggioranza qualificata e su proposta della commissione, il contributo del fondo e' concesso in importi forfettari.

5 .

Il contributo del fondo non puo' comportare un finanziamento per eccesso delle spese imputabili.

Art. 6

1 .

La commissione adotta anteriormente al 1 maggio di ogni anno e per i tre esercizi successivi, conformemente alla presente decisione e tenendo conto della necessita' di favorire uno sviluppo armonioso della comunita', gli orientamenti per la gestione del fondo destinati a determinare le azioni rispondenti alle priorita' comunitarie definite dal consiglio e, in particolare, ai programmi d'azione nel settore dell'occupazione e della formazione professionale.

2 .

La commissione trasmette al Parlamento Europeo ed al consiglio detti orientamenti, elaborati in stretta consultazione con gli Stati membri tenendo conto delle opinioni eventualmente espresse dal Parlamento Europeo nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee.

Art. 7

1 .

Gli stanziamenti previsti per il contributo del fondo ad azioni di qualsiasi natura di cui beneficiano i giovani menzionati all'articolo 4, paragrafo 1, non possono essere annualmente inferiori al 75 per cento del totale degli stanziamenti disponibili.

2 .

Gli stanziamenti previsti per il contributo del fondo per le azioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non possono essere annualmente superiori al 5 per cento del totale degli stanziamenti disponibili.

3 .

Il 40 per cento del totale degli stanziamenti disponibili per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e' destinato ad azioni ammissibili conformi agli orientamenti stabiliti per la gestione del fondo a favore dell'occupazione in Groenlandia, Grecia, Dipartimenti Francesi d'Oltremare, Irlanda, Mezzogiorno e Irlanda del Nord. I restanti stanziamenti sono concentrati su azioni a favore dell'occupazione delle altre zone caratterizzate da una disoccupazione elevata e di lunga durata e/o da ristrutturazione industriale e settoriale.

Art. 8

I contributi di cui all'articolo 125 del trattato non sono piu' concessi.

Art. 9

1 .

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee.

2 .

La decisione 71/66/CEE e' abrogata. Tuttavia essa, unitamente alle decisioni adottate ai sensi del suo articolo 4, continua ad essere applicata alle azioni per le quali la domanda di contributo e' presentata anteriormente al 1 ottobre 1983.

3 .

La commissione adotta per la prima volta gli orientamenti per la gestione del fondo anteriormente al 1 dicembre 1983.

Art. 10

Il consiglio riesamina la presente decisione entro il 31 dicembre 1988. La presente decisione viene modificata, se necessario, in base ad un nuovo parere della commissione.

Fatto a Lussemburgo, addi' 17 ottobre 1983. Per il consiglio il presidente g. Varfis

Allegato

Dichiarazione da iscrivere nel processo verbale

Dichiarazione sull'articolo 3, paragrafo 2

"la commissione dichiara che continuera' a promuovere, come al presente, misure concernenti la riorganizzazione e la riduzione dell'orario di lavoro, che potrebbero cosi' essere incluse tra le azioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2. La commissione esaminera', inoltre, la possibilita' di avvalersi dell'articolo 3, paragrafo 2, per mantenere il reddito dei lavoratori colpiti da operazioni di ristrutturazione o riconversione e ne riferira' al consiglio in una successiva sessione".

Dichiarazione del consiglio sull'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino

"i progetti basati su risoluzioni del consiglio nella materia di competenza del fondo possono beneficiare del contributo di quest'ultimo solo se soddisfano i criteri di ammissibilita' definiti dalle disposizioni riguardanti i compiti e il funzionamento del fondo".

Dichiarazione sull'articolo 4

La commissione costatando che il numero dei cittadini dei paesi terzi che beneficiano del contributo del fondo e' relativamente limitato, ricorda che i paesi ospitanti hanno il dovere di compiere uno sforzo rilevante per l'integrazione dei lavoratori migranti".

Dichiarazione sull'articolo 4, paragrafo 3

"la commissione dichiara che il contributo del fondo riservato alla formazione di esperti in collocamento, con esclusione di qualsiasi contributo alla retribuzione di agenti pubblici, sara' concesso quando sara' migliorato il funzionamento della gestione del mercato del lavoro".

Dichiarazione sull'articolo 5, paragrafo 1

"il consiglio dichiara che gli organismi aventi scopo di lucro devono sostenere almeno il 10% delle spese imputabili connesse ad operazioni per le quali essi beneficiano del contributo del fondo. Il rispetto di questo principio deve essere accertato all'atto del pagnmento del saldo".

Dichiarazione sull'articolo 6

"il consiglio e la commissione che si deve rivolgere particolare attenzione alle azioni a favore dell'occupazione delle Regioni, nelle quali il livello della disoccupazione e' eccezionalmente elevato rispetto alla media nazionale".

Dichiarazione sull'articolo 7

"il consiglio invita la commissione a proseguire gli studi per l'elaborazione di un meccanismo statistico efficace prendendo in considerazione fra l'altro, il criterio del pil per abitante e a presentargli opportune proposte al riguardo anteriormente il 1 luglio 1984 in modo da potersi pronunciare in materia entro il 31 dicembre 1984".

"la commissione dichiara di ritenere che gli stanziamenti previsti in questo articolo siano stanziamenti d'impegno".

Azioni sul documento